POS. II Prot._______________/112.11.2007

OGGETTO: Ambiente - Acque destinate al consumo umano - Aree di salvaguardia ex art.94, D.lgs. n.152/2006 - Opere consentite nella fascia di rispetto.





ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente

PALERMO







1. Con nota prot. n.37987 del 21 maggio 2007 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in merito alla disposizione di cui all'art.94 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 che disciplina le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendole in zone di tutela assoluta e zone di rispetto e, segnatamente, in merito alla "tipologia di opere e/o manufatti (fabbricati, capannoni, opere civili varie) eventualmente consentiti nella fascia di rispetto", alla luce di quanto disposto ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art.94, D.Lgs. n.152/2006.
Codesto Dipartimento non esprime il proprio orientamento, limitandosi ad allegare la nota di un dirigente del Dipartimento stesso che ha sollevato la problematica.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Le acque destinate al consumo umano sono state oggetto di una prima regolamentazione con il D.P.R. 24 maggio 1988, n.236 che dava attuazione alla direttiva CEE del 15 luglio 1980, n.80/778, che dettava disposizioni sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano.

La nozione di acqua destinata al consumo umano è più ampia della nozione di acqua potabile, intesa quest'ultima come l'acqua che, per le sue caratteristiche chimico-fisiche, organolettiche e batteriologiche, può essere bevuta senza danno per la salute.
Nella nozione di acqua destinata al consumo umano rientrano, infatti, anche le acque fornite al consumo mediante acquedotti, autobotti e mezzi navali, le acque dissalate e addolcite, le acque, di approvvigionamento idrico di emergenza, le acque di pozzo emunte per usi domestici, le acque utilizzate da imprese alimentari, le riserve idropotabili nonché le acque ricomprese in bacini imbriferi protetti.

Il D.P.R. cit. stabiliva i requisiti di qualità, a tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita, ed introduceva misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche.

In tale contesto normativo, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano venivano introdotte, agli artt.4, 5, 6 e 7, D.P.R. cit., le aree di salvaguardia delle risorse idriche -distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto- nonchè, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

Le predette disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7, D.P.R. cit., sono state successivamente sostituite dall'art.21, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152, e succ. mod. e integraz., in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e poi abrogate dall'art.26, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.258 e dall'art.175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (che ha abrogato il D.Lgs. n.152/1999 cit.).

Le aree di salvaguardia sono oggi disciplinate dal D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale".

In ordine alle zone di rispetto, su cui verte la problematica in oggetto, l'art.94, D.Lgs. n.152/2006, ai commi 1, 4, 5 e 6, testualmente dispone:
"94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
1. Su proposta delle Autorità d'àmbito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonchè per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonchè, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. .....
....
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
...".



Dalla predetta disposizione, in ordine all'ammissibilità o meno di attività edilizia in zona di rispetto, è possibile trarre le seguenti considerazioni.

Il primo e il sesto comma dell'art.94, D.Lgs. n.152/2006 cit., rispettivamente, assegnano alle Regioni il compito di individuare le aree di salvaguardia, distinguendole in zone di tutela assoluta e zone di rispetto e in caso di mancata individuazione, fissano l'estensione della zona di riserva in 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Il quarto comma, dopo avere definito la zona di rispetto come zona da sottoporre "a vincoli e destinazioni d'uso", vieta "in particolare" l'insediamento di una serie di "centri di pericolo" e lo svolgimento di una serie di attività elencate alle lettere da a) a m).
L'elenco, come si evince dalla lettera della legge, può essere integrato dalle Regioni.
Dall'esame del comma quattro sembra evidente che, per un verso, non è espressamente vietata l'attività edilizia e, per altro verso, che dall'eventuale opera edilizia, di qualunque natura essa sia, non devono derivare le "attività" espressamente vietate come, ad esempio, la dispersione di fanghi e la dispersione di acque reflue, anche se depurati (lettera a); la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade (lettera d).

Il quinto comma si occupa, poi, dei medesimi insediamenti e delle medesime attività indicati al comma precedente, ma già preesistenti, prescrivendo l'adozione di misure di allontanamento e "in ogni caso" la loro messa in sicurezza.
Il medesimo comma rimette, infine, alle Regioni il compito di disciplinare una serie di strutture ed attività tra cui rientra, segnatamente, l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione (lett.b).
La disposizione avvalora quanto sopra detto e cioè che l'attività edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione non sono precluse, ma devono essere specificamente disciplinate ai fini di un contemperamento con l'esigenza di tutela ambientale.

In mancanza di una specifica disciplina regionale, si può allora concludere: che non esiste un divieto assoluto di edificabilità all'interno delle zone di rispetto; che, tuttavia, le opere edilizie devono avere caratteristiche tecniche che tengano conto dello stato dei luoghi e dell'esigenza di evitare rischi di contaminazione delle acque protette; che, infine, dalle opere edilizie, come sopra detto, non devono derivare le attività specificamente vietate dal comma 4 dell'art.94, D.Lgs. n.152/2006 cit.

Quanto detto, peraltro, ben si concilia con le linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche sancite nell'Accordo 12 dicembre 2002, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome (che fa riferimento all'art.21, D.Lgs. n.152/1999, oggi abrogato ma trasfuso, come sopra visto, nel D.Lgs. n.152/2006).

Infatti, con particolare riferimento alle zone di rispetto dei pozzi, nel predetto accordo è espressamente stabilito che per favorire la tutela della risorsa, devono essere considerati, oltre le prescrizioni di cui alla legge, anche altri elementi che, per quanto riguarda l'edilizia residenziale ed le relative opere di urbanizzazione sono: "I) la tenuta e la messa in sicurezza dei sistemi di collettamento delle acque nere, miste e bianche; II) la tipologia delle fondazioni, in relazione al pericolo di inquinamento delle acque sotterranee" (v. allegato 3, titolo I, lettera b, punto 7).
Anche la lettura complessiva dell'accordo conferma che le attività non espressamente vietate dalla legge devono essere svolte, in funzione della protezione e del pericolo di contaminazione della risorsa, secondo modalità tali da non compromettere qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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