Pos. 3   Prot. N. 12769 - 172.07.11 



Oggetto: Contratti della P.A. - Commissione aggiudicazione appalto servizio pulizia col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Compenso.



Allegati n...


Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali - Dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente.
                                      Palermo 

1- Con nota 3-7-2007, n. 64706, codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla questione sollevata da un ente teatrale relativo alla configurabilità di un diritto a compenso da parte dei componenti della commissione aggiudicatrice di un appalto di servizio alla luce dell' abrogazione dell'art. 92 del DPR. N. 554/1999 da parte dell'art. 256 del D. lgs. n. 163/2006 e di quanto previsto dall'art. 84 di quest'ultimo. La commissione era composta dal commissario straordinario dell'ente, da un avvocato assistente legale con contratto di collaborazione professionale e da tre dipendenti. Il commissario straordinario ha deliberato un compenso per tre componenti ad eccezione di sé stesso e del componente avvocato in quanto il rispettivo compenso è contrattualmente previsto come omnicomprensivo. Ha ritenuto invece che l'avvenuta abrogazione dell'art. 92 del DPR. N.554/1999 implicasse il diritto alla remunerazione dell'attività per gli altri componenti seppure dipendenti.
2. Ad avviso dello scrivente l'abrogazione dell'art. 92 del Regolamento di cui al DPR 554/1999 è meramente conseguente al fatto che la disciplina della commissione giudicatrice dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata riversata nell'art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006 e non può esser letta nel senso di aver voluto introdurre il criterio della remunerazione di tale attività ove svolta da un dipendente dello stesso ente. Il principio dell' omnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti richiamato nel precedente parere dell'Ufficio n. 157/2006, citato da codesta Amministrazione e ampiamente individuato nella sentenza n. 3098/2006 del 30 ottobre 2006 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, alla cui ampia motivazione si rinvia, non consentono altra diversa conclusione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.






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