Pos.   3 Prot. N. /135.07.11 



Oggetto: Reinquadramento in categoria inferiore: recuperabilità somme già erogate.




Allegati n........................       
                      Presidenza della Regione 
                      Ufficio della Segreteria della Giunta  
                   
                      Palermo 


   



  1-Con la suindicata nota codesto Ufficio ha chiesto un parere sulla questione in oggetto descritta. La fattispecie che ha dato origine alla consultazione è la seguente. Nel 2006 il Dipartimento del personale a seguito dell'esclusione dalla selezione per l'accertamento dell' idoneità all'inquadramento nella categoria C di un dipendente in servizio presso la Segreteria di Giunta ne ha disposto la ricollocazione in cat.B dalla stessa data ,1°/12/2001,in cui era stato inserito nella C. 
  L'Ufficio ha erogato al dipendente l'indennità di presenza in base alle misure via via stabilite per la categoria C fino all'emanazione del nuovo decreto di inquadramento, in conseguenza del quale, con apposito D.P., si è proceduto ad individuare con decorrenza 1° marzo 2007 l'importo orario da corrispondere al personale di categoria B, che in precedenza non era stato determinato, con riserva di successivo recupero delle maggiori somme erogate a partire dal 1° gennaio 2002 al soggetto di che trattasi.  
  Pur se l'attività di recupero sembrerebbe già intrapresa dal Dipartimento del personale per quanto concerne le differenze relative alle voci fisse e continuative l'Ufficio richiedente nutre perplessità sulla possibilità di procedervi per l'indennità di presenza. Preliminarmente, infatti, dovrebbero fissarsi retroattivamente gli importi spettanti ai dipendenti di cat.B nei due periodi (2002-2005 e dal gennaio 2006 in poi) presi a riferimento per fissare le quote orarie da corrispondere al personale di cat.C e D ragguagliandoli agli importi in ciascuno vigenti per tale personale. 


   
   


  2- In linea generale, in applicazione dell'art. 2033 c.c., è doveroso il recupero da parte della p.a. datrice di lavoro delle somme indebitamente erogate a favore di un suo dipendente salvo l'onere di procedervi in modo tale da non incidere sulle esigenze di vita di questi, in caso di buona fede del percipiente. 
  Tuttavia, per giurisprudenza costante (cfr.ex multis Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2001 n. 2833,Cons. Stato [ord.], sez. V, 19-07-2005, n. 3435,Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2006 n. 685,C. Conti, sez. III giur. centrale app., 02-04-2001, n. 72/A), qualora il recupero derivi dall'annullamento in autotutela di un inquadramento illegittimo, la p.a. deve tener conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate dal dipendente e, in particolare, non deve effettuare la ripetizione, se accerti che quest'ultimo abbia svolto, nel periodo considerato, le mansioni effettivamente corrispondenti alla qualifica superiore illegittimamente attribuita. In tale ipotesi trova infatti applicazione l'articolo 2126 del codice civile, intitolato "Prestazioni di fatto con violazione di legge", secondo cui "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione"; il che equivale a dire che il lavoratore deve essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica attribuitagli, legittimamente o illegittimamente.  
  Con riguardo alla vicenda che ha dato luogo al presente parere mentre viene riferito che in precedenza il dipendente risultava collocato nella categoria C non si ha contezza delle mansioni che lo stesso ha svolto in tale periodo. Né a conclusioni certe può giungersi avendo riguardo al recupero di somme attivato dal Dipartimento in indirizzo per la parte stipendiale.  
  Si ritiene comunque che a codesto Ufficio che del dipendente si è avvalso, non resti che esaminare la fattispecie nel suo concreto svolgersi onde scegliere quale tra i due principi soprariportati sia quello da applicare. 
  Può solo aggiungersi che ove si accerti che non vi è stata corrispondenza tra le funzioni svolte e la qualifica precedentemente attribuita dovrà procedersi a determinare ora per allora l'indennità di presenza spettante con gli stessi criteri via via utilizzati per quantificarne gli importi orari con riguardo al personale delle restanti categorie. 


  3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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