Pos. 2   Prot. N. / 146.11.07 



Oggetto: Dirigenza medica e veterinaria - Comitato dei garanti - Compensi componenti.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento per l'assistenza sanitaria ed
ospedaliera e la programmazione e la gestione
delle risorse correnti del fondo sanitario
PALERMO





1 - Con nota del Servizio 2 prot. 2250 del 18 giugno 2007, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Il Comitato dei garanti costituito ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria, deputato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende sanitarie nei confronti dei dirigenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili.
Relativamente al compenso da corrispondere ai componenti, riferisce codesto Dipartimento che con deliberazione n. 510 del 5 dicembre 2006, la Giunta regionale, su proposta di codesto Assessorato, ha ricondotto il suddetto Comitato agli organi collegiali inclusi nella classe "A" del D.P.Reg. 24 marzo 1995, n. 82, recante determinazione dei compensi per i componenti gli organi collegiali, modificando la precedente deliberazione n. 193 del 30 aprile 2001. Riferisce codesto Dipartimento che con nota del 26 luglio 2005, a seguito di parere di quest'Ufficio, proponeva alla Giunta di rideterminare i compensi in parola con riferimento a quelli previsti nella categoria degli organi collegiali di classe "B" del suddetto D.P.Reg..
Con D.A. del 19 ottobre 2000 veniva istituito presso codesto Assessorato il Comitato dei garanti, insediatosi il successivo 5 giugno 2001. Conformemente al sopraindicato art. 23 del C.C.N.L. veniva prevista la durata triennale dello stesso e il divieto di riconferma dei suoi componenti.
Con D.A. del 5 dicembre 2006, nella considerazione dell'avvenuta scadenza dell'organismo in questione, veniva ricostituito il Comitato con contestuale nomina dei nuovi componenti.
Tanto premesso, viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla possibilità di corrispondere il compenso ai componenti del cessato Comitato per le sedute effettuate nel periodo successivo alla sua prevista durata ( anni 2005 e 2006 ) ed in che misura.

2 - La disciplina della proroga degli organi amministrativi, contenuta nel D.L. 16 maggio 1994, n. 293 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 444 del 1994, si applica in questa Regione ai sensi dell'art. 1 della l.r. 28 marzo 1995, n.22 recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale".
Tale decreto legge conclude la serie di decreti che hanno regolato il regime della proroga degli organi amministrativi venuti a scadenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1992 che, respingendo la possibilità di una proroga sine die, precisava che - in armonia con i principi desumibili dall'art. 97 della Costituzione - ogni proroga di poteri di organi, dopo la loro scadenza, può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati.
Detto decreto legge, tenendo conto dell'esigenza della continuità della funzione amministrativa, pone fine ad un orientamento della giurisprudenza che riteneva soddisfatta tale esigenza facendo ricorso al principio della prorogatio di fatto degli organi scaduti fino alla loro rinnovazione.
Secondo il disposto dell'art. 3, c.1, del detto d.l. n. 293/94, "Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 (ovvero nel termine di durata previsto per ciascuno di essi ) sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo". Tale disposizione è univoca nel ricondurre alla scadenza del periodo consentito di proroga l'automatico venir meno del legittimo rapporto di immedesimazione tra l'organo scaduto e l'ente di riferimento con la conseguente illiceità della protratta permanenza nell'esercizio delle funzioni del suo titolare (cfr. TAR Calabria Catanzaro sent. 622/2004). Ciò è confermato dal successivo art. 6 che dispone "Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.".
I principi desumibili dalla normativa in discorso sono stati in parte evidenziati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 464 del 1994 e così indicati: "a) la cessazione delle funzioni degli organi alla scadenza del loro termine di durata; b) l'indicazione di un ragionevole periodo di proroga, per consentire la rinnovazione, durante il quale l'organo scaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione, e la previsione di un regime sanzionatorio invalidante gli atti esorbitanti da tale limite; c) l'obbligo della ricostituzione dell'organo entro una data anteriore alla scadenza del periodo di proroga e, qualora a tale incombente debba provvedere un organo collegiale che rimanga inadempiente, l'attribuzione del relativo potere sostitutivo ad un organo monocratico che deve comunque effettuare la ricostituzione prima della cessazione della proroga; d) la definitiva decadenza degli organi scaduti dal momento di questa cessazione e l'assoggettamento ad un regime sanzionatorio di tutti gli atti emanati successivamente".
Alla luce di quanto sopra, il caso che ci occupa rientra sicuramente nelle previsioni sanzionatorie di cui al citato art. 6 del d.l. n. 293. Ciò, ai fini che qua interessano, va considerato con le disposizioni contenute nell'art. 23 del C.C.N.L. della dirigenza medica e con le necessarie previsioni del decreto assessoriale di istituzione del Comitato dei garanti : il Comitato dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili.
Tale inequivocabile prescrizione conferma l'illegittimità ( con conseguente nullità degli atti ) dell'operato del Comitato oltre il previsto termine, prorogabile per soli quarantacinque giorni, e la decadenza dei suoi componenti il cui ulteriore operato non può neanche essere ritenuto riconducibile ad una aspettativa di imminente riconferma.
Si ritiene, pertanto, che l'indennità richiesta dai componenti cessati possa essere riconosciuta in relazione all'esercizio della funzione svolta entro il limite temporale di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'organo collegiale, non essendo meritevole di alcuna tutela oltre tale termine e configurandosi, peraltro, come pretesa contra legem.
Ciò posto, si ritiene assorbito l'ulteriore quesito sull'ammontare del compenso, limitandosi a rilevare come in ogni caso lo stesso ( ove dovuto ) andrebbe regolato dalle determinazioni della Giunta regionale valevoli per il periodo di riferimento, a nulla rilevando la proposta di codesto Assessorato - non formalizzata in una determinazione dell'Organo esecutivo - volta a modificare la suddetta disciplina.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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