Pos. 2   Prot. N. / 338.11.06 



Oggetto: Dispensari farmaceutici e presidi farmaceutici di emergenza - Indennità di gestione.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario

PALERMO






1 - Con nota del Servizio 5 prot. 3871 dell'11 dicembre 2006, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente la seguente questione.
La legge 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" ha, all'art. 1, classificato le farmacie in urbane e rurali ed ha previsto l'istituzione di dispensari farmaceutici nelle zone indicate per le farmacie rurali e nella quale sia vacante la farmacia prevista nella pianta organica. Tale ultima previsione risulta dalla modifica apportata al comma 3 dall'art. 6 della legge 362 del 1991, laddove l'originario testo prevedeva l'istituzione dei detti dispensari anche "ove manchi la farmacia".
All'art. 2 della stessa legge viene determinata l'indennità di residenza per i titolari delle farmacie rurali, mentre all'art. 3 viene attribuita un'indennità di gestione al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico.
La legge regionale 17 febbraio 1987, n.8, mentre ha disciplinato l'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali, nulla ha disposto in ordine ai dispensari farmaceutici.
La suindicata modifica apportata all'art. 1 delle legge n. 221 del 1968 dalla legge n. 362 del 1991, ha comportato la chiusura dei dispensari farmaceutici non rientranti nelle previsioni del novellato testo normativo. Per ovviare alle carenze di assistenza farmaceutica così determinatesi, il legislatore ha istituito con l'art. 33 della legge regionale n. 4 del 2003 ( integrato dall'art. 33 della l.r. n. 9 del 2004 ) i presidi farmaceutici di emergenza " destinati alla distribuzione di farmaci di uso comune e di pronto soccorso aperti e funzionanti tutto l'anno, da affidare, previo concorso per titoli, ad un titolare di farmacia del comune di cui fa parte la località..".
Codesto Dipartimento ritenendo che in favore dei dispensari farmaceutici possa applicarsi la disciplina statale relativa all'attribuzione dell'indennità di gestione, chiede tuttavia l'avviso di quest'Ufficio su detta questione, nonché sulla possibilità di attribuire detta indennità ai gestori dei presidi farmaceutici di emergenza.


2 - La legge regionale 17 febbraio 1987, n.8, innovando rispetto alle previsioni contenute nella l.r. n. 62 del 1978 che prevedeva un'integrazione dell'indennità di residenza ex l. 221/68, ha attribuito ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali classificate tali da quest'ultima legge, un'indennità annua di residenza quantificata in relazione alla popolazione esistente nella località in cui insiste la farmacia.
Nel disciplinare l'indennità di residenza dei farmacisti rurali e l'erogazione dell'indennità prevista per il passato ai sensi della l. 221/68, la detta legge regionale n. 8 del 1987 nulla ha previsto in ordine ai dispensari farmaceutici ed alla indennità di gestione agli stessi riconosciuta ai sensi della legislazione statale vigente.
Ciò induce ad affermare che, come ritenuto da codesto Dipartimento, nulla sia innovato rispetto a quanto previsto dalla l. 221 del 1968 come modificata dalla l. 362 del 1991 e, pertanto, al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico spetta l'indennità di gestione ai sensi della suddetta normativa.
In ordine al quesito se tale indennità possa essere attribuita agli affidatari dei presidi farmaceutici di emergenza, istituiti dall'art. 33 della legge regionale n. 4 del 2003, la risposta non può che essere negativa.
Nonostante, infatti, i presidi farmaceutici di emergenza siano stati istituiti per ovviare ai disagi verificatisi a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici non più rispondenti ai requisiti prescritti dalla legge n. 362 del 1991, perché aperti in zona ove mancava la previsione in pianta organica della farmacia, e siano destinati ad operare negli stessi ambiti dei dispensari, non può affermarsi l'identità delle due figure.
Basti prestare attenzione al diverso modo di affidamento della gestione: nei dispensari con assegnazione diretta al titolare di una farmacia della zona, nei presidi di emergenza tramite concorso per titoli. Ed ancora, nel primo caso è previsto, in caso di rinuncia del farmacista prescelto, l'affidamento al comune interessato; previsione non contenuta nella legge istitutiva dei presidi farmaceutici di emergenza.
In ogni caso la norma attributiva di un'indennità non è sicuramente una disposizione che possa essere applicata in via analogica. L'attribuzione dell'indennità in parola, infatti, ha come fondamento la previsione del servizio ad essa collegato come servizio pubblico irrinunciabile : tant'è che in caso di rinuncia del farmacista la gestione del dispensario viene affidata al Comune di riferimento. Tale configurazione fa propendere per una concezione del beneficio in questione come disposizione di carattere eccezionale, volta ad incoraggiare l'accettazione della gestione offerta, e pertanto non applicabile in via analogica.
Del resto, il ricorso al concorso per l'affidamento del presidio di emergenza consente al candidato di valutare preventivamente la convenienza della sua gestione.
Ove, comunque, si ritenesse che all'istituzione dei suddetti presidi farmaceutici di emergenza non segua una accettabile ( in termini numerici ) partecipazione di candidati al relativo concorso perché considerato non appetibile, dovrà farsi ricorso all'approvazione di apposita disposizione legislativa per la attribuibilità dell'indennità di gestione in discorso ai soggetti titolari dei presidi di emergenza al fine di assicurare la necessaria assistenza farmaceutica nelle zone interessate.


3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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