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1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento, dovendo procedere all'elaborazione di una proposta di regolamento tipo, sottopone all'urgente esame dello scrivente le seguenti problematiche. |
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La prima attiene ai livelli di responsabilità dirigenziale con riferimento specifico alla possibilità di istituire una fascia nella quale far transitare personale equiparato a quello regionale che ha trovato ingresso nella terza fascia, ossia appartenente all'ex ottava qualifica del personale degli enti locali. |
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Le linee guida approvate dalla Giunta regionale escludono la possibilità di "riconoscere ai dirigenti degli enti pubblici non economici a rilevanza territoriale non generale l'equiparazione ai dirigenti della prima fascia dirigenziale nella Regione".Conseguentemente, ipotizza codesto Assessorato, la prima fascia dirigenziale degli IACP potrebbe essere equiparata alla seconda della Regione e le altre alla terza con il risultato del venir meno per i dirigenti di tali Istituti di una delle fasce dirigenziali previste. |
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Al riguardo viene altresì chiesto nell'ipotesi che possa invece procedersi ad individuare una ulteriore fascia se possa confluirvi anche personale sprovvisto di diploma di laurea e a quale data- di entrata in vigore della legge 10/2000 oppure di approvazione del regolamento tipo-debbano esser posseduti i necessari requisiti. |
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Altra problematica investe l'applicabilità negli IACP dei contratti collettivi che disciplinano i rapporti di lavoro del personale regionale. |
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2- Preliminarmente si rammenta che, ai sensi dell'art. 7 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana (approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70), questo Ufficio è competente a dare parere sulla interpretazione dello Statuto e di norme regionali legislative e regolamentari e pertanto sembra esuli da tale attività ogni valutazione su atti amministrativi non aventi contenuto normativo. |
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Pertanto le criticità individuate con riferimento alle linee guida andrebbero più utilmente rappresentate alla Giunta di Governo che tale documento ha positivamente apprezzato mentre, per quanto riguarda l'applicabilità dei CCRL attualmente vigenti, andrebbero interpellati, per il contratto dell'Area della Dirigenza e per quello del Personale del Comparto, rispettivamente il Dipartimento del Personale e l'ARAN Sicilia che leggono per conoscenza. |
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Ciò premesso non ci si esime tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, dal fornire utili elementi per la soluzione delle problematiche in discorso anche in base a riflessioni che l'Ufficio ha già avuto modo di svolgere sull'argomento. |
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Non può prescindersi dall' evidenziare in primo luogo che il regolamento tipo previsto dall'art.1 della legge 10/00 costituisce esercizio della potestà amministrativa regionale di direzione e di indirizzo implicante per gli enti che ne sono destinatari non un obbligo di esecuzione bensì di attuazione in termini compatibili con le proprie caratteristiche. |
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L'espressa previsione di un adeguamento, la sua natura formale e la predetta necessità che ciascun ente intervenga per recepire il modello unitario adattandolo alle proprie peculiarità escludono l'immediata efficacia dell' estensione agli enti del modello organizzativo recato dal titolo I della legge 10 cit. |
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Conseguentemente, e non solo con riferimento al CCRL per l'Area della Dirigenza, si è ritenuto che, per i dipendenti degli enti, l'applicazione della nuova disciplina giuridico economica del personale sia a sua volta subordinata all'adozione del regolamento di organizzazione. |
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Quanto alla rappresentata impossibilità, per il regolamento tipo degli IACP, di individuare più fasce alla luce della direttiva generale contenuta nelle linee guida, fermi restando gli eventuali approfondimenti interpretativi che la Giunta regionale ritenga di svolgere, si reputa che tutta l'attuale dirigenza degli IACP, già inquadrata dalla contrattazione del Comparto Regioni-Autonomie Locali in un unica qualifica, vada collocata in una sola fascia corrispondente alla seconda del personale dirigenziale della Regione ,circostanza che non impedisce di attribuire ai dirigenti incarichi diversamente graduati e ai quali, di conseguenza, collegare differenti retribuzioni di posizione. |
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Relativamente alla terza fascia, come già osservato per altro ente del pari non regolato dall'ordinamento del personale di cui alla previgente normativa regionale (l.r. 7 del 1971 e succ.modif.), non si rinviene un fondamento giuridico alla sua istituzione. Considerato infatti che nell'ambito degli IACP esiste già la figura del dirigente in sede di prima applicazione della l.r. 10 del 2000 basta limitarsi a prenderne atto. L'istituzione della fascia ad esaurimento nella quale inquadrare personale direttivo comporterebbe un avanzamento automatico per il personale di determinate categorie con accesso a qualifica dirigenziale non conforme a legge. |
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La correttezza di tale ricostruzione è stata confermata dal C.G.A.Sez. cons. con parere n.81/03 del 27 aprile 2005. |
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Corre tuttavia l'obbligo di riferire che in un parere, Sez.riun. n.366/03 del 7 novembre 2006, il CGA, esprimendosi per l'accoglimento di un ricorso straordinario proposto da alcuni dipendenti dell'ESA, ha affermato, tra l'altro, che l'inquadramento nella terza fascia avviene anche per tale Ente in base ad una legge regionale e non può quindi assumere decisivo rilievo la sua mancata previsione nel CCNL in precedenza vigente per il personale dell'ente. |
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Tuttavia non si ritiene di dover recedere dall'orientamento già espresso dall' Ufficio rilevato anche che nel ricorso straordinario si faceva questione essenzialmente circa l'efficacia di un regolamento di organizzazione che aveva recepito l'istituzione della terza fascia. Inoltre si ha notizia che altri contenziosi instaurati da dipendenti dello stesso ente sono tuttora pendenti.Tali elementi inducono a non utilizzare in maniera generalizzata quanto il CGA ha detto con riferimento allo specifico gravame. |