POS. II Prot._______________/144.11.2007

OGGETTO: Impiego pubblico - AA.AA.S.T. e AA.AA.P.I.T. - Personale - Transito nel ruolo di cui all'art.5, L.r. n.10/2000 - Inquadramento.





PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA -
Dipartimento del personale dei servizi generali, di quiescenza, presidenza ed assistenza del personale

PALERMO





1. Con nota prot. n.90228 del 19 giugno 2007 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine al corretto inquadramento del personale delle soppresse Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico che, ai sensi degli artt. 4, comma 4 bis e 10, comma 2 bis, della legge regionale 15 settembre 2005, n.10, come integrati rispettivamente dall'art.8 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19 e dall'art.2 della legge regionale 6 febbraio 2006, n.10, transita nel ruolo del personale dell'Amministrazione regionale, conservando la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005.
La problematica, più specificamente, riguarda "il personale interessato dalle progressioni verticali dalla categoria B alla categoria C", in applicazione dell'art.13 dell' "Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000", recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.10, come modificato dall'art.1, comma 2, dell'accordo dell'8 maggio 2003 recepito con D.P.Reg. 24 luglio 2003, n.2939, che ha previsto la modalità della selezione interna per titoli ai fini dell'inquadramento nella categoria "C" (in seguito: art.13, dell'O.P. e succ. mod.),
Codesto Dipartimento ha riferito che, essendosi rivelata incompleta la documentazione relativa al personale trasmessa dalle Aziende, ha provveduto ad inquadrare "in via cautelativa" il suindicato personale nella categoria "B", riservandosi la facoltà di rivedere i predetti inquadramenti, anche sulla scorta di quanto affermato dallo Scrivente nel precedente parere prot. n.1322/334.11.2006 reso a codesta Amministrazione in data 25 gennaio 2007, nel momento in cui entrerà in possesso dei fascicoli completi delle singole unità di personale.
La questione viene sollevata, in particolare:
I) per il personale per il quale la selezione interna per accedere alla categoria "C" ex art.13, dell'O.P. e succ. mod., è stata indetta da (alcune) Aziende successivamente alla data del 31 luglio 2005, "talvolta in conseguenza della vacanza di posti determinatasi per il pensionamento di unità di personale già collocato in categoria C". In questo caso, evidenzia per completezza codesto Dipartimento, l'inquadramento in categoria C è stato acquisito dopo la data del 31 luglio 2005, ma comunque con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 1° dicembre 2001, ai sensi dell'art.13, dell'O.P. e succ. mod.
II) per il personale per il quale, in talune Aziende, la progressione verticale è stata effettuata secondo le modalità previste nella stesura originaria dell'art.13, dell'O.P., senza tenere conto delle successive modifiche recate dal citato art.1, comma 2, dell'accordo dell'8 maggio 2003, recepito nel D.P.Reg. 24 luglio 2003.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.13 dell' "Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000", recepito con D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.10, nel testo modificato dall'art.1, secondo comma, dell'accordo collettivo dell'8 maggio 2003, recepito con D.P.Reg. 24 luglio 2003, n.2939, per la parte relativa alla categoria B, dispone testualmente che:
"1. - In sede di prima applicazione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, già inquadrato nelle nuove categorie ai sensi dell'accordo del 28 febbraio 2001, viene ricollocato nelle nuove posizioni in relazione ai titoli posseduti, come di seguito specificato per singola categoria, con decorrenza 1 dicembre 2001, previa effettuazione di un periodo di affiancamento a personale con qualifica dirigenziale ovvero ad altro dipendente già collocato in un profilo professionale corrispondente a quello cui si aspira.
Categoria D
....
Categoria C
....
Categoria B
Il personale già inquadrato nella categoria B che non dovesse risultare in possesso dei requisiti per l'ammissione alla selezione prevista dal successivo comma per l'accesso alla categoria "C" viene collocato nella posizione B4.
2. In sede di prima applicazione, inoltre, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, senza pregiudizio di quanto stabilito al precedente art. 5, comma 1, alla copertura del 50% dei posti che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 10/00 e sino alla scadenza del triennio successivo all'emanazione del decreto attuativo del presente comma, si provvede mediante processi di sviluppo professionale del personale in servizio. A tal fine l'Amministrazione provvede ad individuare la ripartizione nelle categorie C e D della predetta percentuale, obbedendo a criteri di efficienza e razionalizzazione, senza vincolo di riproduzione numerica dei contingenti preesistenti. I predetti processi di sviluppo professionale si attiveranno, ad istanza degli interessati, mediante apposita selezione interna, per titoli ed esame, che terrà conto:
a) del possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire;
b) del possesso della professionalità richiesta per lo svolgimento del profilo cui si intende accedere;
c) di un'adeguata conoscenza della normativa di competenza dell'Amministrazione di appartenenza e del diritto pubblico con particolare riguardo a quello regionale;
d) della posizione giuridica-economica di provenienza.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) sarà accertato tramite apposito esame colloquio da sostenere innanzi ad una commissione costituita, per ciascuna categoria, presso il dipartimento del personale. Al termine delle procedure sarà stilata la graduatoria di coloro che avranno superato detto esame.
L'immissione nella nuova posizione, ferma restando la decorrenza ai fini economici dall'1 dicembre 2001, avverrà secondo l'ordine di detta graduatoria, nel rispetto del 50% dei posti che via via si renderanno vacanti. L'immissione avrà luogo fino alla scadenza del triennio di cui al presente comma primo periodo.
E' ammesso alla predetta selezione, per l'inquadramento nella categoria D, posizione economica 1, il personale che, in virtù dell'accordo del 28 febbraio 2001, risultava collocato nella categoria C, posizioni economiche 5 e 6; per l'inquadramento nella categoria C, posizione economica 2, il personale collocato nella categoria B, posizione economica 3, in possesso del diploma di II grado con cinque anni di effettivo servizio ovvero in possesso del diploma di I grado con dieci anni di effettivo servizio, e, infine, per l'inquadramento nella categoria C, posizione economica 1, il personale collocato nella categoria B, posizioni economiche 1-2-3, in possesso del diploma di II grado o di quello di I grado con, in quest'ultimo caso, almeno sette anni di effettivo servizio.
Ai fini della determinazione dell'effettivo servizio richiesto per le ricollocazioni di cui ai commi precedenti, si tiene conto di quello prestato nella qualifica posseduta antecedentemente alla riclassifica zione effettuata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2000".

L'art.2, secondo comma, prima parte, dell'accordo dell'8 maggio 2003, recepito con D.P.Reg. 24 luglio 2003 cit., dispone poi che:
"2. I processi di sviluppo professionale di cui al comma 2 dell'art.13 dell'O.P., come sostituito dal presente accordo, saranno attivati nel più breve tempo possibile e comunque entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto del Presidente della Regione di recepimento del presente accordo, mediante adozione, da parte dell'Assessore destinato alla Presidenza, di apposito decreto col quale, previa intesa con le OO.SS., saranno stabiliti tempi e modalità per l'espletamento della selezione interna preordinata a detti processi. .....".

In seguito, l'art.13 dell'O.P. cit. è stato ulteriormente modificato, sia pure non testualmente, dall'art.24, quinto comma, del Contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale n.10/2000, relativo al quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 (in seguito: Contratto 2002-2005) che, nel disciplinare i "Passaggi tra le categorie", ha previsto che:
"5. In sede di prima applicazione e, comunque, fino al 31 dicembre 2006, in deroga a quanto disposto dal comma 3, le selezioni verticali per l'inquadramento nelle categorie "C" e "D" di cui all'accordo dell'8 maggio 2003 recepito con D.P.R.S. 24 luglio 2003, sono espletate per titoli. Le amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente accordo non hanno ancora provveduto ad effettuare le prove previste nei bandi già pubblicati, provvedono ad adeguare i bandi stessi alle disposizioni del presente articolo, anche con ricorso alla riapertura dei termini".

Per completezza, va ricordato che l'originaria formulazione dell'art.13 dell' O.P. prevedeva il passaggio, in sede di prima applicazione, del personale della categoria "B" in "C", secondo la tabella ivi contenuta, previa "verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione".
Va ricordato, per chiarezza, che a seguito della modifica dell'originario art.13 dell'O.P., il personale dell'amministrazione regionale, già transitato in categoria "C", è stato retrocesso in "B". A seguito delle selezioni interne, originariamente per titoli ed esami, poi modificate per soli titoli (v. decreto 13 luglio 2005, pubblicato nella G.U.R.S., Serie speciale concorsi, n.10 del 20 luglio 2005), finalizzate all'accertamento del possesso dell'idoneità all'inquadramento nella categoria C, il predetto personale è stato nuovamente inquadrato nella predetta categoria.


3. Ai fini della soluzione della problematica posta allo Scrivente con specifico riferimento al personale sub I), va preliminarmente osservato quanto segue.

E' evidente che il quadro di riferimento concerne disposizioni di prima (ed unica) applicazione -in quanto correlate al cambio di sistema realizzato dalla l.r. 15 maggio 2000, n.10- e, dunque, per loro natura, speciali e, all'occorrenza, derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria.
Ne deriva che la problematica deve essere risolta facendo esclusivo riferimento alle medesime, senza che sia necessario qui richiamare principi di carattere generale.

Ora, come sopra visto, l'art.2 dell'accordo dell'8 maggio 2003, recepito con D.P.Reg. 24 luglio 2003, al secondo comma dispone che i processi di sviluppo professionale di cui al comma 2 dell'art.13 dell'O.P. e succ. mod., "saranno attivati nel più breve tempo possibile e comunque entro tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto del Presidente della Regione di recepimento del presente accordo".
Tuttavia, la non perentorietà del termine ivi fissato è resa evidente dalla successiva previsione di cui al citato art.24, del Contratto 2002-2005, che a distanza di due anni ha disposto che le selezioni vanno espletate per soli titoli, e non per titoli ed esami come originariamente previsto, prevedendo altresì che, laddove le selezioni fossero già state bandite, ma le prove non ancora espletate, i bandi dovessero essere adeguati alle nuove disposizioni, anche con riapertura dei termini.
Sotto questo profilo, sembra dunque allo Scrivente che il meccanismo di cui all'art.13, secondo comma, dell'O.P. e succ. mod., poteva legittimamente essere applicato senza un preciso limite temporale. Si tratta, infatti, di un meccanismo che si esaurisce soltanto in funzione della sua prima (ed unica) applicazione e non per una scadenza temporale.

In secondo luogo, va rilevato che l'art.13, secondo comma, dell'O.P. e succ. mod. dispone che, in sede di prima applicazione si provvederà alla copertura del 50% dei posti che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n.10/2000 e sino alla scadenza del triennio successivo all'emanazione del decreto attuativo del secondo comma.
La norma, peraltro, specifica che si possono prendere in considerazione tutti i posti che si renderanno vacanti "a qualsiasi titolo".
Da quanto rilevato emerge che le Amministrazioni di cui all'art.1, l.r. n.10/2000 potevano attivare le procedure selettive per i posti resisi vacanti, a qualunque titolo, dalla data di entrata in vigore della l.r. n.10/2000 sino alla data di indizione delle procedure stesse.

Si può, pertanto, concludere che le procedure selettive, se indette dalle Aziende limitatamente ai soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti e, soprattutto, in prima ed unica applicazione, sono legittime, anche se concluse successivamente alla data del 31 luglio 2005 (prevista dalla l.r. n.10/2005 cit.).

Codesta Amministrazione dovrà tenere conto, di conseguenza, della posizione giuridica ed economica che risulta dalla piena applicazione dell'art.13, dell' O.P. e succ. mod. che si è completata proprio con le predette procedure selettive. Tale posizione, infatti, decorrendo dal 1° dicembre 2001, deve ritenersi già acquisita alla data del 31 luglio 2005, indicata dalla legge regionale n.10/2005.

In ordine al personale sub II), che è stato inquadrato nelle posizioni C1 e C2 in applicazione delle modalità previste dall'originario testo dell'art.13 dell'O.P., senza dunque che siano mai state effettuate le selezioni poi introdotte dall'accordo dell'8 maggio 2003, si osserva quanto segue.
Per quanto già esposto nel precedente parere dello Scrivente, codesta Amministrazione è subentrata nella stessa posizione del precedente datore di lavoro relativamente a tutti gli obblighi, diritti e poteri, compreso quello di applicare il meccanismo di sviluppo professionale di cui all'art.13, secondo comma, dell'O.P. e succ. mod.
Analogamente, e per altro verso, nella "posizione giuridica ed economica in possesso alla data del 31 luglio 2005" deve ritenersi compresa anche una aspettativa tutelata dei dipendenti in oggetto all'applicazione del meccanismo di cui all'art.13 testè citato.

Codesta Amministrazione dovrà effettuare, pertanto, le predette procedure selettive di cui all'art.13 dell'O.P. e succ. mod. per l'inquadramento, in prima ed unica applicazione, del personale, in possesso dei requisiti, nella categoria "C".
Le selezioni interne per l'accertamento dell'idoneità al predetto inquadramento, però, non essendo più in vigore la deroga prevista dall'art.24 del contratto 2002-2005 (che prevedeva soltanto sino al 31 dicembre 2006 la modalità per soli titoli), dovranno essere effettuate per titoli ed esami.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale