POS. II Prot._______________/147.07.11

OGGETTO: Formazione all'autoimpiego. Contributi ex art. 2 l.r. 3/1998. Tassazione. Art. 76 l.r. 17/2004. Sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2007. Refluenza.



ASSESSORATO REGIONALE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
e, p.c.
ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
   
PALERMO

1. Con nota 19 giugno 2007, prot. 1499/Serv. V, codesta Agenzia, rilevando che il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana contro la nota 14 giugno 2005, prot. 954-91232/2005 dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalità generale e contenzioso - Ufficio persone fisiche (che, in buona sostanza, ha denegato il potere della Regione siciliana di disporre esenzioni di carattere tributario), si è concluso con la sentenza in oggetto -con la quale la Corte ha ritenuto priva di carattere vincolante la nota della predetta Agenzia e quindi non idonea a fondare una lesione degli interessi e prerogative della Regione, e, di conseguenza, ha ritenuto l'inammissibilità del conflitto medesimo- ha chiesto allo Scrivente gli effetti della sentenza in questione sul comportamento da assumere.


2. Sulla suesposta questione, si osserva quanto segue.

A seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 346 del 2 agosto 2005, è stato proposto ricorso per conflitto di attribuzione contro l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalità generale e contenzioso - Ufficio persone fisiche che, con nota 14 giugno 2005, prot. 954-91232/2005 ha denegato con diverse argomentazioni la potestà della Regione di disporre ed attuare esenzioni da tributi erariali nonostante che, molto prima dell'emissione di tale nota -ancorchè la stessa fosse stata originata da un interpello fiscale specificamente richiesto da codesta Agenzia- l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione avesse inviato all'Agenzia delle Entrate stessa il parere di quest'Ufficio (parere n. n. 81 del 2005, reso con nota n. 5959 del 21 aprile 2005) che affermava la valenza di esenzione fiscale della norma regionale contestualmente affermando la piena operatività della norma regionale di esenzione che andava applicata come tale (nota 2163 del 6 maggio 2005).

Nonostante che, anche in sede di discussione, sia stata sottolineata la lesività delle prerogative regionali da parte dell'Agenzia delle entrate, in quanto la stessa ha emanato la nota in questione ignorando le determinazioni di vertice (Assessoriali) espresse dopo la proposizione del quesito di interpello da parte di codesta Agenzia, la Corte Costituzionale ha risolto la questione basandosi soltanto sulla natura formale dell'atto di interpello -il cui contenuto è soltanto vincolante per l'amministrazione finanziaria ma non per il richiedente, che resta libero di uniformarsi o meno al parere dell'Agenzia delle entrate stessa- dichiarando inammissibile il conflitto per mancanza "di attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della Regione siciliana in materia tributaria".

Il giudizio costituzionale, pertanto sotto tale profilo non si è concluso sfavorevolmente per la Regione siciliana in quanto ha lasciato impregiudicata la questione sostanziale sottoposta, che potrà venire nuovamente in rilievo in dipendenza di esercizio di potestà impositiva da parte dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto ad oggi deve ritenersi pienamente operativa la valenza di esenzione fiscale della disposizione dell'art. 76 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nei termini già evidenziati con i precedenti pareri resi dallo Scrivente sulla complessiva questione (pareri nn. 81, 171 e 331 del 2005).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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