POS. II Prot._______________/54.07.11

OGGETTO: Personale delle Aziende autonome delle terme di Sciacca e Acireale. Art. 119 l.r. 17/2004.




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
PALERMO




1. Con nota 26/DG Tur del 21 marzo 2007 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente un quesito concernente le modalità di utilizzazione, la destinazione e l'inquadramento del personale delle Aziende termali in oggetto, la cui trasformazione in s.p.a. è stata prevista dall'art. 23 della l.r. 10/1999.

In particolare, codesto Dipartimento, premesso che l'art. 119 della l.r. 17/2004 prevede che il personale di ruolo "eccedente" delle predette aziende confluisce in uno speciale ruolo regionale, ipotizza un percorso procedimentale per cui solo dopo che le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale -adottando un proprio piano industriale- abbiano individuato il personale che intendano assumere, si possa procedere all'inquadramento nel ruolo speciale regionale di cui all'art. 119 l.r. 17/2004 di quel personale che resta in forza alle Aziende e che, quindi, deve considerarsi eccedente.

Rappresenta codesto Dipartimento che il corollario al quadro normativo e fattuale esistente, impone di considerare esistenti, pur dopo la costituzione delle società, le Aziende (ciò che sarebbe confermato dall'art. 119 l.r. 17/2004 che -pur dopo l'entrata in vigore della l.r. 10/1999- continua a riferirsi al personale eccedente delle Aziende, non delle società), nelle quali mantenere incardinato il personale sino all'individuazione delle unità che risultassero eccedentarie.

Inoltre, stante la necessità di assicurare da una parte la funzionalità delle società in questione e dall'altra di evitare che -medio tempore- le società procedano all'assunzione di personale, pregiudicando l'assorbimento del personale delle Aziende e duplicando i costi pur sempre a carico dell'erario regionale, codesto Dipartimento ipotizza l'assegnazione del personale stesso presso le società termali sino alla definizione del trasferimento dello stesso o di parte di esso.

Pertanto, stante la complessità del quadro normativo, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente se sia ipotizzabile la predetta utilizzazione del detto personale presso le società termali nelle more della definizione del processo di inquadramento dello stesso presso le società stesse o nel ruolo speciale di cui all'art. 119 della l.r. 17/2004.



2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Con delibera legislativa approvata il 4 aprile 2007, recante "Riordino delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica all'art. 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10. Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della Fondazione 'Taormina Arte'", consolidatasi per mancata impugnativa, nei termini, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, e, pertanto, di prossima promulgazione e pubblicazione, è mutato il quadro normativo di riferimento.

L'art. 1 della predetta delibera, infatti, prendendo atto della situazione di fatto determinatasi, esplicita la sopravvivenza delle Aziende autonome termali, prevede procedure di liquidazione e, al comma 3, prevede il passaggio di tutto il personale dipendente dalle Aziende allo speciale ruolo regionale transitorio e l'utilizzazione di parte dello stesso (su indicazione delle società), in posizione di comando, presso le società termali derivanti dalle pregresse Aziende autonome. Tale comma prevede, altresì, che le società stesse non possano procedere ad assunzione di personale proprio sino alla definizione delle procedure di utilizzazione del personale in parola.

Pertanto si ritiene che la predetta delibera legislativa abbia risolto i problemi applicativi evidenziati nella richiesta di consultazione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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