Pos. I Prot. 6233/57.2007.11


OGGETTO: Corte costituzionale.- Questione di legittimità dell'art. 96 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2.- Decisione di accoglimento.- Efficacia.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 1949 del 28 marzo 2007)
S E D E

1.- Con la nota emarginata, rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 19/23 marzo 2007, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto", si chiede allo scrivente di individuare le "fattispecie cui il contenuto della sentenza appare oggettivamente riferibile", nonché di esprimere il proprio avviso circa "la concreta delimitazione cronologica degli effetti che, stante il generale principio sancito dall'articolo 136, primo comma, della Costituzione, la pronuncia stessa può dispiegare".

2.- Per meglio inquadrare la problematica proposta occorre brevemente richiamare i principi che regolano l'efficacia della dichiarazione di incostituzionalità.
L'articolo 136 della Costituzione dispone che, a seguito della dichiarazione, ad opera della Corte costituzionale, di illegittimità costituzionale, la norma di legge (o atto equiparato) "cessa (n.d.r.: con assoluta automaticità) di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".
A prescindere dall'individuazione dell'esatto momento in cui si determina, ex lege, la cessazione di efficacia - non di certa definizione, attesa la duplicità di pubblicazione cui sono soggette le pronunce della Corte, l'una, temporalmente antecedente, mediante il deposito in Cancelleria, ai sensi dell'art. 30 della L. 11 marzo 1953, n. 87, e l'altra, successiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 della stessa legge, nella Gazzetta Ufficiale, o se del caso, nel Bollettino regionale - va rilevato che comunque la avvenuta conoscenza della decisione di incostituzionalità pubblicata in cancelleria comporta l'obbligo di considerare la norma non più efficace (cfr. Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, il Mulino, 1988, pagg. 262).
La dovuta disapplicazione della norma produce, per il futuro, un effetto sostanzialmente analogo a quello dell'abrogazione, ma determina altresì, per il passato, un rilevante effetto, incidendo, in particolare, sulle situazioni processuali, riflettendosi dunque sulle situazioni ed i rapporti sostanziali pendenti, suscettibili cioè di essere ancora definiti in giudizio.
Occorre quindi individuare, "alla stregua della legislazione ordinaria che, regolando i poteri e i rapporti giuridici che possono venire a esistenza nei diversi settori dell'ordinamento, determina la loro "fissazione", il loro "consolidamento" o, come più spesso si dice, il loro "esaurimento"", le cause in forza di cui i rapporti o le situazioni possano considerarsi esauriti, ovvero in cui non sia più possibile instaurare una controversia nell'ambito della quale chiedere una pronuncia conseguente alla intervenuta decisione di illegittimità costituzionale (cfr. Gustavo Zagrebelsky, ibidem, pagg. 266 e seg.).
Tra esse è possibile individuare, fondamentalmente, il passaggio in giudicato della sentenza - che fissa, definitivamente, il sottostante rapporto giuridico - ed il decorso del tempo, che, a seconda dei casi, mediante la prescrizione, la decadenza o la preclusione, rende rispettivamente non più esercitabile (o esigibile) il diritto, non più azionabile - a seguito della inoppugnabilità dell'atto - l'interesse, ovvero non più rilevabile il vizio processuale.

Considerato altresì che la norma regionale oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 96 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2) - aggiungendo i commi 7 bis e 7 ter all'articolo 9 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 - sanciva che gli incarichi dirigenziali "già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto", è agevole rilevare come la Corte abbia riscontrato la violazione del principio di ragionevolezza e del principio del giusto procedimento in ragione della mancata connessione della revoca (o della modifica o rinnovo) all'esito di valutazioni circa i risultati dell'attività amministrativa di competenza od il (mancato o parziale) raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Sanzionato come non coerente con l'ordinamento è dunque l'atto con il quale, unilateralmente, si procede a revocare, modificare o rinnovare un incarico dirigenziale non apicale - non conferito quindi a soggetti individuati intuitu personae in ragione della riconosciuta esigenza di assicurare quel continuum tra organi politici e dirigenti di vertice che giustifica, nei confronti di questi ultimi, l'applicazione del c.d. spoil system (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 233 del 2006) - e ciò nella presupposizione che la contrattualizzazione della dirigenza non implica che la pubblica amministrazione abbia la possibilità di recedere liberamente dal rapporto, che, viceversa, deve essere connotato da specifiche garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati, finalizzate tra l'altro ad assicurare la tendenziale continuità dell'azione amministrativa.

Pertanto, in ordine alla prima questione proposta - che attiene sostanzialmente alla specificazione della portata normativa della disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale - si osserva che la dichiarazione di incostituzionalità è destinata a refluire esclusivamente in relazione ai rapporti che abbiano visto l'applicazione - unilaterale ed autoritativa - della norma cassata, e non viceversa qualora a seguito dell'accertamento di responsabilità dirigenziali, ovvero convenzionalmente, e quindi in maniera condivisa, si sia proceduto a modifiche contrattuali incidenti sugli incarichi dirigenziali già assegnati.
Non incisi dunque dalla dichiarazione di incostituzionalità appaiono pertanto tutti gli atti di revoca, modifica o rinnovo che, in un'ottica di valorizzazione della responsabilità, siano stati assunti in connessione ad un esito negativo di valutazioni - da porre in essere con le dovute garanzie - circa l'espletamento dell'attività amministrativa e della gestione od il conseguimento di risultati ed obiettivi, e parimenti non interessati dalle risultanze del giudizio di legittimità costituzionale risultano gli atti bilaterali con cui, concordemente, si sia proceduto a porre in essere modifiche ai contratti in essere.

Al fine di procedere alla delimitazione cronologica degli atti su cui la pronuncia può, nel senso sopra delineato, dispiegare effetti, appare necessario preliminarmente osservare che, in conformità alla puntuale previsione recata, in tema di giurisdizione, dall'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ..., incluse le controversie concernenti ... il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, ..., ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti."
A prescindere dunque dalle diverse modalità previste dall'ordinamento statale e da quello regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali - che rispettivamente contemplano, il primo (cfr. art. 19, comma 2, D.Lgs. 165 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni), un provvedimento, che individua l'oggetto e gli obiettivi da conseguire, al quale accede un contratto con cui è definito il corrispondente trattamento economico, ed il secondo (cfr. art. 9, l.r. 10 del 2000), unicamente un contratto (e cioè secondo la puntualizzazione recata dall'art. 13 del vigente C.C.R.L. dell'area della dirigenza, un atto bilaterale di natura privatistica) con il quale procedere al conferimento dell'incarico, individuandone l'oggetto, gli obiettivi, la durata ed il connesso trattamento economico - si osserva che in ambedue i sistemi, i diritti correlati al rapporto di lavoro soggiacciono alla ordinaria prescrizione decennale sancita dall'art. 2946 del codice civile.
E pertanto, entro detto termine decennale, ben potrebbe essere rimesso alla cognizione principale del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, l'atto di revoca, modifica o rinnovo di incarichi dirigenziali già conferiti, adottato dal dirigente generale, ai sensi del comma 7 bis dell'art. 9 della l.r 15 maggio 2000, come aggiunto dall'art. 96 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, a seguito della sua preposizione alla struttura di massima dimensione in cui i dirigenti in questione erano incardinati, che certamente ha inciso sul rapporto di lavoro in essere quale delineato dal contratto individuale.
Spetterà al giudice, accertato l'interesse della parte, trarre le dovute conseguenze dalla pronuncia con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma su cui si era fondato l'atto dirigenziale generale unilaterale, che non potrà più valere come regola per la definizione del giudizio.

Dall'obbligo di disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale, con puntualità sancito dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non discende tuttavia l'inefficacia degli atti di revoca, modifica o rinnovo adottati sulla base dell'allora vigente art. 96 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, che continuano invero a produrre i propri effetti anche dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte costituzionale, né tanto meno deriva un obbligo giuridico del dirigente generale emanante l'atto di revoca, modifica o rinnovo di cui è discorso, a procedere al ritiro di detti provvedimenti emanati prima della decisione della Corte, dovendosi viceversa ritenere rimessa al suo prudente apprezzamento, fondato in ogni caso sull'interesse pubblico, ogni decisione in merito.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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