Pos. 3   Prot. N. 3861- 11.07.11  


Oggetto:Edilizia economica e popolare. Abbandono di alloggio cooperativo da parte dell'assegnatario e cessione al cognato. Decadenza dai benefici.



Allegati n...vari.....................



   
                  ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE                     DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANTO E DELLA PESCA 
                  Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato              


                                      PALERMO 
       

1. Con nota 7 gennaio 2007, prot,. n 395 - Serv. 4S, codesto Dipartimento espone che un soggetto beneficiario dell'assegnazione in proprietā di un alloggio cooperativo e della relativa quota di mutuo agevolato ai sensi della l.r. n. 79/1975, ha abbandonato l'abitazione in favore della sorella del proprio coniuge.
Gli artt. 12 e 12/bis della legge 1-11-1965, n. 1179 prevedono che il socio assegnatario ha l'obbligo di occupare l'alloggio assegnato per un periodo minimo di cinque anni personalmente o per mezzo del coniuge o di parenti sino al secondo grado e che la violazione di tale onere comporta la risoluzione del contratto di mutuo e la revoca dei benefici economici connessi.
L'Amministrazione ha pertanto notificato all' assegnatario l'avviso di revoca del mutuo e di decadenza dai benefici economici connessi, ricevendo in risposta una richiesta di riconsiderazione della fattispecie a ragione del fatto che l'occupante dell'alloggio, seppur affine del proprietario, č tuttavia, parente di secondo grado del coniuge; in sostanza, si sostiene che la condizione dell'occupazione almeno quinquennale dell'alloggio possa essere soddisfatta per mezzo del parente di secondo grado di ciascuno dei coniugi. Su tale possibilitā viene chiesto l'avviso dello Scrivente.

2. L'art. 12 della legge n. 1179/1965 prevede l'ipotesi di occupazione dell'alloggio da parte dell'acquirente personalmente o "per mezzo" del coniuge o di un parente di secondo grado (senza distinzione fra linea retta o collaterale).
Appare pertanto conforme allo scopo della disposizione che l'occupazione per mezzo del parente in secondo grado ( sembra ovvia quella da parte del coniuge) avvenga nel nome dell'acquirente e, pertanto, senza che l'occupante possa vantare nei confronti del proprietario un proprio titolo giuridico che dia diritto all'occupazione (ad es. locazione).
Fatta tale premessa, resta da considerare se la posizione formale del socio e quella del di lui coniuge siano equiparabili al fine di consentire l'occupazione per mezzo di un parente di secondo grado di ciascuno di essi. A tale ipotesi potrebbe rispondersi affermativamente (in considerazione del mutato regime patrimoniale della famiglia di cui alla legge n. 151/1975, intervenuto successivamente alla legge n. 1179/1965) soltanto nell'ipotesi in cui a seguito dell'acquisto in proprietā esclusiva l'alloggio sia confluito nella proprietā di entrambi i coniugi per effetto della scelta del regime di comunione legale dei beni (art. 159 c.c.). Diversamente, in caso di separazione dei beni, a fronte della ristretta ma univoca previsione della norma, l'occupazione per mezzo di un affine ( di primo o secondo grado) non potrebbe ritenersi consentita.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitā alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati FONS.

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