Pos. 3  Prot. N. / 77.07.11 



Oggetto: POR SICILIA 2000-2006 Misura 4.04-Incarico aggiuntivo a Dirigente Ente Parco dei Nebrodi come Project Manager e relativo compenso.




Allegati n........................       
                                                   
                          Presidenza della Regione 


                          Dipartimento regionale della                                 programmazione 



                  e p.c.     Dipartimento regionale del personale, dei                         servizi generali, di quiescenza,previdenza                         ed assistenza del personale 


                          PALERMO 



  1-Con la suindicata nota di pari oggetto codesto Dipartimento ha esposto quanto segue. 
  E' stato concesso all'ente "Parco dei Nebrodi",coordinatore del PIT n.33, un contributo di € 200.000,00 a valere sulla misura 4.04 per l'attuazione del programma di attività relativo al funzionamento del modello di gestione adottato.Tra le diverse tipologie di fabbisogni l'Ente include la somma di € 54.600,00 per il project manager identificato, secondo l'Accordo per l'istituzione dell'Ufficio Unico del PIT Nebrodi, nel Dirigente dell'Ufficio dei piani e della programmazione sostenibile delle risorse dell'Ente Parco che, in base al medesimo Accordo, funge da struttura di coordinamento project management del PIT. 
  Il suddetto dirigente, privo all'epoca di contratto individuale, ha proceduto ad approvare l'atto di regolamentazione con il quale nell'ambito dei principi organizzativi e degli indirizzi gestionali dell'Ufficio Unico del PIT è stabilito che l'attività del project manager vada prestata oltre l'orario di lavoro svolto presso l'Ente Parco e rilevata in appositi registri di presenza. Sembra pertanto al Dipartimento che quello di project manager si configuri come incarico aggiuntivo anche perchè il successivo contratto individuale stipulato con l'Ente Parco fa espressamente salvo detto incarico in corso di espletamento. 
  Con riferimento alla suddescritta fattispecie il Dipartimento chiede se l' incarico di che trattasi sia compatibile sia con l'attività di dirigente che con quella di Direttore del Parco e se la relativa spesa risulti ammissibile secondo la norma 11 del Reg.CE 448/2004 e, in caso affermativo, se la stessa debba essere ammessa a contributo sulla base del numero di ore effettivamente prestate ovvero, considerato che attiene ad attività dirigenziale, indipendentemente da ciò e, comunque, nella misura prevista dal piano finanziario. 


  2-Si tralascia qualunque considerazione, sia pure generale, sul tema della progettazione integrata territoriale considerato che si risponde ad una richiesta del Dipartimento che ne è il principale artefice. 
  A cagione di ciò, infatti, si ritiene che le perplessità rappresentate derivino esclusivamente dalla posizione che il project manager del PIT 33 -Nebrodi riveste nell' Ente Parco dei Nebrodi e perciò attengano esclusivamente al profilo relativo al rapporto di lavoro e non anche al modello gestionale adottato per il PIT che lo stesso Dipartimento ha approvato ed ammesso a finanziamento. 
  Com'è noto ai dirigenti degli Enti Parco si applica il regime previsto per i dirigenti regionali dalla l.r. n.10 del 2000.Tale normativa all'art.13, relativo al trattamento economico, al quarto comma prevede in particolare l'applicazione del principio di onnicomprensività al quale soggiacciono oltre a tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al dirigente anche gli ulteriori incarichi conferiti in ragione d'ufficio o comunque conferiti dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. 
  Lo scrivente Ufficio in precedenti consulenze ha dato contezza dell'orientamento assunto, sulla norma statale sostanzialmente identica, sia dal Dipartimento della Funzione pubblica che dal Consiglio di Stato, Commissione speciale per il pubblico impiego (cfr. parere n. 173/2004 - Sezione II, reso nell'adunanza del 4 maggio 2005). Può quindi ribadirsi che il presupposto dell'operatività del principio di onnicomprensività è costituito dal nesso con l'Amministrazione di appartenenza rinvenibile in "tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall' Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa nonché in quelli conferiti da terzi consequenziali a quello conferito presso di essi dall'amministrazione o su designazione di essa (come ad es. quelli degli amministratori di società controllate da società a partecipazione statale) e comunque gli incarichi il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione."(così parere Funz.Pubbl. n.113-2002 del 19 marzo 2002). Conseguentemente il richiamo al rigoroso rispetto del principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici consente la remunerazione dei soli incarichi che soggetti diversi dall'Amministrazione di appartenenza conferiscono al dirigente in relazione a qualità personali prescindenti dal suo rapporto con l'Amministrazione applicandosi in tal caso le disposizioni sull'autorizzazione degli incarichi esterni. 
  Il Consiglio di Stato ha inoltre fugato ogni dubbio circa la violazione del principio di proporzionalità della retribuzione che potrebbe discendere dalla non retribuibilità degli incarichi aggiuntivi come sopra individuati. Rileva infatti la Comm.spec.P.I. che " la disciplina mediante lo strumento contrattuale dei singoli rapporti ha coerentemente consentito non solo di rapportare la retribuzione all'impegno ed alla complessità dei compiti connessi alle diverse posizioni organiche, ma anche di corrispondere un trattamento economico accessorio collegato ai risultati effettivamente conseguiti nell'espletamento dell'attività" ricordando che per giurisprudenza pacifica "la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico."  
  Inoltre esclude, anche relativamente agli incarichi ulteriori conferiti dall'Amministrazione di appartenenza, che possa configurarsi "una prestazione imposta per unilaterale volontà di una delle parti, atteso che trattasi pur sempre di incarichi che debbono essere accettati dall'interessato e quest'ultimo, pertanto, può liberamente determinarsi nel senso di rifiutare l'ulteriore aggravio del carico di lavoro." 
  Rammenta,infine,che per i compensi dovuti dai terzi per incarichi aggiuntivi " allo scopo di remunerare il maggiore impegno e la maggiore responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, ai fini del trattamento accessorio, oltre alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota, in ragione del loro apporto, fino al 30% della somma che confluisce nel fondo di attuazione del principio di onnicomprensività." Tenuto tuttavia conto che nell'ambito della Regione siciliana tale meccanismo è in atto inoperante perchè la sua applicazione è stata rinviata all'entrata in vigore del successivo contratto collettivo dall'art. 4, comma 5, della l.r. 25-3-2002, n. 1 ne consegue che al presente spettano ai dirigenti regionali i compensi per incarichi aggiuntivi se dovuti da terzi. 
  Passando quindi alla fattispecie concreta che in atto ci occupa si concorda in primo luogo con codesto Dipartimento circa la sua riconducibilità al genus degli incarichi aggiuntivi ai quali si applica il regime di onnicomprensività atteso che il responsabile dell'Ufficio Unico del PIT è stato identificato dall'Accordo intervenuto tra soggetti istituzionali il 4 ottobre 2002 , nel "Dirigente dell'Ufficio dei piani e della programmazione sostenibile delle risorse dell'Ente Parco dei Nebrodi" cioè dell' Ufficio che costituisce la struttura di Coordinamento responsabile del project management del PIT. Si tratta perciò di incarico attribuito al dirigente pro- tempore di un ufficio e non conferito intuitu personae. 
  Più complesso appare invece stabilire se l'incarico promani dall'Ente Parco o da terzi sui quale grava l'obbligo di corrispondere il relativo compenso.  
  La questione non è di poco conto. Nel primo caso, infatti, non essendo dovuto compenso potrebbe caso mai ritenersi, sempre che la retribuzione di posizione del dirigente di che trattasi non risultasse già prima definita nell'importo massimo, che con l'ulteriore attribuzione di compiti e la relativa accettazione si sia convenuta una maggiorazione del trattamento accessorio, fermo restando che lo stesso non superi complessivamente il valore massimo stabilito dal CCRL Area Dirigenza. 
  Ove invece alla corresponsione del compenso sia tenuto l'Ufficio comune, emanazione di tutti i soggetti partecipanti al Pit pur se allocato presso l'Ente Parco, l'incarico aggiuntivo può essere remunerato in quanto tale. 
  Per la scelta fra le due opzioni non può prescindersi dal percorso attraverso il quale si è giunti all'attuazione del PIT che ci occupa secondo il modello organizzativo prescelto e che si è sviluppato con atti che, a partire dal POR e dal Complemento di programmazione, esulano dalla competenza ascritta a questo Ufficio dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, di cui al D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70. Cionondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione , non ci si esime dall' attenzionare al riguardo quanto segue..  
  Nel già citato Accordo i soggetti istituzionali hanno confermato che all'Ente Parco dei Nebrodi nella qualità di soggetto coordinatore sono conferiti i poteri di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori e si sono quindi determinati all'istituzione dell'Ufficio Unico del PIT incardinandolo istituzionalmente presso il suddetto ente. All'Ufficio Unico sono state conferite tutte le competenze per la gestione degli interventi e delle azioni del PIT con delega delle funzioni pubbliche indicate nella convenzione, contestualmente approvata. Mentre quest' ultima non è compresa nella documentazione inviata allo scrivente, cosicchè non si conosce se destinatario della delega in argomento sia l'Ente coordinatore ovvero direttamente l'Ufficio unico da intendere come ufficio comune, può però rilevarsi come sia stato poi l'Ente parco, con delibera del Comitato esecutivo n.209 del 15 novembre 2002, in attuazione dell'Accordo a procedere al conferimento al proprio Dirigente delle competenze relative al PIT con contestuale assegnazione all'Ufficio Unico di risorse finanziarie e strumentali. Nè altri elementi appaiono esaustivamente conducenti al fine di ritenere l'incarico come conferito da "terzi". Infatti se da una parte vi è l'espressa previsione (cfr. determinazione n.1/2003 del responsabile dell' Ufficio unico) che l'attività del Project Manager venga prestata al di fuori dell'orario di lavoro svolto presso l'Ente di appartenenza, inserita probabilmente per distinguere le attività finanziabili con risorse del PIT, nella scheda tecnica della Misura 4.04 si legge che con una delle due linee d'intervento ivi previste vengono finanziate " le spese sostenute dall'Ente pubblico responsabile unico di Pit per il modello di gestione adottato" tra le quali la retribuzione del Project Manager. Infine le determinazioni inviate risultano assunte oltre che nella qualità di responsabile dell'Ufficio Unico del PIT Nebrodi anche in quella di dirigente dell' Ufficio dei Piani e della programmazione dell'Ente Parco dei Nebrodi  
  Quanto al problema relativo all' ammissibilità al cofinanziamento del compenso che risulti spettare al Dirigente, eventualmente anche solo come parte del trattamento accessorio dovutogli dall'Ente Parco, poichè codesto Dipartimento ha già individuato le disposizioni da prendere a riferimento in quelle recate dalla norma n.11 del Reg. 448/2004 può solo aggiungersi che la norma va applicata secondo i criteri e le modalità già positivamente sperimentati.  
  Nella richiesta di parere viene riferito che il contributo assegnato al PIT a valere sulla misura di che trattasi è stato quantificato rapportando il costo mensile del Project Manager interno a 160 ore lavorative. Pertanto, sempre ovviamente che codesta Amministrazione si determini per la spettanza del compenso, può ritenersi maggiormente cautelativo riconoscere il contributo ove il Dirigente abbia onorato l'impegno assunto per il periodo di riferimento relativamente alle ore lavorative da dedicare alla realizzazione delle attività afferenti al PIT. Oltretutto le prestazioni orarie, risultando dai fogli di presenza già in uso e a disposizione per qualunque controllo, sono sicuramente documentabili. 



  3-Il presente parere viene esteso, in ragione della competenza ascritta nella materia, all'Ufficio in indirizzo, sia al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, sia per consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie osservazioni al riguardo.         

4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

       


























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