Pos. I Prot. _______ /141.07.11


OGGETTO: Ente pubblico e privato- E.A.S - Crediti per integrazione canoni - Prescrizione.


ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Dipartimento lavori pubblici
(rif. nota 8 giugno 2007, n. 42091)

PALERMO

1. L'art. 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81, prevedeva che: "le tariffe d'utenza idrica praticate dall'Ente acquedotti siciliani sono riscosse, a partire dal 30 giugno 1980, nella misura corrispondente a quella mediamente vigente nei comuni siciliani a gestione diretta, con popolazione compresa tra 20.000 e 30.000 abitanti.
L'eventuale differenza tra la tariffa riscossa e quella determinata dal competente comitato prezzi è posta a carico della Regione a far data dal 1 luglio 1980.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere anticipazioni all'Ente acquedotti siciliani nella misura del 90 per cento della somma di cui al comma precedente".
L'art. 16 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, dopo aver disposto al comma 1 che "le tariffe di utenza idrica praticate dall'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono riscosse nella misura stabilita dal Comitato provinciale prezzi", al comma 2 prevede: "sono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 81".
In relazione a tali disposizioni, codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata -premesso che "nel corso degli anni, con diversi provvedimenti assessoriali, la Regione ha proceduto ad erogare somme all'E.A.S. nella misura del 90% dello stanziamento di bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, a titolo di anticipazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, (n.d.r., rectius, comma 4) L.R. n. 81/82 ..."- riferisce che l'Ente acquedotti siciliani con note 30 gennaio 2001, n. 1707, 16 marzo 2001, n. 5363, e 5 agosto 2004, n. 12686, ha chiesto l'accreditamento delle somme ivi indicate a titolo di integrazione canoni per gli anni dal 1988 al 1994 ai sensi del riportato art. 1 della l.r. n. 81/1982.
Riferisce altresì codesto Dipartimento di aver rappresentato all'Ente de quo (cfr. nota 28 novembre 2001, n. 2768, allegata alla richiesta di parere) l'impossibilità di procedere all'accreditamento richiesto "in relazione all'abrogazione dell'art. 1 della legge regionale n. 81/82"; successivamente la problematica di che trattasi è stata approfondita in sede di istruttoria del bilancio di previsione dell'E.A.S. per l'anno 2005 e, con parere di codesta Amministrazione 9 maggio 2005, n. 66, è stata al riguardo evidenziata l'inesistenza del credito vantato dal medesimo Ente "in relazione alla mancata dimostrazione dell'interruzione dei termini di prescrizione di cui all'art. 2948 comma 1 punto 4 del codice civile (prescrizione quinquennale)"; tali conclusioni sono state poi ribadite da codesto Dipartimento anche in sede di istruttoria del bilancio di previsione per l'anno 2006, poiché, ad avviso di codesta Amministrazione, l'obbligazione a carico della Regione prevista dall'art. 1 della l.r. n. 81/1982, "rientra nel novero dei pagamenti a scadenze annuali, correlato alle somme previste dalla Regione Siciliana (per le stesse finalità) nel proprio bilancio",per cui, nella fattispecie, troverebbe applicazione la prescrizione quinquennale che si riferisce a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Ciò premesso, considerato che il commissario liquidatore dell'E.A.S., con nota 8 febbraio 2007, n. 3341, ha evidenziato, tra l'altro, che nel caso in esame opera la prescrizione decennale "stante che la legge né alcun atto amministrativo prevedono modalità di pagamento con scadenza periodica", vien chiesto "di sapere quando comincia a decorrere il tempo per la prescrizione del credito che l'E.A.S. ritiene di vantare nei confronti della Regione e se la stessa prescrizione risulta essere quinquennale, come sostiene questo Ufficio o decennale, come sostiene l'E.A.S".

2. Invertendo per motivi di priorità logica i quesiti prospettati, circa la natura decennale o quinquennale del credito vantato dall'E.A.S., si fa presente, in via generale, che il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un diverso termine, è, ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, di dieci anni.
Alcuni diritti si prescrivono, anziché in dieci anni, in un termine più breve; in particolare, per quanto qui interessa, viene in rilievo l'art. 2948 c.c. il quale dispone che si prescrive in cinque anni, tra l'altro, "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (art. 2948, n. 4, c.c.).
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo col decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre; tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui, cioè, è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche uno actu, con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass., 3 settembre 1993, n. 9295).
In altri termini, criterio informatore dell'art. 2948, n. 4, c.c., è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore; la richiamata disposizione codicistica trova dunque applicazione nell'ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico.
Ciò detto in via generale, passando ora a considerare la fattispecie in esame, si osserva che l'obbligazione prevista dell'art. 1 della legge regionale n. 81/1982 in capo alla Regione e a favore dell'E.A.S. non si configura come obbligazione periodica o di durata, con una causa debendi continuativa; piuttosto, l'obbligazione prevista dalla norma regionale testè menzionata a carico della Regione di pagare una somma di denaro a titolo di integrazione canoni è un debito unico e unica è la relativa causa debendi rinvenibile nella medesima norma regionale. In altri termini, sebbene l'obbligazione di che trattasi possa definirsi "annuale" in relazione agli stanziamenti annuali di bilancio, tuttavia, la stessa, con riferimento al singolo stanziamento annuale di bilancio si configura come unica ed autonoma dalle altre e non come prestazione periodica; sotto tale profilo dunque il pagamento della anticipazione e l'eventuale pagamento del saldo integrano modalità di esecuzione della prestazione che è e rimane un debito unico in relazione al periodo di riferimento.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra osservato deve concludersi che nella fattispecie trova applicazione l'art. 2946 c.c. che disciplina la prescrizione ordinaria; conseguentemente il credito vantato dall'E.A.S. nei confronti della Regione per integrazione canoni ex art. 1 della l.r. n. 81/1982, si prescrive in dieci anni.
Per quanto poi concerne la decorrenza della prescrizione, va anzitutto richiamato in via generale l'art. 2935 del codice civile ai sensi del quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"; la giurisprudenza ha precisato che la disposizione dell'art. 2935 c.c. si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che gli ostacoli materiali che rendono di fatto impossibile l'esercizio del diritto non valgono ad impedire il corso della prescrizione (Cass. 27 febbraio 2002, n. 2913; 21 giugno 1999, 6209; 18 settembre 1997, n. 9291).
Nella fattispecie in esame, dunque, la prescrizione del credito vantato dall'E.A.S. ex art. 1 della l.r. n. 81/1982 comincia a decorrere dal giorno in cui è possibile calcolare la differenza tra la tariffa di utenza idrica praticata dall'Ente de quo e la tariffa determinata dal competente comitato prezzi, tenuto conto della anticipazione concessa dalla Regione al medesimo Ente in relazione al periodo di riferimento considerato; in particolare, solo qualora tale anticipazione risulti effettivamente inferiore rispetto alla somma posta a carico della Regione può configurarsi un credito dell'Ente acquedotti siciliani per integrazione canoni da vantare nei confronti della Regione.
L'analisi qui condotta non tuttavia è completa poichè necessita, ad avviso dello scrivente, di ulteriori considerazioni.
Ed invero -senza entrare nel merito delle diverse liquidazioni effettuate dall'Ente in parola al fine di quantificare le somme da richiedere alla Regione per integrazione canoni con riferimento agli anni dal 1988 al 1994, trattandosi di accertamenti di natura tecnica che, come tali, esulano dalla competenza di questo Ufficio- al riguardo giova rilevare che nessuna esposizione debitoria può configurarsi nei confronti della Regione se non nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio, per cui, sotto un profilo giuridico-contabile, la somma che dovesse eventualmente accertarsi a carico della Regione, qualora ecceda detti stanziamenti, non costituisce debito in senso tecnico.
Ed infatti, lo stanziamento di bilancio, idoneamente supportato dalla norma sostanziale di autorizzazione della spesa, costituisce -oltrechè lo strumento finanziario necessario per l'attuazione di ogni disposizione- un preciso limite giuridico non superabile da parte degli organi ordinatori di spesa; in forza di tale c.d. effetto vincolo, cui soggiace ogni spesa pubblica in relazione al particolare regime giuridico che la connota, non è possibile superare il limite dello stanziamento di bilancio (e, dunque, nessuna spesa può avere luogo) in mancanza della relativa copertura finanziaria.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra considerato il credito dell'E.A.S. per integrazione canoni può dunque configurarsi, in relazione dell'eventuale saldo sulle anticipazioni già erogate dalla Regione, solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Infine va altresì considerato che l'abrogazione dell'art. 1 della l.r. n. 81/1982, disposta dall'art. 1, comma 2, della l.r. n. 19/1994, non avendo efficacia retroattiva, non incide sul credito eventualmente già vantabile dall'Ente in parola prima della medesima abrogazione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione


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