Pos.2   Prot. N. / 73.11.07 



Oggetto: Riduzione dei compensi dei direttori generali delle Aziende sanitarie ex art. 8 l.r. 2/2007.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO





1 - Con nota del Servizio 1 prot. 1689 del 12 aprile 2007, codesto Dipartimento, con riferimento all'art. 8 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, ha esposto quanto segue.
Il comma 1 della suddetta disposizione legislativa recita :"Per il triennio 2007-2009 i compensi da corrispondere ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere....., restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento." Conformemente a ciò, al comma 2 viene fatto obbligo di rinegoziare i relativi contratti.
Con nota del 16 marzo c.a. codesto Assessorato ha interessato i destinatari della norma in oggetto, invitandoli a sottoscrivere la richiesta modifica contrattuale, specificando che la stessa avrebbe coinvolto, per ricaduta, i direttori amministrativi e sanitari ed i collegi sindacali " il cui trattamento economico per disposizione legislativa e/o per contratto è strettamente collegato a quello dei direttori generali".
Il Coordinamento dei direttori generali ha manifestato a codesto Assessorato l'esigenza di un approfondimento interpretativo della norma, ponendo i seguenti quesiti.
- Se la riduzione del 10% va applicata frazionandola sull'intero triennio (3,33% per ogni anno) o nella misura intera per ciascun anno.
- Come si concili la disposizione in parola con quanto previsto dall'art. 2, c.5, del DPCM n. 502 del 1995 che dispone che "Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito il trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa", considerato che a seguito dei rinnovi contrattuali 2002/2005 il trattamento dei direttori sanitari ed amministrativi risulta già (senza l'applicazione della riduzione in discorso) inferiore a quello dei direttori di dipartimento .
Contestualmente viene chiesto dal predetto Coordinamento di riconsiderare, in sede di rinegoziazione dei contratti individuali ai sensi della norma in oggetto, la decorrenza del periodo contrattuale nonché di modificare gli stessi contratti con l'inserimento di nuove disposizioni espressamente elencate in tale richiesta.
Codesto Dipartimento ritiene inammissibile quest'ultima proposta nella considerazione che il contratto individuale è stipulato sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e pertanto le eventuali modifiche vanno sottoposte preventivamente alla stessa.
In merito, poi, al riferimento temporale della riduzione del 10%, viene manifestato l'avviso che la disposta riduzione debba essere applicata al compenso previsto per ciascuno degli anni considerati.
Quanto alla ricaduta della disposizione in parola sui compensi spettanti ai direttori sanitari e amministrativi (ed ai collegi sindacali), ne viene affermata la necessità a causa dello stretto collegamento del trattamento economico di costoro a quello dei direttori generali, ai sensi del DPCM 502/95 e successive modifiche.
Su tali questioni viene chiesto il parere di quest'Ufficio.

2 - In ordine al primo quesito si concorda con quanto manifestato da codesto Dipartimento. Infatti, il riferimento al triennio operato dalla norma in oggetto vale a delimitare temporalmente l'applicazione della disposizione. Come correttamente osservato nella richiesta di parere, il compenso contrattualmente attribuito al direttore generale è riferito al trattamento economico annuo, conformemente a quanto disposto dal DPCM 502/95 ed alla delibera della Giunta regionale che ne ha determinato l'ammontare. E' pertanto sul compenso annuo che va applicata la disposta riduzione del 10 per cento.
Con riferimento al secondo quesito occorre fare le seguenti precisazioni.
La necessità di ridefinire il trattamento economico dei direttori sanitari ed amministrativi non discende direttamente dall'art. 2 del D.P.C.M. n. 502 del 1995 che dispone "salvo il limite minimo di cui al primo periodo, (i trattamenti economici annui) non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale". Il riferimento, pertanto, al trattamento del direttore generale è in questa sede soltanto il limite massimo di determinazione, da parte delle Regioni, del trattamento dei direttori sanitari ed amministrativi e non costituisce elemento fisso di parametrazione di quest'ultimo.
Al contrario, la delibera della Giunta regionale n. 361 del 2 ottobre 2001 di rideterminazione dei trattamenti economici del direttore generale e dei direttori sanitari ed amministrativi, fissa all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale il trattamento economico dei direttori sanitari ed amministrativi, rapportando, in tal modo, quest'ultimo all'importo attribuito al direttore generale. Pertanto, una variazione di questo comporta la necessaria modifica dei trattamenti ad esso parametrati.
Un limite, peraltro cogente, risulta il trattamento"previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa", configurato dal citato art. 2 del D.P.C.M. n. 502 del 1995 come limite minimo da garantire. Anche la suindicata deliberazione della Giunta di governo, nel recepire detta disposizione, stabilisce che il trattamento in parola fissato all'80 per cento di quello attribuito al direttore generale non può essere "inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva".
Pertanto, la riduzione dei compensi dei direttori sanitari ed amministrativi, conseguente alla riduzione prescritta dalla norma in oggetto, potrà operare solo fino alla concorrenza del trattamento minimo garantito ("non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva ..per le posizioni apicali della dirigenza..").
Relativamente, infine, alla proposta di modifica del contenuto del contratto individuale, ulteriore rispetto a quella necessitata dalla norma in parola, prescindendo dall'esame di legittimità delle singole clausole perché esorbitante dalla richiesta di parere, si concorda con l'opinione di codesto Dipartimento in merito alla necessità che della questione debba essere investita la Giunta di governo ove le modifiche concernano aspetti già disciplinati dalla stessa. E' appena il caso di rilevare che l'eventuale sottoposizione alla Giunta delle clausole proposte va preceduta da un esame di conformità delle stesse alla vigente legislazione nonché all'interesse dell'Amministrazione alla loro negoziazione. Quanto alla riconsiderazione della decorrenza contrattuale, si ritiene che l'applicazione della norma in oggetto non comporti una modifica della durata del contratto individuale.

3 - .A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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