POS. II Prot._______________/62.07.11

OGGETTO: Manifestazioni turistiche. Art. 39 l.r. 2/2002. Competenza per l'attuazione. L.r. 10/2000, art. 2.




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
PALERMO



1. Con nota prot. 811/D.G. Tur del 2 aprile 2007, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se le competenze e le funzioni previste nell'art. 39, comma 2, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 si intestino totalmente all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, com'è letteralmente disposto dalla stessa disposizione, ovvero se alcune di esse possano ritenersi intestate al Dirigente generale del Dipartimento competente, a termini degli articoli 2 e 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Sulla questione codesto Dipartimento evidenzia che il chiaro tenore letterale e la circostanza che la norma de qua è sopravvenuta alla l.r. 10/2000 fanno ritenere che le attribuzioni in questione, nella loro interezza, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di spesa, appaiono assegnate in via esclusiva all'Assessore.



2. Sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo aver previsto, al primo comma, che l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotti il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico, d'iniziativa pubblica o privata, che hanno luogo nell'anno successivo, al secondo comma prevede che "L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1".

In proposito va rilevato che se è vero che l.r. 15 maggio 2000, n. 10, in un disegno organico di riforma dell'organizzazione amministrativa dell'intero comparto regionale, ha dato attuazione, tra gli altri, al principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni (con la conseguente separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestionali), tuttavia la stessa legge attribuisce agli Organi di direzione politica, oltre quelli generali di direzione e di indirizzo politico "gli altri atti indicati dalla legge" (art. 2, comma 1,lettera g: v. anche l'art. 4, comma 1, lett g del d.l.vo 165/2001). E se è vero che il comma 3 dell'art. 2 della medesima legge regionale 10/2000 pone il principio della riserva di competenza dirigenziale degli atti gestionali ("Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative"), tuttavia tale principio generale -recato da una norma ordinaria- è "suscettibile di subire deroghe ad opera di altre disposizioni legislative che attribuiscano agli organi politici specifici poteri di gestione", come rilevato dallo Scrivente nel parere n. 43 del 2005 reso al Dipartimento della Cooperazione, del commercio e dell'artigianato con nota n. 3619 del 2005 su una questione sostanzialmente analoga.

La circostanza, quindi, che una disposizione legislativa successiva alla l.r. 15 maggio 2000, n. 10 - nella specie appunto l'art. 39 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2- ascriva la competenza a porre in essere attività gestionali (quali, nella fattispecie in esame, la realizzazione diretta, la stipula di convenzioni e l'erogazione di contributi per le manifestazioni promosse e organizzate da terzi) all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, costituisce una espressa eccezione alla esposta regola generale dell'imputazione delle competenze gestionali ai dirigenti.

Va osservato in proposito che laddove la norma attributiva della competenza gestionale fosse stata precedente all'entrata in vigore della legge regionale 10/2000, le predette funzioni avrebbero dovuto venir ricondotte nell'ambito delle competenze ascritte in via generale dalla legge di riforma, alla luce dei nuovi principi.

Ma, stante che ai sensi dell'art. 12 delle preleggi "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore", all'interprete non è concesso sostituire alla specifica volontà espressa dal legislatore altro e diverso significato, ancorchè più rispondente ai principi generali ed ai criteri di coerenza con l'impianto sistematico dell'ordinamento.


Pertanto non può che concordarsi con quanto evidenziato da codesto Dipartimento, dato che inequivoca appare, nella fattispecie di cui all'art. 39, secondo comma, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, l'imputazione di una precisa competenza all'Assessore regionale.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale