POS. II Prot._______________/336.11.2006

OGGETTO: Sanzioni amministrative - Art.1, comma 37, L. n.308/2004 - Rateizzazione - Possibilità.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -
Dipartimento dei beni culturali e ambientali e dell'educazione permanente
PALERMO




1. Con nota prot. n. 120089 dell'11 dicembre 2006 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se sia possibile concedere la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie previste al comma 37 dell'art.1 della legge 15 dicembre 2004, n.308, che ha introdotto la possibilità, per certe tipologie di lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, di chiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai fini dell'estinzione del reato di cui all'art.181, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e di ogni altro reato in materia paesaggistica.
Codesto Dipartimento, sottolineato che si tratta di sanzioni spesso cospicue, suggerisce allo Scrivente di verificare, in mancanza di una esplicita previsione normativa, la possibilità di applicare in via analogica la previsione di cui all'art.33, R.D. 3 giugno 1940, n.1357 che prevede la possibilità di pagare in un congruo numero di rate bimestrali le sanzioni comminate ai sensi dell'art.15 della L. 29 giugno 1939, n.1497, che disciplinava la medesima materia.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Il comma 37 dell'art.1 della legge 15 dicembre 2004, n.308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", testualmente dispone che:
"37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.".


3. La questione posta da codesto Dipartimento va affrontata partendo dall'esame di tre norme contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e succ. mod. e integraz., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137" (di seguito: Codice) e, specificamente, dell'art.167, in quanto richiamato dal comma 37 dell'art.1, L. n.308/2004 in esame, dell'art.181 e dell'art.158.

La prima norma disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del Codice (che si occupa dei "Beni paesaggistici"), prevedendo la rimessione in pristino a spese del trasgressore o, in certe particolari ipotesi, previo accertamento di compatibilità paesaggistica, il pagamento della sanzione pecuniaria pari al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'art.181 del Codice detta le sanzioni penali relative alla Parte terza del Codice, disponendo che chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (primo comma).
La norma, a seguito delle integrazioni recate dall'art.1, comma 36, L. n.308/2004 cit., prevede poi la possibilità, per certe specifiche ipotesi consistenti in abusi lievi in zona vincolata di ottenere un accertamento di compatibilità ambientale, con la conseguenza che la violazione rimane perseguibile solo a livello amministrativo, essendo fatta salva l'applicazione dell'art.167 del Codice (commi da 1-ter a 1-quinquies).

L'art.158 del Codice testualmente dispone che:
"1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1357."
Il legislatore del Codice si limita qui a riconoscere la potestà regolamentare attribuita alle regioni disponendo che, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regionali attuative del decreto legislativo n.42/2004, resti in vigore il regolamento della legge L. n.1497/1939 approvato con R.D. n.1357/1940, ovviamente per quanto compatibile e quindi applicabile.

Va per chiarezza ricordato che la materia dei beni paesaggistici in precedenza era disciplinata dalla citata L. 29 giugno 1939, n.1497 (e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357), successivamente trasfusa nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 (recante il testo unico della materia), da ultimo abrogato dal Codice (art.184), a decorrere dal 1° maggio 2004.

Il regolamento di attuazione citato prevedeva, per quanto qui interessa, all'art.33, la possibilità per l'autorità amministrativa di consentire che l'indennità di cui al primo comma dell'art.15, L. n.1497/1939 cit. "sia pagata in un congruo numero di rate bimestrali".

Ora, poichè il suindicato art.167 del Codice ha sostituito, riproducendone il contenuto per quanto riguarda il meccanismo sanzionatorio, l'art.15 della legge 22 giugno 1939, n.1497 e, poi, l'art.164, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 (entrambi abrogati), la norma regolamentare rientra tra quelle "applicabili", a norma del predetto art.158 del Codice, con riferimento all'attuale art.167 dello stesso.

Tutto ciò premesso, la problematica, a questo punto, va risolta verificando se l'art.33, R.D. cit., applicabile in forza del disposto dell'art.158 del Codice alla sanzione pecuniaria di cui all'art.167 del medesimo e dunque alla previsione di cui all'art.181 del Codice, sia applicabile anche alla fattispecie di cui al comma 37, art.1, L. n.308/2004 (che richiama l'art.167 cit.).

Una prima notazione da fare è che il comma 37 dell'articolo in commento introduce una norma eccezionale, avente efficacia limitata nel tempo (il trasgressore poteva presentare la domanda di accertamento di compatibilità entro il 31 gennaio 2005: cfr. comma 39 del medesimo articolo), che configura una sanatoria per gli abusi commessi entro la data ivi indicata, prevedendo espressamente un'ipotesi di estinzione di qualsiasi illecito penale in materia paesaggistica, ivi compresa la fattispecie di cui all'art.181 del Codice, a condizione che intervenga ex post l'accertamento di compatibilità, rispetto ai valori sottoposti a tutela, dei lavori effettivamente eseguiti.

Si tratta, alla luce di quanto detto, di fattispecie ben diversa da quella prevista "a regime" dall'art.181 del Codice che, come sopra visto, prevede specifiche esenzioni da responsabilità penale per gli abusi più lievi.

Diverso è soprattutto il meccanismo predisposto dal legislatore per l'estinzione del reato.
Infatti, nella fattispecie eccezionale di cui all'art.1, comma 37, L. n.308/2004 cit., il responsabile dell'abuso deve avere provveduto al pagamento della duplice sanzione pecuniaria in via preventiva.
La norma, infatti, subordina l'estinzione del reato di cui all'art.181 del Codice e di ogni altro reato in materia paesaggistica, tra l'altro, alla specifica condizione che i trasgressori abbiano "previamente" pagato le sanzioni di cui alla lettera b (diversamente da quanto previsto all'art.181 del Codice: v. comma 1-ter).

A riprova di quanto detto va ricordato che il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 17 marzo 2005 ha dettato le modalità di versamento della sanzione pecuniaria aggiuntiva di cui al n.2), lettera b) del comma 37 dell'art.1, L. n.308/2004 in commento, stabilendo che il versamento delle somme dovute a tale titolo "ai fini della estinzione del reato di cui all'art.181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e di ogni altro reato in materia paesaggistica, è effettuato con le modalità di cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista" e, dunque, con versamento unitario.

Oggetto del citato decreto ministeriale è (soltanto) la sanzione pecuniaria aggiuntiva, in quanto questa viene riscossa dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
Sembra comunque che la medesima modalità dovrebbe essere applicata anche alla sanzione di cui alla n.1), lettera b) del comma 37 dell'art.1, L. n.308/2004 in commento. Diversamente operando, infatti, sarebbe frustrato il tipo di meccanismo di esenzione da responsabilità penale previsto dalla norma.

Vertendo, tuttavia, la problematica in esame sulla interpretazione di una norma statale, che richiede uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale, valuterà codesta Amministrazione l'opportunità di acquisire sulla questione l'avviso dei competenti organi centrali statali.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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