Pos. 3   Prot. N. /142.07.11 



Oggetto: Liquidazione E.A.S.:possibilità di procedere a prepensionamenti.




Assessorato regionale Lavori Pubblici
Dipartimento regionale Lavori Pubblici
  Palermo              


e, p.c. Presidenza della Regione               Segreteria Generale  
                      Palermo 
                           




  1- Con la suindicata nota codesto Dipartimento rappresenta che nell'attuale fase di liquidazione l'Ente Acquedotti Siciliani continua a svolgere in parte attività di gestione in attesa che gli ATO completino le procedure di affidamento del Servizio idrico integrato e che la parziale cessazione delle attività ordinarie, oltre ad una diminuzione di entrate, ha comportato la necessità di applicare le disposizioni regionali che prescrivono di far fronte ai conseguenti esuberi di personale mediante trasferimenti agli enti del comparto regionale nonchè di attivare, contestualmente, l'istituto del comando presso l'Amministrazione regionale nelle more della chiusura della liquidazione secondo quanto previsto dall'art.1,co.4 della l.r. n. 9/2004 e succ.modif. 
  L'attivazione di tali strumenti ha formato oggetto di apposito protocollo stipulato lo scorso 26 aprile tra le autorità a vario titolo coinvolte e le OO.SS.In detta occasione è stato altresì convenuto di porre in essere ulteriori soluzioni "tenendo conto anche dello strumento del prepensionamento, per quanto possibile, in analogia con le norme regionali già applicate per altri Enti regionali posti in liquidazione, previo accordo tra il Commissario liquidatore e le OO.SS." 
  Con l'allegata nota del 5 giugno 2007 il Commissario Liquidatore dell'EAS ha chiesto a codesto Dipartimento se, nell'ambito dei poteri che è tenuto ad esercitare ai fini della liquidazione, possa disporre a richiesta del dipendente la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con corresponsione di "un' indennità sino al raggiungimento dell'età pensionabile, in analogia a quanto previsto dall'art.6 della l.r.n.5 del 1999." Il Commissario evidenzia la convenienza di tale soluzione in termini di economie che si andrebbero a realizzare per voci retributive accessorie, aumenti contrattuali e accantonamenti per TFR. 
  Conseguentemente codesto Dipartimento, al quale è ascritta la vigilanza sull'EAS, desidera conoscere se, a parere dello scrivente, la normativa di cui all'art.6 l.r.5/1999 sia estensibile al personale del suddetto Ente. 



  2-Le disposizioni della cui applicazione si discute, come già evidenziato nella richiesta del presente parere, hanno carattere di norma speciale. Attribuiscono infatti ai destinatari un beneficio, quello del c.d. prepensionamento, che comporta un'eccezione al generale regime previdenziale e quindi, in quanto tale, non può riguardare soggetti diversi da quelli direttamente contemplati dalle norme. Di ciò da atto già la formulazione dell'art.6 cit. che a sua volta prevede l'estensione a domanda, al personale degli enti economici regionali e delle società da questi interamente partecipate, di precedenti norme che tali provvidenze straordinarie avevano introdotto in favore di altri lavoratori. 
  Inoltre, anche a prescindere dal carattere di specialità e temporaneità delle disposizioni recate dal suddetto art.6 che ne esclude di per sè l'applicazione in via analogica, può anche osservarsi come nella fattispecie in esame non sembri nemmeno ricorrere la condizione, di mancanza di disciplina applicabile, per far luogo all'analogia. Il legislatore regionale, infatti, nel procedere alla liquidazione dell'E.A.S. non ha tralasciato di regolare la situazione del relativo personale stabilendone il trasferimento agli enti del comparto regionale con salvezza dei diritti acquisiti e con mantenimento dello status posseduto. Inoltre sono state previste modalità attraverso le quali durante la fase di liquidazione il personale possa essere comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione regionale. 
  Si ritiene quindi che per modificare l'assetto che la normativa vigente ha assegnato ai rapporti di lavoro in essere con l'EAS in conseguenza della liquidazione di detto ente sia necessario apposito intervento legislativo che, sulla base delle valutazioni di opportunità sulle quali hanno convenuto i firmatari del protocollo d'intesa, aggiunga il beneficio del prepensionamento quale ulteriore strumento di tutela dei lavoratori coinvolti dalla liquidazione. 


3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.

4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    




   













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