Pos. 3   Prot. N. 4760 - 25.07.11  



Oggetto: Contributi e finanziamenti. POR 2000-2006. Misura 5.02. Programma di riqualificazione urbana nell'area metropolitana di Palermo. Ammissibilità di interventi diretti al restauro di immobili di proprietà privata.





Allegati n...vari.....................



   
                  PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA 
                      DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA                             PROGRAMMAZIONE  
                                      PALERMO 


E p. c. ASSESSORATO REGIONALI DEI LAVORI                           PUBBLICI - DIPARTIMENTO DEI LL.PP. 
                      PALERMO 


1 - Con nota 20 febbraio 2007, prot. 3764 -Serv. Interventi infrastrutturali, codesto Dipartimento espone che a seguito della riprogrammazione del Complemento di programmazione approvato con delibera della Giunta REGIONALE 31-05-2004, sono stati destinate risorse finanziarie per l'attuazione di programmi di riqualificazione urbana nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina compatibili con le azioni previste dalla Misura 5.02 del POR.

In sede di concertazione il comune di Palermo ha presentato un programma integrato comprendente interventi su spazi pubblici e privati per un importo superiore di oltre un terzo rispetto alle risorse disponibili per l'area metropolitana di Palermo.

Peraltro, in sede di riunione svoltasi in data 11-10-2004 presso l'Assessorato regionale dei ll. pp. codesto Dipartimento evidenziava che le risorse comunitarie potevano essere utilizzate esclusivamente per azioni in favore degli spazi pubblici con esclusione di interventi a favore di soggetti privati. A seguito di rimodulazione del programma da parte del Comune di Palermo e della successiva istruttoria da parte del Dipartimento dei lavori pubblici, veniva in rilievo la sussistenza di alcune problematiche relative alla coerenza degli interventi proposti rispetto alla Misura 5.02 atteso che il progetto di intervento riguardava esclusivamente la riqualificazione di due assi monumentali della città, attraverso il recupero delle facciate degli edifici collocati lungo due arterie del centro storico. Viene ricordato che nella riunione convocata dall'Assessorato dei lavori pubblici con nota 21-6-2006, n. 458, codesto Dipartimento ribadiva le proprie perplessità sul fatto che gli interventi previsti dal comune di Palermo lungo gli assi viari riguardassero soltanto edifici privati mentre la richiamata misura prevede interventi di natura pubblica ed esclude l'erogazione di "aiuti di stato". In tale sede il Dirigente generale del Dipartimento LL. PP. (pro-tempore) manifestava l'intenzione di chiede apposito parere sulla questione sia a quest'Ufficio che all'Ufficio legale del comune di Palermo.
A distanza di vari mesi il Dirigente generale dei ll.pp., con nota 28 dicembre 2006, n. 69520, ha comunicato a codesto Dipartimento " di aver maturato il convincimento che le azioni riguardanti il programma proposto dal comune di Palermo non siano configurabili come aiuti di stato" in quanto gli interventi previsti sugli edifici privati non costituirebbero un vantaggio per il proprietario bensì un onere e, inoltre, anche a considerare tali interventi come "aiuti" gli stessi rientrerebbero fra quelli "de minimis" non espressamente esclusi dalla Misura.
In merito, codesta Amministrazione ritiene, invece, che gli interventi costituiscano un beneficio per il privato contribuendo ad aumentare significativamente il valore dell'immobile e che la loro realizzazione da parte dell'ente locale determinerebbe una disparità di trattamento con i proprietari non interessati dal programma. Inoltre, laddove l'intervento si configurasse come un "aiuto di stato de minimis" lo stesso dovrebbe essere erogato in conformità a procedure concorsuali pubbliche e non per effetto di un piano di riqualificazione urbana.
Su tali questioni viene chiesto l'avviso dello scrivente.

2 - Si premette che secondo i principi ricavabili dalla ormai copiosa giurisprudenza in materia (cfr. fra le tante: Corte giustizia Comunità europee, 15-12-2005, n. 66/02; 15-12-2005, n. 148/04; 08-11-2001, n. 143/99; 17-06-1999, n. 75/97) l'aiuto di stato, vietato dall'art. 87 del Trattato CE, consiste in qualunque provvedimento (sia di natura legislativa che amministrava) che implichi un trasferimento di risorse dallo Stato o da altri enti pubblici ad imprese pubbliche o private ( per esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sovvenzioni a fondo perduto; prestiti a tassi particolarmente agevolati; diminuzione di imposte o di oneri sociali ovvero differimento del loro termine di pagamento; garanzie di un prestito a condizioni favorevoli e senza contropartita; cessione di terreni o altri beni a prezzi di vantaggio per l'impresa...).
L'aiuto deve avere poi un'apprezzabile incidenza economica sugli scambi comunitari; deve attribuire all'impresa un concreto vantaggio, in termini di incremento delle proprie entrate (contributo) o in termini di agevolazione che comunque hanno l'effetto di diminuire gli oneri del suo bilancio; deve essere rivolto a favorire talune imprese o produzioni e non avere il carattere di una misura generale di politica economica rivolta a soddisfare particolari esigenze congiunturali di uno stato membro; deve risolversi in un'alterazione delle regole di concorrenza fra le imprese a meno che non si giustifichi con una particolare struttura del mercato.

In base a tali principi l'iniziativa in questione non appare qualificabile come aiuto di stato ( neppure rientrante fra quelli "de minimis") non essendo diretta a priori in favore di particolari imprese né può avere come effetto quello di alterare il regime della libera concorrenza. Nella fattispecie, però, gli interventi proposti dal comune di Palermo, nell'interesse generale della riqualificazione di due assi viari monumentali, si concretizzano in lavori di miglioramento di immobili di proprietà privata beneficiandone, sotto l'aspetto economico, i singoli proprietari degli immobili. Esclusa pertanto la natura di "aiuto di stato" del programma di lavori predisposto dal comune, resta invece da verificare se lo stesso sia compatibile con le iniziative previste dalla Misura 5.02 e possa rientrare fra quelle di "riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita".

Si osserva, preliminarmente, che ad avviso dello scrivente l'Amministrazione che meglio potrebbe attribuire alle frasi ed alle espressioni adoperate un significato corrispondente alle intenzioni perseguite sarebbe proprio quella che ha predisposto la Misura. Tuttavia, con riferimento al suo contenuto letterale si osserva che questa prevede, fra i vari interventi, "azioni riguardanti la riqualificazione ed il recupero integrato dei centri storici, al fine di tutelare e ripristinare l'integrità fisica e l'identità culturale della città, di valorizzare, riusare e rifunzionalizzare il patrimonio architettonico ed urbanistico (anche in rete), con priorità per gli interventi sinergici e/o collegati con le misure dell'asse 2 (risorse culturali)" . Fra tali azioni potrebbe in effetti ritenersi compreso il restauro dei prospetti degli edifici come operazione assunta dal comune in forza di un interesse proprio dell'ente e rivolto ad una complessiva sistemazione del decoro architettonico delle vie monumentali. In tal senso un parere della competente Soprintendenza sul valore e sull'idoneità dei due assi a costituire un complesso monumentale potrebbe essere di conforto a tale interpretazione.
Le opere da realizzare potrebbero così essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 15/2004 ed essere coattivamente eseguite anche senza consenso, altrimenti necessario, dei proprietari degli edifici.
Una cosa del tutto diversa sarebbe stata la possibilità, con bando di gara, di concedere contributi, anche a fondo perduto, direttamente ai proprietari degli immobili. Ma una tale eventualità avrebbe lasciato all'iniziativa dei privati la scelta o meno degli interventi senza garantire il raggiungimento completo del risultato perseguito e le economie che dovrebbero conseguire ad una loro organica realizzazione.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P. Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


 
         


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