Pos. 3   Prot. N. / 83.11.07 



Oggetto: Istituti autonomi case popolari. Collegio dei sindaci e consiglio di amministrazione. Quesiti.





Allegati n...........................


Assessorato regionale Lavori Pubblici
Dipartimento Lavori Pubblici
PALERMO



1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine ad alcune problematiche riguardanti il collegio dei sindaci e il consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

In particolare si chiede di chiarire "il periodo di durata in carica dell' intero collegio sindacale e conseguentemente della sua scadenza" anche con riguardo alla durata in carica del componente scelto dall' Assessore regionale per i lavori pubblici.

Al riguardo codesta Amministrazione ritiene che la scadenza dell'intero collegio sia da ancorare a quella del rappresentante del Ministero dell' economia per il quale il DPR 14 febbraio 1975, n. 226, di approvazione del nuovo statuto tipo degli IACP, prevede che resti in carica per cinque anni.

Inoltre, si chiede di sapere se vadano applicate ai consigli di amministrazione degli IACP le disposizioni contenute nell' art.1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della finanziaria statale (L. 27 dicembre 2006, n. 296), recepiti nel sistema regionale, dall' art. 16 della L.r. 8 febbraio 2007, n.2.

2. In via preliminare, si osserva che gli IACP, anche a seguito del procedimento di decentramento e privatizzazione che ha interessato il nostro ordinamento amministrativo, continuano a inserirsi nel settore dell' organizzazione pubblica e più precisamente tra gli enti pubblici non economici.

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nel dichiarato fine di disciplinare "...l' organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche...", precisa che "...per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato", nonché una serie di altri enti, tra i quali sono espressamente citati gli IACP.

In Sicilia, gli IACP sono enti strumentali della Regione operanti nel settore dell' edilizia residenziale pubblica. Tale materia, pur non essendo specificamente menzionata dall' art. 14 dello Statuto tra quelle per le quali la Regione siciliana possiede legislazione esclusiva è, tuttavia, attratta nell' ambito delle competenze regionali relative all' urbanistica e ai lavori pubblici.

Infatti, in base alle norme di attuazione in materia di lavori pubblici di cui al DPR 1 luglio 1977, n. 683, la stessa Regione "...esercita le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato nelle materie attinenti l'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata" (art. 5, comma 1).

Gli IACP sono sottoposti al potere di vigilanza dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici, mentre il presidente e il vice presidente del consiglio di amministrazione, designati dalla competenti autorità, sono nominati con decreto del Presidente della Regione siciliana, che sempre con proprio decreto costituisce il collegio sindacale.

Prima di occuparci di quest' ultimo, sembra opportuno operare alcune precisazioni di carattere generale sugli organi collegiali, nel cui novero rientrano i collegi sindacali.
Gli organi collegiali, possono essere concettualizzati come un' organizzazione titolare di potestà definite, composta da più unità organizzative (i componenti del collegio) portatrici di interessi pubblici.
L' organo collegiale, si è messo in rilievo, è volto a sintetizzare, nella formazione della volontà, una pluralità di interessi spesso eterogenei e configgenti tra loro. In ogni caso il componente il collegio non rappresenta mai se stesso, rappresenta sempre interessi alieni (cfr. voce Organi collegiali a cura di G.B. Verbari in Enciclopedia del diritto).
Per questa ragione, e cioè in quanto le nomine riflettono sempre un giudizio di idoneità all' esercizio delle funzioni e di affidabilità nell' espletamento dell' incarico, spesso si collega la durata in carica dei prescelti a quella del nominante, soprattutto quando si tratta di nomine politiche.
Precisa al riguardo il Consiglio di Giustizia amministrativa (parere n. 290/01 reso dalla Sezione consultiva nell' adunanza 2 maggio 2001) che si instaura tra organo politico e membri del collegio un rapporto fiduciario e una correlazione temporale , soprattutto se l'affidamento della competenza ai nominati avviene al di fuori della predeterminazione di criteri direttivi o di indirizzi al riguardo.

Per quanto riguarda, poi, la durata in carica degli organi collegiali si osserva che laddove la legge non la stabilisca, ciò non significa che i componenti il collegio debbono permanere in carica sine die .
È criterio generale di diritto pubblico che le cariche onorarie siano temporanee e che vengano rinnovate al fine di evitare il cristallizzarsi di posizioni di interessi individuali con lo scopo di conseguire un costante adeguamento dell' azione amministrativa al variare degli orientamenti e della situazione (cfr. voce Organo collegiale, su Enc. del diritto, sopra citata).
Infine, per stabilire il periodo di durata in carica dell' organo, laddove nulla viene specificato dalla legge per quanto riguarda il dies a quo, autorevole dottrina (cfr. Pietro Virga, vol.I, pag.88, Giuffrè, Milano, 1993) sostiene che di regola il dies a quo per la decorrenza del periodo di durata è determinato dall' atto di nomina ovvero, da quello di elezione, indipendentemente dalla data in cui le funzioni siano assunte".

3. Fatta questa necessaria premessa, si osserva che la composizione del collegio sindacale degli IACP si evince dalla lettura dell' art. 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come integrata dall' art. 5 della L.r. 18 marzo 1977, n. 10 e in ultimo dall' art. 48 della L.r. 28 dicembre 2004, n.17.
Dal combinato di tali disposizioni risulta che il collegio sindacale è così composto:
a) un sindaco, con funzioni di presidente, nominato dalla giunta regionale e un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all' albo dei revisori dei conti;
b) un rappresentante del Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell' Economia), scelto tra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;
c) un sindaco scelto tra i dirigenti del ruolo tecnico della Ragioneria generale della Regione;
e) un sindaco scelto dall' Assessore regionale per i lavori pubblici.

I membri del collegio sindacale di cui alla sopra indicata lett. a), per il principio della correlazione temporale con gli organi che li hanno nominati, durano in carica per lo stesso periodo di questi ultimi.
Ciò, comunque, non incide sulla durata in carica dell' organo nel suo complesso: al riguardo non possono che ribadirsi, mutatis mutandis, le osservazioni già svolte dallo Scrivente Ufficio nel parere n.1711/ 333.06.11 del 31 gennaio 2007 "la durata...del consiglio di amministrazione (leggasi collegio sindacale)...non può che essere riferita all' organo nella sua intera composizione" in quanto ai componenti collegati al vertice politico non può essere assicurata "...una permanenza in carica ulteriore rispetto al termine di scadenza dell' intero collegio".
Pertanto, per quanto riguarda la durata in carica dell'intero organo - ivi compreso il componente nominato dall' Assessore regionale ai lavori pubblici - non può che condividersi l' avviso espresso dall' Amministrazione richiedente e ritenere che il collegio sindacale duri in carica per cinque anni.

Tale assunto sembra essere confermato da alcune considerazioni: la prima di carattere sistematico per la quale la regolamentazione del collegio sindacale è contenuta nell' articolo 6 della L. n. 865/1971 che disciplina anche i consigli di amministrazione degli IACP, per i quali è prevista la durata in carica per un periodo di cinque anni e con i quali il collegio sindacale presenta molti punti di affinità.
La seconda collegata ad una interpretazione letterale dell' articolo sopra citato nel quale viene precisato che i componenti del collegio sindacale nominati dall' organo politico (giunta regionale e consiglio provinciale) restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti, periodo che è di cinque anni nel caso di scadenza naturale del mandato .
Infine, ad ulteriore conferma di quanto sin qui detto, si consideri che il nuovo statuto tipo degli IACP approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 226/1975, ha previsto per il rappresentante del Ministero dell' economia una durata in carica per un periodo di cinque anni.
Per completezza, si osserva che la presenza del sopra indicato rappresentante dell' Amministrazione centrale nel collegio sindacale, non sembrerebbe più attuale a seguito dell' emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche (cfr. art. 5, comma 1, DPR n. 683/1977, già citato), avvenuta successivamente al DPR n.226/1975 di cui sopra.

Quanto sopra esposto riguarda la durata in carica dell'organo: per la sua scadenza atteso che l' art. 5 della L.r. n.10/1977 al terzo comma statuisce che il collegio sindacale viene "costituito con decreto del Presidente della Regione" risulta chiaro che la scadenza dell' organo - unitariamente inteso - non può che decorrere dalla data del decreto di costituzione.
Ciò posto nulla osta all' applicazione ai collegi sindacali scaduti della disposizione contenuta nell'art.14 della L.r. n. 2/2007, che prevede la proroga dei collegi già scaduti fino alla nomina dei nuovi e comunque non oltre il periodo massimo di quarantacinque giorni.
Peraltro, a conferma di quanto sin qui detto, il secondo comma dell' art. 14 sopra citato, prevede che "I soggetti che, per qualsiasi causa, sono nominati ad integrazione dei collegi ... sindacali, od in sostituzione di uno o più componenti, scadono insieme agli altri membri del collegio già in carica."

Infine, si precisa che potrebbero essere applicate agli IACP anche le disposizioni di cui all' art.13 della L.r. n. 2/2003 recante "Norme in materia di controllo interno di enti regionali", per quanto riguarda l' integrazione del collegio dei revisori dei conti con un magistrato della Corte dei conti, laddove gli stessi IACP venissero contemplati nell' emanando decreto del Presidente della Regione .

4. Con riferimento al secondo dei quesiti posti, relativo alla possibilità di applicare la previsione contenuta nell' art. 16 della L.r. n.2/2007 ai consigli di amministrazione degli IACP, si osserva quanto segue.
In effetti dalla lettura della rubrica dell' articolo in esame che testualmente così recita "Norme in materia di compensi. Composizione dei consigli di amministrazione di enti e società", potrebbe sorgere qualche dubbio in ordine alla portata della norma e ai soggetti destinatari.
Tale dubbio viene subito fugato dalla lettura dell' articolato, che statuisce:" Nelle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni attuative previste dal comma 729 del medesimo articolo sono determinate con decreto del Presidente della Regione.
Le predette società adeguano, a pena di decadenza degli organi di amministrazione, i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del citato decreto presidenziale"
In altri termini risulta chiaro che l' articolo, come peraltro le norme statali richiamate, ha come naturali destinatari i consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché le società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati e non gli enti pubblici, tra i quali rientrano gli IACP.

Peraltro, anche il decreto Presidente della Regione del 5 marzo 2005, che detta le disposizioni attuative dell'articolo citato, si rivolge esclusivamente ai consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione" anche indiretta della Regione nonché alle società miste tra la regione e gli enti pubblici regionali" senza mai fare riferimento agli enti pubblici se non nel titolo del decreto.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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