Pos. 2   Prot. N. / 26.11.07 



Oggetto: Conferenza regionale per il turismo ex art. 3 l. r. 10/05.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL
TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI
Dipartimento regionale turismo, sport
e spettacolo
PALERMO




1 - Con nota n. 11 del 21 febbraio 2007 codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
L'art. 3 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nel disporre ( al comma 2 ) che l'Assessore elabora il programma triennale di sviluppo turistico, stabilisce che detta attribuzione venga svolta "sulla base degli orientamenti espressi dalla Conferenza regionale del turismo...".
Nella considerazione che " La legge regionale in questione non definisce in alcun modo, in nessuna sua parte, tale Conferenza, essendo viceversa previsti il Consiglio regionale per il turismo ( art. 2 ) e le Conferenze provinciali", viene chiesto a quest'Ufficio "se l'esistenza e la disciplina di tale Conferenza richiedano l'adozione di uno specifico intervento legislativo, che ne definisca compiti e composizioni".
Viene, inoltre, chiesto se, nelle more del suddetto intervento legislativo , possa trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46. Da chiarimenti resi per le vie brevi, è stato appurato che il quesito concerne la vigenza e l'applicabilità del suddetto articolo 34, pur in presenza della disciplina dettata dall'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2005.

2 - Da una lettura delle norme contenute nella legge regionale in oggetto, relative alla programmazione dello sviluppo turistico ed ai soggetti a ciò deputati, emerge l'erronea indicazione della Conferenza regionale del turismo, contenuta al comma 2 dell'art. 3 della stessa legge, quale organismo competente ad esprimere propri orientamenti per la formulazione del programma triennale di sviluppo turistico.
L'art. 2, infatti, nel definire il Consiglio regionale del turismo come "l'organo consultivo dell'Assessore per l'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo ", al comma 6 attribuisce allo stesso il compito di esprimere "indicazioni utili alla redazione del programma triennale di sviluppo turistico regionale di cui all'articolo 3...". Ed è proprio su tale programma triennale che la Conferenza regionale del turismo viene dall'art. 3 indicata ad esprimere il proprio orientamento.
Nella considerazione che la medesima attività non può essere ascritta alla competenza di diversi soggetti, lo Scrivente ha proceduto a ricercare ed esaminare i resoconti dei lavori d'aula dell'Assemblea regionale per meglio argomentare la convinzione che l'indicazione della Conferenza regionale sia stato frutto di un omesso corretto coordinamento dell'intero testo normativo in sede di redazione finale.
A seguito di tale indagine si è rilevato che l'articolo disciplinante il programma triennale in parola ( oggi art. 3 ) è stato approvato prima dell'attuale articolo 2 ( Consiglio regionale ). La discussione parlamentare di tale ultima disposizione, infatti, - concernente originariamente l'istituzione della Conferenza regionale del turismo - era stata accantonata per motivi concernenti la sua composizione. Dalla lettura del resoconto della seduta n. 312 del 4/5 agosto 2005 si apprende che l'ex articolo 3 ( Conferenza regionale ) veniva interamente sostituito con un testo contenente l'istituzione del Consiglio regionale del turismo. L'Assessore regionale per il turismo pro tempore dichiarò in quella sede :"è in distribuzione una riscrittura completa dell'articolo, dove la Conferenza regionale del turismo diventa Consiglio regionale del turismo".
Alla luce della verifica delle competenze dei due organi in parola e di quanto riscontrato nei suddetti resoconti parlamentari, si ritiene che essendo stato approvato il vigente articolo 3 ("Programma triennale..") prima della sostituzione del Consiglio alla Conferenza, in sede di coordinamento del testo legislativo non sia stata percepita la discrepanza tra le due diverse disposizioni ( ex artt. 2 e 3 ).
All'applicazione della norma nel senso suesposto osta, tuttavia, il canone di ermeneutica sancito dall'art. 12 delle preleggi al codice civile : la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
Il primato dell'interpretazione letterale è infatti costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. All'intenzione del legislatore può darsi rilievo soltanto nell'ipotesi - eccezionale - che l'effetto giuridico risultante dalla formulazione normativa sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la strutturano, solo perché ritiene che l'effetto giuridico risultante sia inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa ( cfr. Cass.civ. sent. 3495 del 1996 ). Quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, attraverso l'esame complessivo del testo, della mens legis ( cfr. Cass civ. sent. 5128 del 2001 ).
Ai lavori preparatori non può riconoscersi valore determinante nel procedimento ermeneutico. Infatti tali lavori, pur offrendo elementi per l'interpretazione di singole disposizioni, non possono però sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore. Il ricorso ai lavori preparatori, nel procedimento di interpretazione di una legge, è consentito in via meramente sussidiaria, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma, da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa ( Cfr. Cass. Sent. 3550 del 1988 ).
Pur nella consapevolezza che l'interpretazione delle norme giuridiche consiste nella ricerca effettiva della volontà del legislatore anche al di là della formulazione letterale, quante volte il contesto, la sistematica ed il senso generale della normativa permettano di ritenere che vi sia stato errore nella manifestazione della volontà ( Consiglio di Stato II n. 798 del 1996 ), i numerosi pronunciamenti giurisprudenziali nel senso sopra indicato inducono tuttavia a ritenere che codesto Dipartimento debba investire della questione l'Assemblea regionale siciliana al fine di verificare se sia possibile ottenere dalla stessa un atto di rettifica della norma in questione. Ciò con riferimento all'articolo 121 ter del regolamento interno dell'Assemblea regionale che dispone "L'assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato".
L'intervento dell'organo legislativo deve realizzarsi in ogni caso sul testo normativo, o con un atto di rettifica conseguente al corretto coordinamento ai sensi del suindicato art. 121 ter del regolamento interno dell'Assemblea ovvero, ove ciò non sia possibile, con una modifica legislativa della norma in questione.
Nelle more della soluzione sopra prospettata, per la necessaria attuazione della volontà del legislatore regionale, va tuttavia osservato che codesta Amministrazione non è esentata dal porre in essere ogni adempimento altrimenti prescritto dalla legge ( in particolare l'istituzione del Consiglio regionale di cui all'art. 2 ).
In ordine, infine, al quesito sulla possibile applicazione dell'art. 34 della legge regionale n. 46 del 1967, va subito evidenziato che lo stesso è stato modificato dall'art. 27, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19. Tale intervento normativo costituisce elemento interpretativo della vigenza della norma in parola nonostante la disciplina dettata dall'art. 3 della l.r. n. 10 del 2005. La successione temporale, infatti, delle due norme evidenzia come successivamente all'approvazione della legge regionale n. 10 del 2005 il legislatore, apportando - con l'art. 27 della l.r. n. 19 del 2005 - modifiche all'art. 34 della l.r. 46/67 lo ha ritenuto compatibile con il sistema disciplinato dalla suddetta l.r. 10 del 2005.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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