Pos. 2   Prot. N. / 8.11.07 



Oggetto: Corsi di formazione manageriale - Ammissibilità dirigente sospeso dal servizio.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Osservatorio epidemiologico

PALERMO




1 - Con nota n. 0102 del 18 gennaio 2007 codesto Osservatorio, cui la questione in oggetto è stata sottoposta da parte del Cefpas di Caltanissetta, ha rivolto allo Scrivente il seguente quesito.
Con Decreto dell'Assessore per la sanità n. 3444 del 12 maggio 2004, modificato con Decreto n. 3519 del successivo 21 maggio, sono stati fissati i criteri per l'attivazione dei corsi di formazione manageriale di cui all'art. 16 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.
E' stata presentata istanza di partecipazione al corso per dirigente di struttura complessa da parte di un dirigente sanitario di 1° livello temporaneamente sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del vigente contratto collettivo di lavoro.
Alla luce dell'art. 2 del suddetto decreto assessoriale, che prevede quale requisito per la partecipazione al corso in parola l'essere "dirigente del ruolo sanitario delle aziende sanitarie..con almeno 5 anni di servizio nel ruolo...", viene chiesto il parere di quest'Ufficio sulla possibilità di ammettere alla frequenza del corso il dirigente sospeso dal servizio.

2 - A seguito dell'accordo del 10 luglio 2003, con il quale la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il documento sulla formazione manageriale definendo le linee guida cui le Regioni devono adeguare con proprio provvedimento la regolamentazione dei corsi di formazione di cui agli articoli 15 e 16 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, l'Assessore per la sanità ha emanato il decreto n. 3444 del 12 maggio 2004 " Corsi di formazione manageriale per direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari e per dirigenti di strutture complesse delle Aziende sanitarie per il biennio 2004/2005", modificato con successivo decreto del 21 maggio.
All'art. 2 di detto decreto è stabilito ( per quanto qui interessa ) che ai corsi di formazione manageriale per dirigente di struttura complessa possono partecipare "dirigenti del ruolo sanitario delle aziende sanitarie ( medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi ) con almeno 5 anni di servizio nel ruolo, nonché dirigenti del ruolo tecnico sanitario e dirigenti del ruolo tecnico veterinario dell'Assessorato Regionale alla Sanità, con la medesima anzianità".
Tale disposizione risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del D.P.R. 484 del 1997 che, nel disciplinare i corsi di formazione manageriale, dispone che gli stessi "sono riservati al personale dirigente del ruolo sanitario della aziende sanitarie locali...".
Analoga disposizione è dettata dall'art. 16 quinquies del d. lgs. 502 del 1992, introdotto dal d. lgs. 229 del 1999.
Nessun'altra specificazione in proposito si rinviene nell'accordo del 10 luglio 2003, sopra citato.
La formazione in parola è volta all'acquisizione di competenze e strumenti della cultura manageriale : tali cognizioni sono considerate indispensabili per quanti aspirino o siano comunque chiamati ad assumere compiti di rilievo in relazione all'organizzazione ed alla gestione delle strutture del settore sanitario. I relativi oneri sono posti a carico del personale interessato.
Mentre, pertanto, la formazione medica continua (artt.16 bis/quater del d. lgs. 502 del 1992 ) inerente gli interventi formativi di approfondimento ed aggiornamento del personale è considerata momento irrinunciabile dell'esercizio della professione sanitaria, la formazione manageriale costituisce un quid pluris eventuale che diventa indispensabile per coloro che ambiscono a ricoprire ruoli di direzione sanitaria o di dirigenza superiore nelle varie strutture.
Tale diversa configurazione incide sulla relativa disciplina, laddove i dirigenti che partecipano ai corsi di formazione continua sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda od ente ( v. art. 23 del CCNL del 3 novembre 2005 ) e l'assenza dal servizio per particolari motivi è considerata causa di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi. Viceversa, nessuna analoga disposizione si rinviene nei contratti collettivi per la formazione manageriale.
Delineata, così, sinteticamente la funzione della formazione in parola, si passa ad analizzare il quesito se la sospensione dal servizio comporti il venir meno del requisito di "dirigente del ruolo sanitario " previsto per l'ammissione ai corsi.
La sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale non ha natura disciplinare ma cautelare, essendo una misura provvisoria finalizzata ad impedire che , in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa tradursi in un pregiudizio dell'immagine e del prestigio dell'amministrazione di appartenenza ( cfr. Cass. Civ. sez. lavoro sent. 19169 del 2006 ).
Il connesso provvedimento non incide sullo status di dirigente del ruolo sanitario, ma comporta soltanto la sospensione della retribuzione sostituita da una indennità rapportata alla stessa. Tale effetto, del resto, ( previsto dall'art. 19 del CCNL del 3 novembre 2005 ) è consequenziale al venir meno del rapporto di sinallagmaticità prestazione-retribuzione. Ed è a tale effetto che va collegata la possibilità, per il dipendente sospeso, di svolgere altra attività per integrare l'assegno alimentare erogato dall'amministrazione di appartenenza (v.Consiglio di Stato III n. 523 del 2003 ).
Va rilevato che nel previgente sistema del D.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato ) il periodo trascorso in sospensione cautelare, sia facoltativa che obbligatoria, aveva rilevanti riflessi sullo status giuridico ed economico del pubblico dipendente il quale era escluso dagli esami e scrutini di promozione ( art. 93 ). La disapplicazione di tale norma è disposta dagli allegati A e B al decreto legislativo n. 165 del 2001.
Considerato, pertanto, che il dipendente sospeso conserva il suo status con i limitati effetti d'ordine economico sopra indicati e che non si rinviene nella normativa vigente per la partecipazione ai corsi di formazione in parola il requisito del servizio attivo, si ritiene che nulla osti all'ammissione del dirigente in questione al corso di formazione manageriale.
Del resto, si ribadisce che la ratio della sospensione facoltativa va rinvenuta nell'esigenza cautelare ( tutela immediata dell'ordinato svolgimento dell'attività dell'amministrazione attraverso l'allontanamento del dipendente "pericoloso" ) ed in quella di tutela del prestigio e dell'immagine della pubblica amministrazione. La partecipazione del dipendente sospeso a corsi di formazione il cui onere è a carico dell'interessato, non sembra poter minacciare il realizzarsi delle suddette esigenze. Né in assenza di specifiche motivazioni può giustificarsi l'esclusione del dirigente dall'ottenimento di un titolo necessario per la partecipazione dello stesso al conferimento dell'incarico in parola, cessata la sospensione.
A prescindere dalla fattispecie all'esame dello Scrivente in cui il dirigente è già stato ammesso con riserva al primo modulo del corso di formazione, codesta Amministrazione ed il Cefpas potrà comunque, per il futuro, valutare l'opportunità di preferire dipendenti in servizio nel caso in cui i posti disponibili nei corsi siano insufficienti rispetto ai richiedenti.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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