Pos. 2  Prot. N. / 80.11.07 



Oggetto: Stabilizzazione personale precario ex art. 1, c. 519, L. 296/06 - Applicabilità nella Regione.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Osservatorio Epidemiologico

PALERMO

p. c. ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

ASSESSORE REGIONALE PER LA SANITA'

ASSESSORE DESTINATO ALLA PRESIDENZA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale, dei ss. gg., di
quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

PALERMO




1 - Con nota n. 815 del 19 aprile 2007, codesto Osservatorio, premesso che dispone di personale reclutato a tempo determinato con procedure di selezione concorsuale pubblica, chiede se siano accoglibili le istanze di tale personale volte alla stabilizzazione dei relativi rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 1, c. 519, della L. n. 296 del 2006 ( finanziaria 2007 ).
In particolare, viene chiesto il parere dello Scrivente sull'immediata applicabilità della suddetta disposizione nella Regione e "qual è l'iter procedurale per l'applicazione della stessa nella Regione Siciliana e se nelle more della definizione e conclusione della eventuale procedura di stabilizzazione questa amministrazione è obbligata ad avvalersi del personale che ha avanzato istanza di assunzione ai sensi della Legge 27/12/06 n. 296".

2 - Il comma 519 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato ( legge finanziaria per l'anno 2007 ), destina per l'anno 2007 il 20% del fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della l. n. 311 del 2004, come incrementato dal comma 513 della stessa finanziaria,"alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale previste da norme di legge....".
Le Amministrazioni che attingono al fondo sopra richiamato sono quelle individuate dall'art. 1, c. 95, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,63 e 64 del d. lgs. n. 300 del 1999 , gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, c.4, del d. lgs. n. 165 del 2001.
Pertanto destinatarie della disposizione in parola sono le suddette amministrazioni titolari delle risorse finanziarie a ciò destinate. Esulano da tale elenco, come visto, le Regioni.
In considerazione dell'affermata inapplicabilità della disposizione normativa in questione alla Regione siciliana si ritengono superati gli ulteriori quesiti alla stessa collegati.

3 - Va, tuttavia, segnalata la disposizione parzialmente simile contenuta nel comma 558 dello stesso art. 1 della legge finanziaria in parola.
Statuisce la suddetta norma che "gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi...purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.".
Gli enti destinatari di tale disposizione sono quelli di cui al precedente comma 557 ossia "gli enti sottoposti al patto di stabilità interno", compresa, quindi, la Regione.
A differenza, peraltro, dell'invocato comma 519, il suddetto comma 558 non impone le procedure di stabilizzazione ( a domanda degli interessati ), ma autorizza gli enti destinatari a procedere ("possono"), in concomitanza di particolari condizioni legittimanti, alla stabilizzazione di certo personale.
Premessa la discrezionalità dell'esercizio della facoltà concessa, va rimarcata l'esistenza,tra le prescritte condizioni, delle seguenti specifiche rispetto a quelle previste dal comma 519: rispetto del patto di stabilità interno e disponibilità di posti in organico. Occorre, dunque, che esista una pianta organica e che rispetto a questa vi siano vacanze di posti. In tal caso necessiterebbe, comunque, predisporre i criteri di valutazione dei requisiti degli aspiranti ai posti disponibili con la formulazione della conseguente graduatoria per coloro che hanno già affrontato una prova concorsuale per l'instaurarsi del pregresso rapporto a tempo determinato. Per il personale il cui contratto a termine non sia stato preceduto da selezioni andranno espletate le prescritte prove selettive.

4 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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