Pos.   Prot. N.  


Oggetto:



Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
Servizio Demanio Trazzerale

P A L E R M O




1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'interpretazione dell'art. 6 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17, con particolare riferimento all'eventuale applicabilità delle disposizioni in esso contenute nell'ipotesi di somme dovute a titolo di risarcimento danno, in forza di sentenza, passata in giudicato.
Più precisamente viene rappresentata la vicenda che vede interessato, quale soggetto debitore, il Circolo JJJJJ KKKK, in quanto condannato - con sentenza 21 novembre 1997 del Tribunale di LLLLLL, 1° sez. civile, passata in cosa giudicata - alla restituzione dei suoli del Demanio Trazzerale, illegittimamente occupati dall'1 gennaio 1981, "nonché al risarcimento dei danni derivanti dall'abusiva occupazione del terreno, quantificati in lire 62.950.398, oltre interessi e spese, per complessive lire 89.340.000 fino al 1999".
Dalla documentazione allegata risulta che il predetto Circolo ha, fino ad oggi, corrisposto, la complessiva somma di euro 17.073,00 (di cui euro 4.503,00 quale prima rata ai fini della cessione, ex art. 13 l.r. 4/03, dei suoli occupati abusivamente); per il debito residuo, con istanza del 23 gennaio 2006 - rivolta alla Commissione di Conciliazione istituita ai sensi del comma 4 del citato art. 6 - chiedeva, invece, di "poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 6 della l.r. n.17/2004 e conseguentemente estinguere il debito relativo alla condanna contenuta nella sopracitata sentenza con il pagamento del 50% dell'importo dell'indennità riconosciuta, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria".
Nel verbale di audizione 24 maggio 2007 della Commissione di Conciliazione sono riportate le osservazioni dell'istante, secondo cui "la legittimazione a godere della definizione agevolata anche per le somme pregresse di cui alla sentenza 3526/88 del 1997 sarebbe riconducibile alla previsione di cui al punto 3 del citato art. 6 della l.r. n. 17/04, che stabilisce la definizione agevolata per le indennità riconosciute con sentenze anche non definitive"; preso atto di tali osservazioni il funzionario presente in rappresentanza del dirigente del Servizio Trazzerale evidenziava l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione regionale, di definire la questione, stante le difficoltà interpretative della norma che sono state, conseguentemente, rimesse alla valutazione di quest'Ufficio.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
L'art. 6, punto 3 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 , così dispone: "Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere".
La disposizione soprariportata è stata autenticamente interpretata dall'art 39, comma 2, della l.r. 19 maggio 2005, n. 5, "nel senso che non possono accedere ai benefici previsti dallo stesso articolo i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge stessa avevano già estinto o avevano in corso di estinzione il debito determinato sia secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sia secondo altre disposizioni normative nei confronti dell'amministrazione competente".
La descritta condizione circa l'estinzione del debitosembrerebbe, appunto, ricorrere nella fattispecie in esame, stante che il Circolo JJJJJ KKKK ha già corrisposto parte delle somme dovute a titolo di risarcimento danno, conseguentemente non sembra che possa accedere alle agevolazioni previste dal citato art. 6 anche per le somme pregresse di cui alla sentenza 3526/88 del 1997 (dedotte quelle già versate).
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * * *
Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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