POS. I Prot._______________/161.11.2007

OGGETTO: Programmazione - Misure POR Sicilia 2000/2006 - Cofinanziamento privato degli interventi.

Assessorato regionale lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione
Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale
PALERMO


1. Con nota n. 707 del 22 giugno 2007 l'Agenzia in indirizzo ripropone una problematica (già affrontata da questo Ufficio con parere 16 giugno 2004, n. 10322/96.11.2004) scaturente dalla contestazione dell'organismo attuatore - affidatario diretto, di un progetto finanziato nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006, misura 3.01 "Organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego" dell'asse III "Risorse umane" del Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. - circa il cofinanziamento privato del progetto, posto in parte a suo carico, e ritenuto incompatibile con la procedura di affidamento adottata.
Rileva l'Agenzia che il Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 404 del 21 dicembre 2004 - contenente le modifiche relative alla revisione di metà periodo - al capitolo 5. "Piani finanziari" indica, nell'individuare la quota di partecipazione privata alle misure del P.O.R., per la misura 3.01, l'importo di 3.000.000 di euro alla colonna "Per memoria: Altri investimenti privati da non rendicontare", mentre nel quadro finanziario della scheda di misura relativa, al rigo "Contributi privati" è indicato zero.
Il precedente Complemento di programmazione - adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001, modificato con deliberazione n. 325 del 2 agosto 2001- nel quadro finanziario della misura 3.01 riportava invece, al rigo "contributi privati" la somma di 3.000.000 di euro.
Ritiene l'organismo attuatore, affidatario diretto del progetto SPOIILS, che l'obbligatorio apporto del contributo privato al cofinanziamento delle attività, che fino al 2004 aveva un fondamento nella precedente versione del Complemento di programmazione, dopo la riprogrammazione di metà periodo è divenuta incompatibile con il carattere dell'affidamento in house.
L'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello, con nota 28 febbraio 2007, n. 887, dal canto suo, viceversa, osserva che "appare irrilevante la circostanza dell'eliminazione della percentuale" (n.d.r. di contribuzione privata) "dal CdP a partire dal dicembre 2004, nel senso che l'apporto fino ad allora previsto, da non rendicontare, va comunque comprovato nel Rapporto Annuale di Esecuzione".
Ciò considerato, si chiede a questo Ufficio di manifestare il proprio orientamento circa la previsione del cofinanziamento a carico dell'organismo attuatore nella realizzazione del progetto SPOIILS.

2. Sulla problematica posta si rassegna quanto segue.
Preliminarmente - pur senza entrare nel merito della natura di organismo di diritto pubblico del soggetto attuatore del progetto di che trattasi - si evidenzia che i parametri richiesti per gli affidamenti diretti "in house" vanno valutati secondo l'attuale disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - nonché secondo le indicazioni contenute nella più recente giurisprudenza comunitaria che ha "ridimensionato" la possibiltà di ricorrere a detti affidamenti (c.f.r. - la disamina della problematica affrontata per la S.p.A Multiservizi, con parere 239 del 2006, consultabile sul sito di questo Ufficio).
Il Complemento di programmazione adottato con la delibera della Giunta regionale 404/2004, al capitolo 4 "Indicazioni generali per l'attuazione", indica, invero, il rispetto della disciplina comunitaria sugli appalti e le pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, seppur poi si richiami alla sentenza Teckal 18 novembre 1999-causa-C-107/98, ormai superata.
Lo stesso Ufficio speciale per i controlli di secondo livello, con la nota 28 febbraio 2007, n. 887, evidenzia che la Commissione europea - DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità - con lettera 26 settembre 2006, n. 14677, ha sottolineato, a proposito delle criticità rilevate sulle modalità di attuazione della misura 3.01, che il disallineamento dalle disposizioni comunitarie può essere accettabile se limitato alla fase di avvio del periodo di programmazione, richiedendo assicurazioni sul fatto che a partire dai nuovi bandi pubblicati dopo l'approvazione del CdP la misura venga attuata senza limitazioni della concorrenza.
Con riferimento, poi, alle modifiche ai complementi di programmazione, soprattutto con riferimento all'ammissibilità delle spese, si fa rilevare che le stesse non possono decorrere se non dalla data successiva all'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza.
In ogni caso le suddette modifiche non sembrano interessare la rimodulazione del progetto SPOIILS - di cui al DDG 6 maggio 2005, pubblicato in G.U.R.S. 16 giugno 2006, n. 29 - avvenuta con la precisazione che non vi sono costi aggiuntivi, "in quanto il progetto contempla i costi già sostenuti nella precedente fase progettuale e quelli da sostenere sino all'importo finanziario approvato con il predetto decreto n. 234/AG/serv. IV/2003 del 30 aprile 2003".
Ne consegue che il piano finanziario per il progetto SPOIILS è quello di cui al decreto 30 aprile 2003 (pubblicato in G.U.R.S. n. 38 del 29 agosto 2003) che ha ammesso a finanziamento il progetto per la prima fase progettuale con un importo a carico, in parte del bilancio regionale, e in parte a carico del bilancio dell'ente attuatore, secondo gli importi nello stesso indicati, rinviando a successivo provvedimento l'ammissione a finanziamento della seconda fase del progetto, sempre per l'importo prestabilito.

3. In ordine alla contestazione posta dall'organismo attuatore circa la inconciliabilità tra gli affidamenti diretti e la previsione di un contributo a carico dell'ente stesso, si rileva che, esaurita la fase di scelta del soggetto attuatore, nulla impedisce di prevedere in convenzione che una parte del finanziamento gravi sul bilancio del soggetto affidatario.

4. In riferimento alla problematica scaturente dall'assenza di contributo privato dal quadro finanziario della misura e della previsione di detto contributo solo nel piano finanziario totale delle misure alla tabella "Altri investimenti privati da non rendicontare", non si comprendono le perplessità manifestate dall'Amministrazione richiedente, atteso che ciò, notoriamente, scaturisce dal processo relativo alla programmazione di metà periodo (2000-2006) dei programmi operativi - in virtù del quale la Commissione ha richiesto la modifica dei piani finanziari di tutti i programmi operativi ed ha previsto una rilevazione distinta nell'ambito della quota privati tra "privati rendicontabili" e "privati non rendicontabili", stabilendo che la quota dei privati non partecipa più al cofinanziamento nazionale, dal quale va scorporata, talchè la dichiarazione di spesa è quella di "spesa pubblica" che, logicamente, risulterà inferiore al totale dei pagamenti dei beneficiari finali in quanto la stessa è considerata come depurata dai pagamenti a valere sulla quota dei privati.
Le rettifiche dei piani finanziari assunte dalla Commissione hanno ridotto la quota dei privati, limitandola alla sola parte certificabile. Tali rettifiche hanno fatto seguito alle esigenze scaturite dal regime "a rimborso" delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale, che prevede il calcolo del contributo comunitario sulla base del tasso di partecipazione per misura, con conseguente limitazione dei rimborsi di spese afferenti alle spese pubbliche.
Il calcolo del contributo comunitario esclusivamente sulla base delle spese pubbliche, con un costo totale che non tiene conto della quota di partecipazione dei privati - che continuano tuttavia a garantire il cofinanziamento delle operazioni in cui compaiono come beneficiari - ha permesso, nel sistema "a rimborso", la restituzione della quota comunitaria, che altro non è se non un rimborso della spesa pubblica già effettuata dall'amministrazione nazionale o regionale responsabile del programma operativo.
In un quadro siffatto, mentre l'esatta quantificazione della spesa privata può avvenire solo a progetto realizzato, attraverso l'esame della documentazione contabile - con ciò spiegandosi perchè l'ammontare delle risorse derivanti dai privati (la cui attivazione le Autorità di Gestione dei programmi operativi rimangono tuttavia impegnate a verificare) viene riportato in una colonna a latere del piano finanziario (altri finanziamenti privati da non rendicontare) - la spesa pubblica ha invece una tracciabilità immediata, sin dalla prima erogazione, permettendone la rendicontazione in maniera sistematica e, attraverso il sistema dei rimborsi, l'attrazione delle risorse comunitarie.
Tale semplificazione ha velocizzato la spesa, permettendo alle amministrazioni responsabili di raggiungere entro la fine di ciascuna annualità in cui è articolato il programma operativo la soglia di spesa programmata, evitando così di incorrere nel meccanismo di disimpegno automatico e nella conseguente perdita delle risorse non spese.
Discende da quanto sopra detto che la prevista partecipazione con risorse proprie da parte dell'organismo attuatore di che trattasi, così come disposto nel decreto di finanziamento del progetto SPOIILS, non viene meno.
A detta partecipazione non osta nemmeno la previsione del cofinanziamento quale criterio di selezione per le procedure ad evidenza pubblica, di cui alla scheda di misura 3.01 del CdP approvato con la delibera di G.R. 404/2004, a parte la considerazione che il progetto di che trattasi risulta approvato ai sensi del precedente CdP.

5. Quanto sopra ritenuto trova conferma anche nelle previsioni del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 - "Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999" - che introduce invero delle novità in ordine a ciò che debba intendersi per spesa pubblica ai fini del calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo ad un programma operativo.
Così, il considerando 56, recita che, a tale scopo, "è opportuno far riferimento al contributo degli <> quali definiti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici......", mentre l'art. 2, contenente le "Definizioni", al punto 5. "spesa pubblica", dispone:
"E' considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico ................... ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;".
Giacchè, però, il Reg. (CE) n. 1083/2006, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 105 dello stesso, non pregiudica il proseguimento di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto in base al Reg. (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, a questi ultimi si continuerà ad applicare, anche successivamente a tale data, e fino alla loro chiusura, la normativa precedente.
Il successivo art. 107 del Reg. (CE) n. 1083/2006, relativamente all'entrata in vigore dello stesso, prevede poi che taluni articoli - e tra questi il citato art. 2 sui contributi degli organismi di diritto pubblico assimilabili alla spesa pubblica - sono applicabili unicamente ai programmi del periodo 2007-2013.
Ne consegue allora - a contrari argomentando - che ai programmi del periodo 2000-2006 l'assimilazione del contributo alla spesa pubblica non si applica e, quindi, il contributo degli organismi di diritto pubblico, per i programmi del periodo 2000-2006 non sono assimilabili a spesa pubblica; non resta che considerarli esclusivamente contributi privati.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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