Pos. I Prot. _______ /85.07.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato - Ente autonomo Fiera del Mediterraneo - Composizione Collegio dei revisori.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
(rif. nota 27 aprile 2007, n. 979)

PALERMO

1. Con la lettera in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che con decreto assessoriale 30 giugno 2005, n. 080/Gab., sono stati nominati i cinque membri effettivi del Collegio dei revisori dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, i quali, secondo la composizione dell'organo prevista dall'art. 14 dello statuto dell'Ente allora vigente, erano stati designati dal Ministero delle attività produttive, dal Comune di Palermo, dalla Camera di commercio di Palermo, dall'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca e dall'Assessorato regionale bilancio e finanze.
Riferisce altresì codesto Dipartimento che con decreto presidenziale 30 marzo 2006, è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente de quo il cui art. 12 prevede, tra l'altro, che i membri effettivi del Collegio dei revisori sono designati rispettivamente dall'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca, dall'Assessorato regionale bilancio e finanze e dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ed altresì che il rappresentante della Corte dei conti riveste le funzioni di presidente del Collegio.
Rappresenta ancora codesta Amministrazione che con decreto assessoriale 1 febbraio 2007, n. 111/2S -pur nella vigenza del richiamato art. 12 dello statuto il quale non prevede la nomina del rappresentante ministeriale- è stato nominato, con funzioni di presidente del Collegio in parola ed in sostituzione del presidente precedentemente in carica, il componente effettivo di designazione del Ministero dello sviluppo economico.
Ciò premesso, considerato che il Commissario straordinario dell'Ente fiera, con nota 23 febbraio 2007, n. 751, ha manifestato perplessità in ordine alla predetta sostituzione intervenuta successivamente alla modifica dello statuto, e tenuto conto altresì che il medesimo Commissario straordinario, in sede di riunione del Collegio sindacale, ha evidenziato la necessità di integrare l'organo in questione con il rappresentante della Corte dei conti, vien chiesto l'avviso dello scrivente al riguardo.

2. Ai fini dell'esame della questione prospettata giova anzitutto evidenziare, che, alla stregua del principio di carattere generale "tempus regit actum", l'esercizio delle funzioni amministrative è ancorato al rispetto delle norme in vigore al momento della adozione dei singoli atti (cfr. C.d.S., sez. V, 18 settembre 2003, n. 5299).
Conseguentemente, in base al richiamato criterio di carattere generale, la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata utilizzando quale parametro di riferimento la normativa vigente al momento della sua adozione (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 2 aprile 2007, n. 1052; C.d.S., sez. IV, 30 settembre 2002, n. 4994; C.d.S., sez. IV, 26 settembre 2002, n. 5077), ciò che equivale ad affermare il principio per cui gli atti e i provvedimenti amministrativi devono essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione (cfr. Tar Campania, sez. I, 11 novembre 1993, n. 381; Corte dei conti, sez. contr., 10 ottobre 1985, n. 1582).
Dall'applicazione del principio del "tempus regit actum" nell'ipotesi di sostituzione dei membri degli organi collegiali discende che il componente di un organo collegiale può essere mutato dall'amministrazione purchè non varino la fonte legislativa e il titolo che legittimano, nel rispetto della originaria struttura dell'organo, la nomina del nuovo componente.
Ciò detto in via generale, passando ora alla fattispecie in esame, appare anzitutto opportuno richiamare il vigente statuto dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, approvato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2006, ed in particolare l'art. 12 del medesimo statuto, il quale, dopo avere previsto al comma 1 che il Collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, al comma 3 dispone espressamente che "i membri effettivi sono designati rispettivamente dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dall'Assessorato regionale al bilancio e finanze, dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti"; la riportata disposizione -il cui contenuto, peraltro, è identico a quello dell'art. 12, comma 3, dello statuto tipo degli enti fieristici di cui all'allegato A del D.P.Reg. 3-9-1997, n. 44 ("Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, art. 38")- non prevede dunque che tra i componenti effettivi del Collegio dei revisori dell'Ente in parola vi sia quello designato dal Ministero dello sviluppo economico.
Considerato ora che con decreto assessoriale 1 febbraio 2007, n. 111/2S, si è provveduto, in costanza della vigenza del richiamato art. 12, comma 3, dello statuto dell'Ente de quo, alla nomina del componente effettivo del Collegio dei revisori designato dal Ministero dello sviluppo economico -e, dunque, alla nomina di un componente non previsto dal riportato art. 12, comma 1, dello statuto dell'Ente di che trattasi- deve conseguentemente affermarsi che, alla stregua dei principi di carattere generale sopra richiamati, il predetto provvedimento assessoriale non risulta conforme alla normativa vigente al momento della sua adozione.
In altri termini, il citato decreto assessoriale n. 111/2S/2007, non è stato adottato nel rispetto della normativa vigente al momento della sua emanazione; pertanto, la funzione amministrativa di cui il decreto stesso costituisce esplicazione è stata esercitata in contrasto al richiamato principio del "tempus regit actum".
Si fa presente altresì che il rilievo testè formulato dallo scrivente non appare superabile dall'argomentazione di codesta Amministrazione secondo cui -trattandosi nella fattispecie della sostituzione del componente effettivo di designazione ministeriale, già nominato con D.A. n. 080/Gab./2005- il decreto assessoriale n. 111/2S/2007 è stato adottato "in base alle previsioni statutarie vigenti al momento" della adozione del predetto decreto assessoriale n. 080/Gab./2005, e, in particolare, ai sensi dell'art. 14 del previgente statuto dell'Ente Fiera il quale elencava tra i componenti effettivi del Collegio dei revisori un membro di designazione del Ministero delle attività produttive.
Ed invero, al riguardo si evidenzia che il Collegio dei revisori dell'Ente Fiera costituito con D.A. n. 080/Gab./2005, non si sottrae ai normali principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali, e, dunque, non si sottrae alla regola secondo cui gli organi collegiali, purchè regolarmente costituiti in tutte le loro componenti, possono, nel prosieguo della loro attività, continuare ad operare anche in assenza o in mancanza di talune di esse ricorrendo all'istituto della "supplenza".
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ciascun componente supplente di un organo collegiale può sostituire un qualsiasi membro effettivo, anche se nominato in relazione ad una qualifica diversa da quella posseduta da componente sostituito, in quanto "la funzione del componente supplente di un organo collegiale ha una propria autonomia, che si attua in tutti i casi in cui il componente effettivo non possa esercitare, per qualsiasi ragione, il proprio ufficio"(C.d.S., sez. V, 13 agosto 1996, n. 920); in particolare, la medesima giurisprudenza ha altresì precisato che, in un organo tutorio, stante l'autonomia della funzione del componente supplente, "la supplenza del componente effettivo opera in tutti di assenza o impedimento di questi, ivi compresi i casi di sue dimissioni o sua esclusione per ineleggibilità" poiché, diversamente argomentando, "si perverrebbe alla paralisi del funzionamento dell'organo di controllo".
In altri termini, secondo la giurisprudenza, se è principio generale connaturale al funzionamento dei collegi amministrativi che alla qualifica del "supplente" vada ricondotta una posizione funzionale vicaria, di modo che il supplente stesso può entrare in gioco legittimamente quando il titolare non può esplicare la sua attività perché assente o impedito, non può d'altra parte configurarsi una limitazione delle potenzialità funzionali del supplente ad impedimenti meramente temporanei, e comunque non duraturi, occorsi al medesimo componente titolare; in definitiva, anche per ragioni di economia procedimentale, non può escludersi "un subentro a titolo non meramente temporaneo del supplente nella posizione del titolare, definitivamente impedito, per motivi gravi e documentati ma anche per cessazione volontaria dalle funzioni, ad esercitare le attribuzioni spettantigli" (C.d.S., sez. V, 25 gennaio 2003, n. 344).
Tornando ora a considerare la fattispecie in esame, si fa presente anzitutto che il nuovo statuto dell'Ente Fiera, pur prevedendo una nuova composizione del collegio dei revisori del medesimo Ente, nulla dispone circa la sorte dell'organo collegiale in carica alla data di entrata in vigore del medesimo statuto; pertanto, in assenza di un regime transitorio e considerato altresì il principio della continuità della funzione degli organi, appare ragionevole ritenere che la disposizione di cui all'art. 12, comma 1, del vigente statuto dell'Ente in parola trovi applicazione in sede di ricostituzione del collegio dei revisori alla scadenza dell'organo attualmente in carica, ovvero, laddove il collegio non sia più in condizioni di operare, in ipotesi per il venir meno della maggioranza dei suoi componenti.
Ciò detto, si evidenzia altresì che -venuto meno, nel Collegio dei revisori dell'Ente Fiera del Mediterraneo, il componente effettivo di designazione ministeriale- il predetto organo collegiale, alla stregua degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, può continuare a svolgere, fino alla scadenza naturale, la propria attività in forza della sostituzione del componente effettivo con il componente supplente.
Del resto, appare censurabile la sostituzione dell'originario componente effettivo mediante la nomina di un nuovo titolare poiché, medio tempore, è mutata la fonte che legittima la nomina dei componenti dell'organo de quo: sotto tale profilo, per completezza, si osserva che l'applicazione dell'art. 12 del vigente statuto dell'Ente in parola postula la ricostituzione dell'organo secondo le previsioni ivi contenute mentre esclude che possa procedersi ad un integrazione dell'organo stesso già costituito in forza del D.A. n. 080/Gab/2005.
Tale soluzione accolta dallo scrivente garantisce il rispetto del principio di legalità che costituisce fondamento dell'azione amministrativa e postula il dovere di agire nelle ipotesi ed entro i limiti fissati dalla legge.
Infine, per quanto concerne il rilievo cui si fa cenno nella richiesta di parere formulato dal componente di designazione ministeriale nominato con il citato D.A. n. 111/2S/2007, secondo cui "la presidenza dell'organo collegiale non può essere affidata ad un rappresentante della Corte dei Conti in quanto organo giurisdizionale contabile incaricato a giudicare le violazioni dell'Ente", si osserva brevemente che l'art. 12, comma 4, del vigente statuto dell'Ente Fiera, ai sensi del quale "il rappresentante della Corte dei Conti riveste le funzioni di presidente del Collegio" è conforme al disposto dell'art. 13, comma 1, lett. b) della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, in forza del quale, tra l'altro, "i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali, individuati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, sono integrati con un magistrato della Corte dei conti, in possesso di qualifica non inferiore a quella di consigliere che ne assume la presidenza. ... E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente norma".
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale