Pos. 2   Prot. N. / 148.11.07 



Oggetto: Soggetti utilizzati con contratto di diritto privato ex art. 12 l.r. n. 85/95. Possibilità di utilizzazione in mansioni diverse che presuppongono un titolo di studio superiore a quello di avviamento ai progetti.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DEL
LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la
formazione professionale
PALERMO




1 - Con nota prot. 1498 del 19 giugno 2007 codesta Agenzia, con riferimento all'art. 12 della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85 "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n.67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro" ed alle successive disposizioni attuative, nonché all'art. 2 della l.r. 31 marzo 2001, n.2, che ha disposto in materia di contratti di diritto privato previsti dal suindicato art. 12 l.r. 85/95, ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Alcuni Enti beneficiari del contributo ex art. 12, c.6, della l.r. n. 85 del 1995 hanno manifestato l'esigenza di procedere all'attribuzione, ai soggetti utilizzati, di mansioni che richiedono il possesso di un titolo di studio superiore a quello previsto nella graduatoria per l'avviamento ai progetti. Viene chiesto il parere di quest'Ufficio sull'ammissibilità di tale proceduta "restando il maggior onere che ne deriva a totale carico dell'ente stesso".
Dalla richiesta di parere pare evincersi l' orientamento favorevole di codesto Dipartimento nella considerazione che tale questione riguarda le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro instaurato con i contratti di diritto privato, laddove il titolo di studio viene in rilievo nella norma in parola al solo fine della selezione degli interessati.


2 - La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, con gli articoli 11 e 12 individua, rispettivamente, le aree di intervento in cui possono essere proposti progetti di utilità collettiva e le modalità di realizzazione dei progetti stessi.
In particolare, l'art. 12 , dopo aver individuato al comma 1 gli Enti che possono farsi promotori dei progetti in parola, statuisce al comma 2 " Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti "
Il successivo comma 6, sostituito dall'art. 4 della l.r. n. 16 del 2006, dispone: "Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione".
I suddetti contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale, originariamente previsti quale strumento di attuazione dei progetti di utilità collettiva, con l'entrata in vigore della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, divengono strumento per la fuoriuscita dal bacino degli L.S.U. dei soggetti collocati nelle graduatorie provinciali.
Dispone infatti l'art. 2 della detta l.r. 2/2001 che "1. I contratti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali ed in possesso dei requisiti di legge. Le risorse economiche destinate ai soggetti beneficiari della misura predetta costituiscono dote finanziaria personale del lavoratore individuato.
2. Per l'attivazione dei contratti di cui al comma 1 non è necessaria la predisposizione di nuovi progetti di utilità collettiva.
3 omissis
4. Al fine della stipula dei contratti di cui al presente articolo gli enti interessati pubblicano, secondo le direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, l'elenco dei contratti che intendono stipulare in base alle proprie esigenze istituzionali, specificando il numero e le professionalità relative. I soggetti beneficiari devono effettuare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco, richiesta di stipula del contratto. La selezione è effettuata dall'ente utilizzatore avendo riguardo alle seguenti priorità:
a) requisiti professionali richiesti;
b) utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente;
c) posizione nella graduatoria provinciale di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale provvede, sentita la Commissione regionale per l'impiego, a favorire l'allocazione dei soggetti individuati che espongono difficoltà di accesso alla misura".
La suddetta graduatoria provinciale, prevista dal comma 2 dell'art. 12 della l.r. n. 85/95, viene predisposta, ai sensi dell'art. 3 del D.Ass. 3 ottobre 1997, n. 744 recante modalità attuative degli articoli 11 e 12 della stessa legge, dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in base alle domande pervenute e distintamente per titolo di studio di avviamento ai progetti originari di utilità collettiva ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti. Il successivo art. 4 dispone che l'avviamento ai progetti avviene - tenuto conto dei titoli di studio richiesti per l'espletamento delle mansioni previste nei progetti - secondo lo stretto ordine delle graduatorie.
Per completezza del quadro normativo che qua interessa, va considerata la legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie" che,all'art. 4, apporta modifiche alla disciplina dei contratti di diritto privato di cui all'art. 12 della citata l.r. n. 85 del 1995.
Con circolare di codesta Agenzia n. 70/2006/AG-V, contenente prime direttive sulle misure di stabilizzazione previste dalla suddetta l.r. n. 16 del 2006, al punto 3.2, ribadendo l'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della l.r. 2/2001, viene prescritto che gli enti interessati alla stipula dei contratti di diritto privato con i soggetti prioritari di cui alla l.r. 85/95, pubblicheranno l'elenco dei contratti da stipulare con l'indicazione del numero dei lavoratori da contrattualizzare, delle professionalità e dei titoli di studio richiesti. A seguito di istanza dei soggetti interessati, gli enti richiedenti procederanno a selezionare gli stessi in base ai seguenti criteri di priorità : a) possesso dei requisiti professionali e titolo di studio richiesti; b) utilizzazione in attività socialmente utili presso il medesimo ente; c) posizione nella graduatoria provinciale di cui all'art. 12, c.2, l.r. 85/95.
Alla luce delle superiori disposizioni si nutrono perplessità sulla soluzione positiva del quesito in discorso.
Preliminarmente si rileva come il contributo a carico della Regione previsto dall'art. 12, c. 6, della l.r. 85/95 (rimodulato dalle modifiche apportate dalla l.r. 16/2006), rapportandosi in maniera percentuale alla retribuzione corrisposta ai soggetti utilizzati con i contratti in questione, non potrebbe rimanere invariato in corrispondenza di una variazione della suddetta retribuzione. Così, ove l'Ente utilizzatore operasse l'attribuzione di mansioni superiori - con conseguente adeguamento del trattamento economico - ai soggetti già avviati al lavoro presso lo stesso in base alle graduatorie provinciali di cui alla normativa in discorso, onererebbe la Regione di un sacrificio economico proporzionalmente superiore a quello iniziale.
Né tale situazione potrebbe essere superata da accordi pattizi tra la Regione e l'Ente utilizzatore, essendo la fonte della disposizione di riferimento una fonte legislativa non derogabile se non con analogo provvedimento (legislativo) o con apposito atto a ciò dallo stesso autorizzato.
Tanto premesso, e nella considerazione che l'attribuibilità del maggior onere economico all'ente utilizzatore risulta nella richiesta di parere conditio sine qua non per la realizzazione delle ipotesi prospettate, diviene superfluo affrontare l'ammissibilità di tali ipotesi.
Tuttavia, si ritiene di poter esprimere alcune considerazioni sul problema posto.
Come sopra riferito, il Decreto dell'Assessore per il lavoro n. 744 del 1997, recante modalità di attuazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 85/95, dispone all'art. 3 che ciascun ufficio provinciale del lavoro provveda alla formazione di graduatorie dei soggetti di cui alla detta legge regionale, distinte per titolo di studio di avviamento ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della l. 67/88. Dispone, poi, all'art. 4, che gli stessi uffici effettueranno gli avviamenti ai progetti tenuto conto dei titoli di studio richiesti per l'espletamento delle mansioni previste, secondo lo stretto ordine delle graduatorie.
L'art. 2 della l.r. n. 2 del 2001, nel qualificare i contratti di diritto privato di cui sopra come strumenti per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali, stabilisce, al comma 4, che gli enti interessati alla stipula dei contratti pubblicano l'elenco dei contratti che intendono stipulare in base alle proprie esigenze istituzionali specificando il numero e le professionalità relative, indicando, in prosieguo, i criteri da porre a fondamento della selezione; tra questi, i requisiti professionali richiesti e la posizione nella graduatoria provinciale.
Si ritiene, pertanto, che la necessità di attingere - per il reperimento delle professionalità richieste - da graduatorie formulate in base al titolo di studio risponda al soddisfacimento delle esigenze dell'ente richiedente nonché alla legittima aspettativa dei soggetti inseriti nelle graduatorie di essere avviati con garanzia di rispetto delle "specializzazioni" derivanti dal titolo di studio risultante dall'inserimento in graduatoria.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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