Pos. I Prot. _______ /53.07.11

OGGETTO: Impiego pubblico - Dirigenza Istituto regionale della vite e del vino - Onere iscrizione ordine professionale.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
(Rif. nota 15 marzo 2007, n. 25529)

e, p.c.      ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO  


LORO SEDI

1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento ha trasmesso allo scrivente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge regionale n. 6/1997, la nota dell'Istituto regionale della vite e del vino 21 febbraio 2007, n. 1650, con l'allegata richiesta di parere concernente "il pagamento delle somme dovute per l'iscrizione di n. 7 Dirigenti chimici all'Ordine interprovinciale dei chimici ed al Consiglio nazionale dei chimici, in applicazione dell'art. 21 comma 3 della L.R. 23/12/2002, n. 23".

2. Risulta dalla richiesta di parere allegata alla citata nota n. 1650/2007, che presso l'Istituto regionale della vite e del vino sono in servizio n. 7 dirigenti chimici "per i quali è obbligatoria, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'iscrizione all'Ordine interprovinciale dei chimici".
Risulta altresì della predetta nota n. 1650/2007 che -sebbene al personale dell'Istituto de quo venga applicato "lo stesso trattamento economico e giuridico del personale dell'amministrazione della Regione Siciliana"- il collegio dei revisori dell' Istituto ha espresso perplessità in merito alla applicabilità al medesimo personale della disposizione dettata, per i dipendenti dell'amministrazione regionale, dall'art. 21, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, come modificato dall'art. 127, comma 55, della legge regionale n. 17/2004, il quale così dispone: "per i dirigenti e i funzionari direttivi del ruolo professionale per i quali è necessario assicurare la continuità dell'iscrizione ad albi professionali, il relativo versamento viene effettuato dai dipartimenti regionali ed uffici equiparati ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso i quali prestano servizio".
Ciò premesso, vien chiesto per il tramite di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della legge regionale n. 6/1997, l'avviso dello scrivente al riguardo.

3. La questione prospettata richiede anzitutto di accertare se il riportato art. 21, comma 3, della l.r. n. 23/2002, trovi o meno applicazione nei confronti del personale dell'Istituto regionale della vite e del vino; a tal fine è necessario richiamare le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del predetto personale.
L'art. 10 dello Statuto-regolamento dell'Ente in questione, approvato con decreto assessoriale 21 dicembre 1951, n. 12, prevede che "lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ivi compreso quello del direttore, sono disciplinati dal regolamento organico, che sarà deliberato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva".
Ai sensi dell'art. 36 del regolamento organico del personale, approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 45/1990, "lo stato giuridico e il trattamento economico, ivi compreso quello di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dell'Istituto sono regolati in conformità a quanto previsto per i dipendenti dell'Amministrazione della Regione Siciliana, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 per il Direttore dell'Istituto".
Infine l'art. 60 del richiamato regolamento organico del personale dispone che "per tutto quanto non è esplicitamente stabilito dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni presenti e future che regolano o regoleranno il trattamento del personale dell'Amministrazione regionale siciliana".
Dal quadro normativo sopra delineato risulta evidente che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ente in questione è equiparato a quello del personale dipendente dell'Amministrazione regionale; per conseguenza -in forza del rilevato principio di equiparazione dei trattamenti giuridici ed economici nonché in forza del rinvio alle disposizioni presenti e future che regolano o regoleranno il trattamento del personale dell'Amministrazione regionale siciliana- deve affermarsi che la disposizione sopra riportata di cui all'art. 21, comma 3, della l.r. n. 23/2002, pur riguardando direttamente il personale dell'Amministrazione regionale, trova applicazione, in via generale e astratta, anche nei confronti del personale dell'Istituto regionale della vite e del vino.
L'analisi qui condotta in via generale non è tuttavia completa poiché occorre altresì accertare, in particolare, se l'iscrizione nell'albo professionale costituisca, per il dipendente pubblico, requisito necessario per lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad attività proprie della professione di chimico.
In altri termini, l'Istituto regionale della vite e del vino è destinatario, ex art. 21, comma 3, della l.r. n. 23/2002, dell'onere del versamento del contributo di iscrizione nell'albo professionale per i dirigenti chimici in servizio presso l'Istituto stesso, solo in quanto la medesima iscrizione si configuri condicio sine qua non per lo svolgimento, nell'esclusivo interesse del predetto Istituto, di attività di natura tecnico-professionale specificamente attinente al profilo del chimico.
Anche a tal fine è necessario partire dai richiami normativi che rilevano con particolare riferimento alla disciplina dell'esercizio della professione di chimico.
Premesso, in via generale, che l'esercizio della libera professione di chimico è condizionato all'iscrizione nell'albo professionale (cfr. art. 1 legge 25 aprile 1938, n. 897: "gli ingegneri, gli architetti, i chimici, ..., non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti"), in particolare si evidenzia che la regolamentazione dell'iscrizione nell'albo dei dipendenti pubblici che svolgono attività di contenuto corrispondente a quello della libera professione di chimico è contenuta nell'art. 7 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 ("Regolamento per l'esercizio della professione di chimico"); tale disposizione prevede che "gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.
I suddetti impiegati, nei casi in cui sia ammessa la loro iscrizione nell'albo, sono soggetti alla disciplina del comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera".
Il riportato art. 7 del regolamento della professione di chimico non consente dunque l'iscrizione nell'albo professionale per i dipendenti pubblici quando l'ordinamento interno ad essi applicabile vieti l'esercizio della libera professione.
Al riguardo si osserva che il rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione è caratterizzato dal vincolo di esclusività della prestazione nei confronti dell'Amministrazione.
Il principio della esclusività delle prestazioni lavorative nei confronti della pubblica amministrazione ha il suo punto essenziale di riferimento nel precetto di cui all'art. 98 della Costituzione ("i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione") ed è sancito dall'art. 60 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957), ai sensi del quale, "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministero competente"; giova evidenziare altresì che la disciplina delle incompatibilità dettata dal sopra riportato art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 è fatta salva "per tutti i dipendenti pubblici" dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche").
Il vincolo di esclusività delle prestazioni lavorative nei confronti della pubblica amministrazione e il regime delle incompatibilità sopra richiamato realizzano la condizione prevista dall'art. 7 del regolamento della professione di chimico in relazione al divieto ivi disposto per i pubblici dipendenti di iscrizione nell'albo professionale; pertanto, nella fattispecie in esame, ai fini dello svolgimento, nell'interesse esclusivo dell'Istituto regionale della vite e del vino, di mansioni corrispondenti ad attività proprie della professione di chimico, da parte dei dirigenti chimici in servizio presso il medesimo Istituto, non è necessaria l'iscrizione nel relativo albo professionale.
Di conseguenza nessun onere economico può porsi a carico dell'Istituto de quo per l'iscrizione dei propri dirigenti chimici nel predetto albo professionale; del resto, il richiamato art. 7 del regolamento della professione di chimico prevede espressamente che ai dipendenti pubblici possono essere conferiti "speciali incarichi", e, cioè incarichi relativi ad attività di natura tecnico-professionale, "pure non essendo essi iscritti nell'albo".
La soluzione qui accolta trova conferma nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 527/1997, laddove il predetto Organo giurisdizionale, con riferimento al più volte citato art. 7 del regolamento della professione di chimico e altresì agli altri ordinamenti professionali che dispongono similmente, ha precisato che "i pubblici dipendenti , di qualifica omonima a quella di libere professioni soggette a controllo, ovvero svolgenti mansioni corrispondenti ad attività proprie di una di quelle professioni, non sono soggetti alla disciplina o ad altra potestà dell'Ordine professionale. L'iscrizione al cui albo anzi, è loro vietata se non per attività estranee all'impiego.
D'altra parte è ovvio che il pubblico dipendente risponde, disciplinarmente, alla propria amministrazione e non certo ad un Ordine professionale; e riceve una retribuzione fissa, e non già compensi in base a tariffe professionali, sicchè la sua iscrizione all'albo non avrebbe nessuno scopo".
Ciò detto si fa presente ora, per completezza di esposizione, che una disciplina particolare vige per gli avvocati dipendenti di enti pubblici; ed infatti, l'art. 3, secondo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 -che detta disposizioni sull'Ordinamento della professione di avvocato- pone un principio generale di incompatibilità fra l'esercizio della professione forense e "qualunque impiego o ufficio retribuito" con una pubblica amministrazione.
A tale generale principio di incompatibilità, in via eccezionale, il quarto comma del medesimo articolo introduce una deroga nei confronti di due sole categorie di soggetti, quella dei professori universitari, degli assistenti e degli insegnanti di istituti superiori (lett. a) e quella degli avvocati "degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera" (lett. b); per gli appartenenti a questa seconda categoria è dunque espressamente prevista l'iscrizione in un elenco speciale, annesso all'albo previsto dal successivo art. 16 del predetto R.D.L n. 1578/1933.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.







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