Pos. I Prot. _______ /22.07.11


OGGETTO: Agricoltura - Contributi e finanziamenti - Limiti alla alienabilità dei beni finanziati ex Misura 4.09 del POR Sicilia 2000-2006.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento regionale interventi strutturali
(Rif. nota 1 febbraio 2007, n. 11394)

PALERMO

1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che una società cooperativa -acquirente di una azienda agricola tra le cui attività figura un credito nei confronti della Regione siciliana per un contributo in conto capitale concesso, a valere sulla Misura 4.09 del POR Sicilia 2000-2006, per la realizzazione del progetto di ammodernamento di uno stabilimento sociale- ha chiesto la voltura del decreto di concessione del medesimo contributo intestato alla società cedente l'azienda.
Ciò premesso, considerato che il predetto decreto prevede l'obbligo, a carico della società beneficiaria del contributo, di non alienare e di non mutare la destinazione d'uso dei fabbricati ammessi a sussidio, vien chiesto l'avviso dello scrivente "sulla possibilità di volturare il provvedimento" di concessione del contributo dalla società cedente l'azienda alla società acquirente.

2. Ai fini della soluzione della questione prospettata occorre preliminarmente individuare l'esatta portata della disposizione contenuta nel decreto di concessione del contributo de quo, in forza della quale "è fatto obbligo al beneficiario di non alienare e di non mutare la destinazione dei fabbricati ammessi a sussidio per un periodo di almeno dieci anni e cinque per i macchinari e le attrezzature dalla data dell'accertamento finale. ..." (cfr. art. 11 del D.D.S. n. 231/2006, trasmesso in allegato alla richiesta di parere).
Scopo precipuo della riportata previsione, in conformità all'interesse pubblico prevalente, è quello di garantire che gli impianti oggetto degli interventi finanziati con il contributo in conto capitale siano concretamente destinati, per un congruo periodo di tempo, all'impiego per cui è concesso il sussidio, in modo da realizzare una stretta correlazione tra le finalità del medesimo sussidio e l'investimento realizzato; se questa è dunque la ratio della disposizione in esame, si osserva che il divieto di alienazione ivi contenuto -il quale, come espressamente previsto, riguarda i "fabbricati" destinatari del sussidio concesso- rileva specificamente nell'ipotesi in cui l'alienazione stessa impedisca la realizzazione dello scopo sopra evidenziato.
Ciò detto, si fa presente ora che, nella fattispecie in esame, la società cui è intestato il provvedimento di concessione del contributo in conto capitale non ha, in effetti, alienato il fabbricato oggetto degli interventi da realizzare con il medesimo contributo, bensì ha ceduto l'intera azienda, intesa, quest'ultima, in senso proprio, quale "complesso di beni organizzati" dall'imprenditore per l'esercizio della sua impresa (art. 2555 c.c.); si osserva ancora che la cessione di azienda complessivamente considerata non incide sulla specifica destinazione dei singoli beni della stessa, poichè tali beni, in quanto "azienda", rimangono finalizzati all'esercizio dell'attività imprenditoriale anche dopo la cessione, ciò che soddisfa l'interesse pubblico connesso alla finalità della disposizione contenuta nel decreto di concessione del contributo; pertanto, alla stregua delle osservazioni sopra formulate circa la portata della medesima disposizione, deve concludersi nel senso che il divieto di alienazione ivi previsto non rileva nell'ipotesi della cessione d'azienda.
La soluzione sopra accolta risulta avvalorata qualora si consideri il quadro normativo rilevante in relazione alla Misura 4.09; ed infatti, il Complemento di programmazione, adottato con delibera di Giunta di governo n. 404 del 21 dicembre 2004, nel prevedere gli elementi dettagliati circa la Misura de qua, fa esplicito riferimento all'obbligo del "vincolo di destinazione dell'investimento all'impiego previsto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 28/95 e dell'art. 39 del Reg. (CE) 817/04".
Il richiamato art. 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28, rinvia, a sua volta, alle "disposizioni di cui all'articolo 28, primo comma della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13"; tale ultima disposizione, poi, configura il vincolo di destinazione nei confronti degli immobili e delle opere che hanno beneficiato di aiuti economici prevedendo, in particolare, che tali immobili e opere "non possono essere distolti dalla destinazione per la quale è stato concesso l'aiuto regionale, per almeno dieci anni dalla data di collaudo, salvo che il mutamento di destinazione sia previsto da disposizioni legislative o determinato da cause di forza maggiore".
L'art. 39 del Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 817/2004 (abrogato dall'art. 64 del Reg. (CE) n. 1974/2006; vedi ora l'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006) individua le "categorie di forza maggiore" che possono essere riconosciute come le sole idonee a determinare un mutamento della destinazione cui sono vincolati gli immobili e le opere che hanno beneficiato di aiuti economici.
Si fa presente altresì che, sebbene non espressamente richiamato nel Complemento di programmazione, ai fini in questione rileva anche l'art. 36 del predetto Reg. (CE) n. 817/2004 (anch' esso abrogato, dall'art. 64 del Reg. (CE) n. 1974/2006; vedi ora l'art. 44 del Reg (CE) n. 1974/2006); disposizione che disciplina la sorte dell'impegno agroalimentare assunto dal beneficiario del sostegno economico nell'ipotesi in cui il beneficiario stesso "trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto", ciò che implicitamente evidenzia la possibilità di trasferire l'azienda pur in presenza di un regime di sussidi economici che comportano un vincolo di destinazione nei confronti degli immobili beneficiati.
In altri termini, alla stregua del ricostruito quadro normativo, può affermarsi che il divieto di alienazione e il vincolo di destinazione cui è sottoposto il fabbricato ammesso a sussidio in forza della disposizione contenuta nel decreto di concessione del contributo, è compatibile con la cessione dell'azienda di cui fa parte il medesimo fabbricato; pertanto, in tale situazione, discende de plano che, nella fattispecie, nulla sembra ostare, sotto tale specifico profilo, a che il provvedimento di concessione del contributo in conto capitale a valere sulla Misura 4.09 sia volturato dalla società cedente l'azienda alla società acquirente.
In osservanza dei principi di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, non appare superfluo suggerire che codesta Amministrazione, provveda ad accertare, nei confronti della società acquirente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando relativo alla Misura 4.09, nonché la sussistenza di tutte le condizioni comunque rilevanti ai fini della concessione del finanziamento; con riferimento poi alla esigenza di assicurare, in ogni caso, la realizzazione dell'interesse pubblico prevalente, appare opportuno confermare, in sede di voltura del provvedimento di concessione del contributo de quo, tutte le prescrizioni e le clausole contenute nel citato n. D.D.S. n. 231/2006 ed altresì acquisire apposita dichiarazione di impegno della società acquirente al fine di garantire che gli interventi finanziati con il contributo in conto capitale siano concretamente destinati all'impiego per cui è stato concesso il beneficio economico.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.







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