Pos. 3   Prot. N. /19.11.07 



Oggetto: Delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio:effetti sull'assegno di mantenimento attribuito al coniuge in sede di separazione




Allegati n........................       
                                                   


          Assessorato regionale                                     Cooperazione,Commercio                                 Artigianato e Pesca 
                      Dipartimento Cooperazione, 
                      Commercio e Artigianato  
                      Palermo 


  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente un parere sulla questione in oggetto indicata al fine di determinarsi in ordine all' istanza avanzata da un dipendente affinchè , per effetto della delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, l'Amministrazione cessi di corrispondere la somma posta a suo carico a titolo di mantenimento dell'ex coniuge dal giudice della separazione. 
  Al riguardo codesto Dipartimento, che nelle more dell'acquisizione del parere ha sospeso l'erogazione dell'assegno di mantenimento, rappresenta di non ritenere accoglibile la richiesta in quanto è dell'avviso che l'assetto dei rapporti patrimoniali stabilito nella sentenza di separazione possa venire modificato solo attraverso la riforma della medesima. 


  2-Per la soluzione del quesito si ritiene conveniente una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 
  L'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio) - tuttora in vigore anche a seguito dell'Accordo del 1984 di modifica del Concordato lateranense del 1929 (Corte cost. n. 329 del 2001; Cass. 9 marzo 1995, n. 2728) - richiama, per il caso in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, la disciplina del matrimonio putativo. Ciò tramite il rinvio originariamente all'art. 116 c.c., quindi all'art. 128 del codice civile del 1942, e, infine, dopo la riforma del diritto di famiglia alla disciplina contenuta negli artt. 128, 129 e 129 bis c.c.. 
  L'art. 129 secondo comma, dispone che per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli si applica l'art. 155 c.c. relativo ai provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione personale dei genitori con conseguente applicabilità della disciplina sostanziale e di quella processuale ad essa sottesa. Ciò significa quindi che che allorchè viene resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio successivamente ad una pronuncia di separazione dei coniugi, non risulta sostanzialmente modificato il regime giuridico quanto ai provvedimenti nei confronti dei figli. 
  Ed infatti per giurisprudenza costante l'assegno di mantenimento fissato per i figli in sede di separazione coniugale è dovuto non solo per il periodo trascorso fino alla data della sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio, ma anche per il periodo successivo, finché non venga diversamente provveduto. Ed inoltre "qualora, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, venga resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, ma non viene meno il provvedimento presidenziale adottato in precedenza dal giudice della separazione ex art. 708 c.p.c. relativo al contributo al mantenimento dei figli, che conserva la sua efficacia finché non viene sostituito"(Cass., sez. III, 06-08-2004, n. 15165). 
  Passando all'ambito dei rapporti tra coniugi va anzitutto osservato come gli effetti residuali del matrimonio dichiarato nullo non sono tutti gli effetti del matrimonio valido bensì taluni effetti favorevoli al coniuge di buona fede. Ora nel settore dei rapporti patrimoniali nel caso, potremmo dire normale, nel quale entrambi i coniugi siano stati in buona fede ( che sembra ricorra nella fattispecie in esame) la disciplina applicabile è contenuta nel primo comma dell'articolo 129 del codice civile secondo cui " il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze." 
  La suddetta disposizione va letta congiuntamente all'art.8,co.2,ult.cpv. della L.n.121 del 1985(recante modificazioni al Concordato lateranense) che recita:"La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia " 
  La previsione di specifico provvedimento che pronunci in ordine all'assegno introdotta con la riforma del diritto di famiglia, e corredata poi da misura avente carattere strumentale e natura anticipatoria, è ispirata a principi solidaristici proprio nella considerazione del venir meno del regolamento economico della separazione con il passaggio in giudicato della sentenza di delibazione.  
  Come detto una volta dichiarata l'efficacia nel territorio dello Stato italiano della sentenza canonica del matrimonio nullo sopravvivono solo gli effetti del matrimonio putativo come previsti dal codice civile cosicchè resta travolta la pronuncia di separazione personale dei coniugi, anche se passata in giudicato, ed i provvedimenti accessori di carattere economico riguardanti uno dei coniugi, mentre restano salve sia le attribuzioni patrimoniali già realizzatesi o, comunque, i crediti già maturati, sia i provvedimenti economici che il giudice ha adottato riguardo ai figli. 


      3 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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