Pos. I Prot. 10514/120.2007.11


OGGETTO: Contratti ed obbligazioni della P.A.- Affidamenti diretti.- Convenzione aggiuntiva con Multiservizi S.p.a.- Riconducibilità all'art. 13, comma 4, D.L. 223/2006.

ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del fondo sanitario
(Rif. nota n. 1999 del 29 maggio 2007)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata si chiede l'avviso dello scrivente circa la possibilità, alla luce, in particolare, del disposto dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha posto limitazioni all'attività delle società miste, di procedere ad una integrazione della vigente convenzione stipulata con la Multiservizi S.p.a., ampliandone in buona sostanza l'oggetto, con la ulteriore previsione della realizzazione di un progetto, denominato "Modello operativo condiviso ed integrato di umanizzazione dell'accesso ed utilizzo dei servizi socio-sanitari per minori".

2.- A quanto emerge dalla richiesta di consulenza l'integrazione della convenzione in essere risulta finalizzata allo svolgimento di un programma di interventi integrati di attività di natura clinica, sociale ed educativa a sostegno di pazienti ad alta complessità assistenziale.
Fondamento dell'imputazione dalla Regione, e per essa all'Assessorato regionale della sanità, della competenza in ordine all'ipotizzata iniziativa avente per oggetto l'implementazione di servizi socio-sanitari già forniti a livello territoriale, sta nella ricomprensibilità di essa in quelle generali funzioni assunte come proprie nell'ambito della sfera di attribuzioni statutariamente spettante in relazione alla materia della sanità pubblica in generale e dell'assistenza sanitaria in particolare.
Presupposta tale scelta discrezionale, avulsa da ogni possibile esame dello scrivente in quanto attinente a scelte di merito rimesse in via esclusiva alle competenti valutazioni degli organi di indirizzo politico-amministrativo, si ritiene che la normativa recata dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, non osti alla stipula della convenzione aggiuntiva in discorso.
Ed invero il richiamato articolo, rubricato "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza", imponendo lo svolgimento dell'attività in via diretta ed in favore dei soli enti costituenti o partecipanti o affidanti, ed escludendo la partecipazione ad altre società o enti, appare strumentale all'esigenza di garantire la reale sussistenza di quel controllo analogoa quello esercitato sui propri servizi, ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria presupposto necessario ai fini della legittimità di un affidamento diretto.
Rilevato che lo scrivente, in occasione di precedenti consulenze - rese, con nota prot. 747/41.2006.12 del 16 gennaio 2007 e nota prot. 6991/69.2007.11 del 18 aprile 2007, all'Assessorato regionale dell'industria - ha avuto modo di apprezzare positivamente talune modifiche dello statuto di Multiservzi S.p.a. proposte (e, a quanto in via informale risulta, approvate) al fine, precipuamente,di escludere ogni ipotesi di partecipazione, anche minoritaria, di imprese private al capitale della società di che trattasi, di imporre che la medesima società operi, in via esclusiva, in favore della Regione siciliana e degli altri soci pubblici partecipanti, abbia un oggetto sociale esclusivo e non partecipi ad altre società od enti, e di introdurre, infine, strumenti atti a configurare quel sistema di controllo analogo ritenuto dallaCorte di Giustizia presupposto necessario per la legittimità degli affidamenti in house, si osserva che una integrazione di una convenzione vigente, che non ne muti i fondamenti e soprattutto, per quanto rileva, non configuri lo svolgimento di prestazioni (ulteriori) a favore di soggetti diversi rispetto ai costituenti o partecipanti, e nella specie quindi, della Regione non confligge con le disposizioni della richiamata norma di legge.
La convenzione aggiuntiva, così come quella vigente, dovrà quindi, conseguentemente prevedere che le disciplinate attività siano rese in favore esclusivamente della Regione, e che soltanto la disciplina operativa delle prestazioni possa essere concordata, in ragione del dovuto espletarsi di esse a livello territoriale presso individuate strutture, con i soggetti cui le strutture medesime fanno capo.
Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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