Pos. I Prot. _______ /60.07.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Natura del termine previsto dall'art. 33 della l.r. n. 20/2003.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(rif. nota 29 marzo 2007, n. 14348)
PALERMO

1. L'art. 33, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dispone che: "1. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di un unico impianto di distribuzione carburanti, possono essere autorizzati i potenziamenti con nuovi prodotti, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo.
2. Entro i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, ai soggetti già titolari in ambito regionale di soli impianti per la distribuzione di solo G.P.L. o metano, possono essere autorizzati i potenziamenti con benzine e gasolio, senza che ciò comporti rinuncia ad alcuna concessione, fermo restando il rispetto dei requisiti fiscali, urbanistici, di sicurezza ed in deroga alle distanze approvate con il presente articolo ed alla normativa vigente".
In relazione a tale previsione, codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, riferisce che una associazione di categoria, in sede di riunione della Commissione consultiva regionale carburanti, ha depositato un atto di diffida nei confronti dell'Assessorato industria-Dipartimento regionale dell'industria-Commissione consultiva regionale carburanti, laddove si sostiene "che il termine, oggi scaduto, previsto nei citati commi non consente ormai il rilascio dei provvedimenti di potenziamento. Ciò in quanto detto termine obbligherebbe l'Amministrazione a definire il procedimento entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della L.r. n. 20/2003, e cioè entro il 6.12.2006";conseguentemente si diffida la predetta Commissione consultiva a rilasciare il competente parere previa valutazione delle argomentazioni proposte circa l'interpretazione del riportato art. 33, commi 1 e 2.
Rappresenta altresì codesto Dipartimento che, alla luce delle considerazioni formulate da questo Ufficio nel parere n. 8141/133.05.11, le modalità applicative del citato art. 33, commi 1 e 2, della l.r. n. 20/2003, sono state dettate con decreto assessoriale 29 giugno 2005, con il quale "l'Amministrazione ha ritenuto di fissare in 30 mesi dall'entrata in vigore dell'art. 33 il termine utile per la presentazione delle istanze e in giorni 180 il termine per la definizione del procedimento istruttorio".
Rappresenta ancora codesto Dipartimento che l'esecuzione del citato decreto assessoriale 29 giugno 2005 è stata sospesa con ordinanza del Tar Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1117/2005; considerato dunque che a seguito della predetta sospensiva i termini fissati nel medesimo decreto assessoriale "si ritengono modificati rispettivamente in 35 mesi per la presentazione delle istanze e 30 giorni dall'istanza per l'adozione del relativo provvedimento", ritiene codesto Dipartimento che il "termine per l'eventuale rilascio dei provvedimenti di potenziamento" non è, "come sostenuto nell'atto di diffida", di natura perentoria bensì va inteso come termine ordinatorio, poiché correlato alla emanazione di atto favorevole al richiedente e poiché non è espressamente prevista alcuna sanzione di decadenza per l'ipotesi di mancato rispetto del termine medesimo.
Ciò premesso, vien chiesto all'Ufficio di esprimersi "in merito alla legittimità del rilascio dei provvedimenti di potenziamento anche oltre il suddetto termine di 36 mesi e se quest'ultimo possa intendersi come termine ultimo" ai fini della presentazione delle istanze di potenziamento.

2. Nel citato parere n. 8141/133.05.11, lo scrivente ha anzitutto osservato che il termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2003, previsto in entrambi i primi due commi dell'art. 33 della medesima l.r. n. 20/2003, è esplicitamente correlato "all'adozione del provvedimento amministrativo ampliativo". In quella sede si è poi altresì evidenziato che ai sensi dell'art. 2 della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, sussiste l'obbligo di definire i procedimenti ad iniziativa di parte con un provvedimento espresso ed entro il termine predefinito per legge o per regolamento, o in sua mancanza entro il termine di trenta giorni, dal ricevimento dell'istanza; conseguentemente si è chiarito che allo scopo di individuare il termine entro cui gli interessati possono avanzare l'istanza per il conseguire il potenziamento previsto dai commi 1 e 2 del più volte citato art. 33, "può farsi retroagire il termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge di un periodo pari al lasso temporale prescritto per la conclusione del procedimento in questione, o, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, di un periodo pari ai trenta giorni sanciti in via generale per l'adozione dei provvedimenti amministrativi".
Premesso e fatto salvo quanto sopra, non riscontrandosi ad oggi validi motivi per discostarsi dall'orientamento sopra formulato, si ribadisce in questa sede che il termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2003, fissato dai commi 1 e 2 dell'art. 33 della medesima l.r. n. 20/2003, non può intendersi come termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di potenziamento; pertanto, ai fini della determinazione del termine entro cui potevano essere presentate le istanze di che trattasi deve operarsi la differenza tra il termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge e il termine prescritto per la conclusione dei procedimenti di potenziamento. In particolare, si precisa che quest'ultimo termine è quello determinato da codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 10/1991, per i procedimenti di propria competenza ovvero, in assenza di specifica determinazione, è quello di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, previsto in via generale dal predetto art. 2, comma 3, della l.r. n. 10/1991.
Ciò detto, circa la natura perentoria o ordinatoria del termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2003, fissato dai commi 1 e 2 dell'art. 33 della medesima l.r. n. 20/2003, si osserva quanto segue.
In via generale si fa presente, che -mentre il termine assegnato a soggetti privati interessati ad ottenere dall'amministrazione la concessione di contributi o di altri benefici ha sempre natura perentoria essendo correlato al rispetto dei principi di certezza del diritto e di equità dell'azione amministrativa- il termine assegnato all'amministrazione invece, per essere qualificato quale perentorio, necessita di una espressa comminatoria di decadenza, in quanto l'amministrazione, che agisce in base al principio di legalità e per la cura di un interesse pubblico, conserva comunque il potere di provvedere anche qualora sia inutilmente decorso il termine assegnatole.
In senso conforme a quanto sopra detto risulta orientata anche la giurisprudenza laddove afferma che "in base ai principi generali del procedimento amministrativo, il termine entro il quale l'atto propulsivo del privato deve essere presentato ha carattere perentorio, derivando dalla sua inosservanza una decadenza, mentre per l'amministrazione, e salvo che la legge disponga diversamente, l'indicazione di un termine, entro cui adottare un provvedimento ha carattere ordinatorio o sollecitatorio, non privando l'amministrazione stessa della potestà di provvedere al riguardo" (Tar Campania, sez. Salerno, 19-02-1982, n. 52); qualora dunque l'amministrazione non provveda entro il termine assegnato, essa non perde il potere di adottare i provvedimenti di competenza (cfr., in senso conforme: Tar Reggio Calabria , 30 dicembre 1999, n. 2042; C.d.S., sez. II, 16 ottobre 1996, n. 1154).
Pertanto, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, non sembra in dubbio che il termine previsto dall'art. 33, commi 1 e 2 della l.r. n. 20/2003, ha carattere ordinatorio.
Nella specifica fattispecie in esame, non può sottacersi che i primi due commi dell'art. 33 in esame configurano un regime transitorio (che in quanto eccezione alle regole generali non può che essere di stretta interpretazione) destinato ad essere sostituito dal regime definitivo relativo al potenziamento di impianti di distribuzione carburanti di cui al comma 3 del medesimo art. 33: sotto tale profilo si osserva che, essendo il regime transitorio volto ad assicurare il passaggio da una disciplina ad un'altra secondo i tempi previsti, l'osservanza della prescritta cadenza temporale risponde al rispetto dei principi di buona e corretta amministrazione ed alla necessità di rendere certa la durata dello stesso periodo transitorio, sottraendo in tal modo alla discrezionalità dell'Amministrazione l'applicazione della nuova normativa.
Pur tuttavia, deve altresì evidenziarsi che le ragioni sopra specificate connesse alla corretta applicazione del regime transitorio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 33 della l.r. n. 20/2003, vanno considerate tenendo anche conto della posizione soggettiva del privato interessato alla definizione del procedimento attivato su istanza dello stesso; ed infatti, ove (come nel caso in esame) sussiste per la pubblica amministrazione un obbligo di provvedere in relazione ad una richiesta di parte, sorge per il privato interessato una legittima aspettativa a che l'amministrazione stessa adotti una determinazione.
Ciò trova fondamento nel citato art. 2, comma 1, della legge regionale n. 10/1991, ai sensi del quale "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"; in forza della riportata disposizione l'obbligo di provvedere sussiste nei confronti dell'amministrazione quando la legge espressamente riconosce al privato il potere di presentare una istanza, e, cioè quando gli riconosce la titolarità di una situazione qualificata e differenziata.
In altri termini, di fronte alle istanze dei privati vi è sempre l'obbligo dell'amministrazione di provvedere se l'iniziativa nasce da una situazione soggettiva protetta da norme, e, cioè, se cioè è prevista dalla legge (cfr., Caringella, "Corso di diritto amministrativo", Giuffrè, 2005, 1308 e ss.).
Ciò posto, si osserva ora che i soggetti che hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, della l.r. n. 20/2003, sono titolari di una situazione soggettiva qualificata e differenziata che trova fondamento nella puntuale previsione del medesimo art. 33; conseguentemente, alla luce di quanto sopra rilevato, deve affermarsi che nella fattispecie in esame sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
Le ragioni connesse alla esigenza di assicurare la cessazione, nel termine prescritto, del regime transitorio di cui all'art. 33, commi 1 e 2 della l.r. n. 20/2003, risultano, dunque, ad avviso dello scrivente, cedevoli rispetto al principio, sopra specificato, della doverosità dell'azione amministrativa; pertanto, anche sotto tale profilo, deve concludersi nel senso del carattere ordinatorio del termine sancito dai commi 1 e 2 dell'art. 33 della l.r. n. 20/2003.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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