Pos. 3   Prot. N. /23.11.07 



Oggetto: Unione Europea - Aiuti di stato - Modalità di erogazione degli aiuti " de minimis".





Allegati n...........................

Assessorato regionale Lavoro,
Previdenza sociale, Formazione
professionale ed Emigrazione.
Agenzia regionale per l' impiego

PALERMO

1. Con la nota suindicata codesta Agenzia rappresenta quanto segue.
L' art. 2, comma 2, del Regolamento della Commissione Europea n.69/2001 del 12 gennaio 2001 "relativo all' applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")" dispone che l' importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 eur su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall' obiettivo perseguito.
L' art. 15 della L.r. n. 32 del 23 dicembre 2000 (articolo riportato, a dire il vero, nella versione originaria e non in quella attualmente vigente) statuisce (secondo comma) che una stessa impresa può beneficiare di più aiuti de minimis purchè la somma degli aiuti non superi il limite stabilito dalla normativa comunitaria, e (terzo comma) istituisce una banca dati nella quale memorizzare gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti de minimis .
A tal fine l' articolo, sempre nella vecchia versione, prevedeva che i soggetti richiedenti attestassero tutti gli aiuti percepiti a titolo di de minimis a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Ciò posto codesta Amministrazione - al fine di chiarire un'annosa questione concernente l' erogazione di aiuti de minimis a tre imprese artigiane che hanno presentato istanza di concessione di benefici per l'annualità 2001..., - chiede di sapere se per periodo di tre anni debba intendersi "il periodo che decorre dall' 1 gennaio 2000, computando, quindi, gli aiuti ricevuti negli anni 1999 - 2000 e 2001,... oppure il periodo di tre anni successivi alla data dell' 1 gennaio 2000".
2. Dalla documentazione allegata si evince quanto segue.
La Camera di Commercio di xxxxx ( cfr. nota n.0032276/A00000 del 6 dicembre 2004), con riferimento alle istanze presentate nell' anno 2001 da alcune imprese artigiane per ottenere i benefici previsti dall' art.50 della L.r. n.32/2000, ha ritenuto - trattandosi di aiuti da corrispondere in regime de minimis - in applicazione dell' art. 2, comma 2, del Regolamento CE n.69/2001, di escludere dal beneficio in esame quelle ditte che risultavano "essere beneficiarie di contributi superiori ai 100.000 euro, sul riscontro additivo delle somme percepite a tale titolo, negli anni 1999 -2000 con i benefici valutati nell' anno 2001".
L' Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca con nota del 9 febbraio 2004, n. 0404 riteneva, invece, richiamando sia l' art.15 della L.r. n. 32/2000 che l' art. 52, terzo comma, della L.r. 4 gennaio 2000, n. 4, che ".... Per assicurare il rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti de minimis.....l' anno 2000 costituisce ope legis il termine iniziale di decorrenza del primo triennio, in quanto tale decorrenza, come già evidenziato, è stata fissata e ribadita dal legislatore".
La ditta yyyy (unica ditta della quale è stata prodotta documentazione) lamenta, di non essere stata informata dalla Camera di Commercio, ente erogante il contributo, della natura de minimis dello stesso e di essere stata chiamata solo nel 2002 a dichiarare, "per l' erogazione del contributo ex apprendistato Anno 2001", l'ammontare dei benefici ricevuti nel triennio precedente.
In ogni caso, la ditta a fronte della comunicazione della Camera di Commercio di avvio del procedimento di archiviazione dell' istanza de qua chiedeva che venisse rivista la pratica ritenendo che "gli aiuti ricevuti nel periodo precedente al 1°gennaio 2000...non devono essere conteggiati per la verifica del rispetto del tetto massimo dei 100.000,00 euro previsto dalla normativa comunitaria".
3.In via preliminare, occorre chiarire il quadro normativo di riferimento.
L' art. 50 della L.r n. 32/2000, ai sensi del quale sono stati richiesti i contributi de quibus , integra e modifica gli artt. 27 e 28 della L.r. n. 3/86, già notificati e approvati dalla Commissione Europea (Aiuto N 27/86).

L'articolo in esame rubricato "Aiuti per l' apprendistato", collocato nel capo II della L.r. n. 32/2000 relativo agli "Aiuti non a finalità regionale", prevede una proroga degli interventi previsti dalle sopra citate norme per favorire la formazione professionale e l' occupazione nelle imprese artigiane "fino al 31 dicembre 2006".
Il regime di aiuti in esame sottoposto al controllo della Commissione ai sensi dell' art. 87, par.1, e 88 del Trattato dell' U.E., è stato attuato in de minimis in pendenza del procedimento di controllo.
Per completezza si specifica che con decisione C(04)1804 fin. del 19 maggio 2004, la Commissione ha, comunque, dichiarato la compatibilità del regime con il mercato comune.

A questo punto occorre brevemente soffermarsi sulla regola del de minimis (ossia "del valore minimo")introdotta dalla Commissione fin dal 1992 grazie alla quale gli aiuti corrisposti al di sotto di una certa cifra, in un periodo di tre anni, possono essere erogati alle imprese senza che l' Ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione.

Come meglio precisato dalla Commissione già nella Comunicazione del 1996 ".....la concessione di un aiuto de minimis o le modalità di un regime che preveda la concessione di aiuti di questo tipo devono comportare espressamente la condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, non deve far sì che l' importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l' impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU su un periodo di tre anni".

Tale principio, ribadito dal Reg. (CE) n. 69/2001,adottato dalla Commissione al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto nella materia de qua, viene specificato, anzitutto, nel considerando n.5 dello stesso regolamento ai sensi del quale "Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato...".

L' art.2, paragrafo 2, prevede, poi, che "L' importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro su un periodo di tre anni".

Infine, l'art.3, paragrafo 1, rubricato "Cumulo e controllo", precisa poi che : "Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti".
Pertanto, lo Stato membro può erogare un aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.


Per completezza sembra opportuno precisare che analoga disposizione è rinvenibile nel Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n.1998/2006, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2007, in sostituzione del Reg (CE) n.69/2001, con la peculiarità che in caso di concessione di un nuovo aiuto de minimis l' importo complessivo degli aiuti concessi deve essere ricalcolato con riferimento non più al triennio precedente ma all' esercizio finanziario in questione e ai due esercizi finanziari precedenti.

Se queste sono le disposizioni applicabili agli aiuti de minimis, non si comprende a pieno il richiamo fatto dall' Assessorato regionale Cooperazione al disposto dell' art. 52 della L.r n.4/2000, e dell' art.15, commi 2 e 3, della L.r. n. 32/2000.
In verità, entrambe le norme fanno riferimento alla data del 1° gennaio 2000 ma tale data nulla ha a che vedere con il periodo di riferimento ai fini dell' erogazione degli aiuti de minimis.
Infatti, l' art. 52 specifica, al primo comma, che a decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione Europea, vanno uniformati ai criteri e ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale e, al terzo comma aggiunge che, fino all' approvazione da parte della stessa Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale questi "vengono applicati nell' ambito della regola de minimis".
In altri termini la norma sopra esaminata si occupa degli aiuti a finalità regionale, e cioè di quegli aiuti riservati ad aree geografiche particolari che perseguono come obiettivo specifico lo sviluppo di queste aree attraverso il sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro.
Inoltre il terzo comma dell' art. 52 cit. trova la sua giustificazione nella considerazione che gli Stati membri non possono erogare aiuti a finalità regionale fino a quando il proprio progetto di Carta degli aiuti a finalità regionale non venga approvato dalla Commissione Europea.
Pertanto il riferimento al 1° gennaio 2000 vale solo al fine dell' adeguamento dei precedenti aiuti ai nuovi Orientamenti e nulla ha a che vedere con la loro applicazione in de minimis.

Quanto appena affermato vale anche per l' art.15, commi 2 e 3, della L.r. n.32/2000 la cui rubrica recita " Cumulo di aiuti e controlli ", riportato nella richiesta di parere nella vecchia formulazione (successivamente modificato dall' art.15 della L.r. 10 dicembre 2001, n.21 e poi sostituito dall' art. 32 della L.r. 26 marzo 2002, n.2), in cui il riferimento alla data 1° gennaio 2000 serviva solo ai fini della costituzione della banca dati nella quale "memorizzare gli aiuti a finalità regionale e de minimis erogati dalla Regione" e non anche ai fini del computo del triennio di riferimento relativo agli aiuti de minimis.

Alla luce delle superiori considerazioni per la soluzione del quesito posto, occorre avere riguardo esclusivamente alla normativa comunitaria e, in particolare alle disposizioni contenute nel più volte citato Reg. (CE) n. 69/2001 sopra richiamate, da cui risulta evidente che il triennio di riferimento non può che essere calcolato a ritroso considerando gli aiuti ricevuti da ciascuna impresa artigiana nei tre anni precedenti il momento della concessione del nuovo aiuto.

Giova infine ricordare che, nonostante l' entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 del nuovo regolamento sugli aiuti de minimis, giusta previsione contenuta nell' art. 4, paragrafo 2, del Reg.(CE) n.69/2001 quest' ultimo, continua ad applicarsi "...per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati ", e nel corso del periodo transitorio (cioè fino al 30 giugno 2007) i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni dallo stesso previste.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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