POS. I Prot._______________/81.11.2007

OGGETTO: Lavoro - Categorie protette - Applicabilità ai Consorzi di bonifica della l.r. 7 maggio 1976, n. 60, recante "Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi".

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
PALERMO


1. Con nota 17 aprile 2007, n. 35273, il Dipartimento in indirizzo chiede il parere dello scrivente in ordine alla applicabilità ai Consorzi di bonifica - attesa la loro natura di enti pubblici economici - della l.r. 7 maggio 1976, n. 60, - recante "Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi" - e in particolare dell'art. 5, comma 1, che dispone: "I centralinisti telefonici ciechi che abbiano prestato presso le Amministrazioni di cui all'art. 3 quindici anni di effettivo servizio, hanno diritto, a domanda, ad essere collocati a riposo usufruendo di un abbuono di servizio di dieci anni validi ai fini giuridici, economici e previdenziali".
Riferisce la richiedente Amministrazione che, a seguito della richiesta di collocamento a riposo di una propria dipendente, assunta nel 1980, ai sensi della l.r. 60/1976, il Consorzio ha interpellato, per le vie brevi, l'Inps - ente gestore del trattamento previdenziale dei dipendenti consortili - il quale ha denegato il riconoscimento dell'anzianità contributiva, sostenendo che l'abbuono ai fini previdenziali di dieci anni di servizio, ai sensi del citato art. 5, deve essere computato con onere a carico della Regione.
Qualora si ritenesse applicabile ai Consorzi di bonifica l'indicata norma regionale di favore, l'Amministrazione in indirizzo chiede altresì di individuare l'ente competente alla liquidazione dei contributi decennali in favore della lavoratrice non vedente, alla luce di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, della l.r. 60/1976, che prevede: "All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge si provvede a carico del bilancio del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione".

2. Con riferimento alla problematica posta, si rassegna che la stessa è già stata affrontata da questo Ufficio, seppur con riferimento ai dipendenti regionali, con parere, che si allega in copia, del 24 febbraio 2005, n. 2766/272.11.04 - su richiesta del Dipartimento del personale e dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
In detto parere è già stata esclusa la vigenza dell'art. 5 della l.r. 60/1976, ritenendosi invece applicabili i benefici di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113 - per i soli centralinisti non vedenti - e all'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 - per i lavoratori privi della vista - che prevedono una maggiorazione di quattro mesi per ogni anno di servizio prestato, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione, senza alcun limite massimo di contribuzione figurativa riconoscibile.
Si segnala, altresì, che il suindicato Dipartimento del personale, ha emanato la circolare - che pure si allega in copia - 8 giugno 2005, n. 58265, avente ad oggetto il trattamento di quiescenza del personale regionale e varie problematiche peculiari, tra cui i benefici applicabili al personale non vedente.
Il consorzio di bonifica, peraltro, ente pubblico non economico, non è stato interessato dalle norme regionali sulla riforma del sistema pensionistico regionale, talchè i dipendenti dello stesso Ente, compresi i lavoratori non vedenti, sono stati già da tempo interessati dalla normativa statale di riforma pensionistica, a regime già da anni.
In conclusione, i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione d'anzianità per i lavoratori non vedenti di che trattasi sono identici a quelli previsti per tutti i lavoratori con il vantaggio dell'anzianità figurativa di quattro mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto, così come previsto dalle citate leggi 113/1985, art, 9, comma 2, e 120/1991, art. 2.
Per completezza, si richiama la nota dell'Inps 3 dicembre 2003, prot. n. 12/322257/q.329.5, che ha provveduto ad un importante interpretazione dei benefici pensionistici ai lavoratori privi della vista, indicando, in particolare, che negli anni di contribuzione richiesti dalla legge di riforma Dini (8 agosto 1995, n. 335) - indicati in un minimo di 18 anni alla data del 31.12.1995 - che permettono il calcolo della pensione con il solo sistema retributivo - vanno computate le maggiorazioni di cui alle leggi 113/1985 e 120/1991. Nella stessa nota l'Inps richiama la circolare 30 gennaio 2002, n. 29, per ciò che concerne i criteri applicativi delle maggiorazioni, nonché le circolari 26 giuno 1991, n. 173 e 26 maggio 1987, n. 53639 AGO, puntualmente riferite ai benefici per i lavoratori privi della vista.
In conclusione, la competenza per il riconoscimento e il calcolo del trattamento pensionistico della lavoratrice non vedente del Consorzio di bonifica va interamente rimesso alle determinazioni dell'Inps.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".







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