Pos. I Prot. _______ /116.07.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Impianto di distribuzione - Ipotesi di decadenza.
ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
PALERMO

1. Con nota 22 maggio 2007, n. 3286, codesto Dipartimento - Uffici distaccati di Catania - Ufficio carburanti, rappresenta che una ditta titolare di concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, in data 10 gennaio 2003, ha presentato istanza -"ancora oggi, ... in istruttoria"- per il trasferimento del medesimo impianto.
Premessa una ricostruzione storica delle altre istanze di trasferimento avanzate dalla medesima ditta prima di quella attualmente in esame, rappresenta altresì codesto Dipartimento che dagli atti acquisiti ai fini istruttori "sono emerse delle irregolarità che farebbero decadere la concessione" della Ditta in questione poiché la stessa "ha chiuso l'impianto senza avere la necessaria autorizzazione"; tale circostanza, come riferisce codesto Dipartimento, "si evince sia dalla nota del Comune di ... datata 24.05.2001 con al quale lo stesso Comune diffida la Ditta ... a rimuovere entro 10 gg. le attrezzature in disuso, e sia dalla nota dell'U.T.F. di ... datata 26.06.2006 con la quale su richiesta dell'assessorato comunica che l'impianto sito in ... risulta inattivo dal 09.09.2002 in quanto, a tale data, il gestore aveva depositato la licenza fiscale".
Ciò premesso, trattandosi nella fattispecie di impianto di distribuzione di carburante "da rimuoversi coattivamente per disposizione comunale", vien chiesto se la chiusura dell'impianto attuata dal concessionario senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione regionale in violazione delle clausole e delle condizioni stabilite dal decreto di concessione, configuri, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 27 ottobre 1971, una inadempienza di gravità tale da determinare la decadenza del concessionario.

2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata pare opportuno richiamare l'art. 11, comma 1, del D.A. 9 settembre 1997 ("Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione della Sicilia, relativo al triennio 1996/1998"), ai sensi del quale "nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della pubblica amministrazione che fa venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l'impianto insiste, sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente".
La riferita disposizione -vigente all'epoca in cui il Comune territorialmente competente adottava la nota 24 maggio 2001, citata in epigrafe- prevede che nell'ipotesi di trasferimento coatto l'autorità che dispone il trasferimento deve mettere a disposizione del concessionario aree alternative al fine di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impianto; ora, poiché da quanto riferito da codesta Amministrazione nella richiesta di parere risulta che il Comune competente ha soltanto diffidato la Ditta de qua a rimuovere le attrezzature dell'impianto ormai in disuso e non ha provveduto a mettere a disposizione della medesima Ditta aree alternative su cui trasferire l'impianto, deve per conseguenza ritenersi che la fattispecie in esame non sembra configurare una ipotesi di trasferimento coatto.
Con riferimento poi all'istanza di trasferimento dell'impianto presentata dalla Ditta in questione in data 10 gennaio 2003, attualmente in istruttoria, si fa presente che sia l'art. 10 del richiamato D.A. 9 settembre 1997 (vigente al momento della presentazione dell'istanza di trasferimento), sia l'art. 10 del vigente Piano adottato con D.A. 12 giugno 2003, disciplinano il trasferimento volontario di un impianto per la distribuzione di carburanti "attivo o regolarmente autorizzato alla sospensione dell'esercizio"; poiché da quanto rassegnato da codesta Amministrazione risulta che l'impianto di che trattasi non è attivo e non è stato autorizzato alla sospensione dell'esercizio, sembra da escludere anche la possibilità di configurare nella fattispecie una ipotesi di trasferimento volontario dell'impianto.
Ciò detto può ora passarsi a trattare più specificamente la questione della decadenza del concessionario.
L'art. 14 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, ("Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti") così dispone: " La decadenza e la revoca previste dall'art. 16 del decreto legge 26 novembre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dall'art. 18 del suo regolamento d'attuazione del 27 ottobre 1971, n. 1269, sono comminate con decreto dell'Assessore regionale per l'industria.
La decadenza nei confronti dei concessionari che hanno disattivato o rimosso l'impianto senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato stesso è pronunciata con decreto motivato previo accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto".
Il richiamato art. 18, comma 3, del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, ("Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione") prevede poi che la decadenza del concessionario "è disposta per inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 16 della legge (n.d.r.: decreto legge n. 745/1970), dal presente regolamento e dal decreto di concessione, quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza o da turbare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti".
In forza del combinato disposto delle norme sopra riportate la decadenza del concessionario è dunque comminata per inosservanza degli obblighi normativamente o convenzionalmente previsti e nelle ipotesi di disattivazione o di rimozione dell'impianto senza la relativa autorizzazione, purchè si tratti di circostanze tali da pregiudicare la sicurezza o la continuità e la regolarità dell'attività di distribuzione di carburante che nell'ambito della Regione siciliana costituisce pubblico servizio.
L'inadempienza degli obblighi imposti deve essere accertata in concreto così come in concreto va altresì valutata la gravità della stessa inadempienza in relazione al pregiudizio arrecato alla sicurezza e alla continuità e regolarità del servizio pubblico: trattasi dunque di accertamenti e valutazioni che esulano dalle attribuzioni e dai compiti di questo Ufficio e, come tali, vanno rimessi alle competenze di codesta Amministrazione.
Per quanto concerne in particolare la fattispecie in esame, ai fini degli accertamenti e delle valutazioni di competenza di codesto Assessorato viene certamente in rilievo, con riferimento alla gravità dell'inadempienza, la circostanza che l'impianto in questione risulterebbe ormai inattivo da un notevole lasso di tempo; tuttavia, tenuto conto che l'art. 14, comma 2, della l.r. n. 97/1982, nell'ipotesi di dismissione o di rimozione dell'impianto, subordina espressamente la pronuncia di decadenza del concessionario al previo accertamento dei presupposti di fatto, deve affermarsi che ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza non appaiono sufficienti le risultanze desumibili dalle note del Comune e dell'U.T.E. territorialmente competenti, laddove risulta necessario che la dismissione, o comunque, l'inattività, dell'impianto in questione sia accertato direttamente da parte di codesta Amministrazione.
Infine, per completezza di esposizione, si precisa che, secondo la giurisprudenza, il provvedimento con il quale l'amministrazione pronuncia la decadenza della concessione a gestire un impianto per fatti imputabili al concessionario "ha natura sanzionatoria e, pertanto, deve essere preceduto dalla formale contestazione degli addebiti, al fine di porre l'interessato in grado di difendersi facendo valere le proprie ragioni" (cfr. C.d.S., sez. V, 20-12-1985, n. 484).

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS".


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