Pos. 3  Prot. N. 1711 - 333.06.11  



Oggetto: Organi collegiali - consiglio di amministrazione di istituto autonomo case popolari.




Allegati n........................

 
                   ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
                  Ufficio di Gabinetto                      
                                          PALERMO 



1. Con nota 12 dicembre 2006, n. 66827, codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente in ordine alla durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari o, meglio, dei suoi componenti. Infatti, per un verso, il 7° comma dell'art. 6 della legge n. 865/1971 stabilisce in 5 anni tale durata con riferimento all'intero consiglio, di contro, l'8° comma dello stesso articolo 6 collega la carica dei consiglieri e dei sindaci di nomina provinciale e regionale al mandata elettivo dell'organo politico che li ha eletti.
   

2. Nella pubblica Amministrazione vige il principio costituzionale della riserva di legge nell'organizzazione dei pubblici uffici. In tale contesto le disposizioni normative che disciplinano la durata degli organi amministrativi devono essere strettamente applicate in quanto poste a presidio dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ( si confronti Corte costituzionale 4-5-1992, n. 208; C. conti, sez. contr. enti, 03-02-1994, n. 49/Rel. In Riv. corte conti, 1994, fasc. 1, 17 e, in genere, la copiosa giurisprudenza elaborata in ordine all'istituto della "prorogatio" delle cariche pubbliche) .
Lo scrivente è pertanto dell'avviso che la letterale previsione di una durata quinquennale del consiglio di amministrazione indicata dall'art. 6, comma 7, della legge n. 865/1971 non può che essere riferita all' organo nella sua intera composizione mentre il disposto di cui al successivo 8° comma mira chiaramente ad assicurare un diretto ed effettivo rapporto fra il vertice dell'istituto e la provincia nella sua reale composizione politica ma non assicura a tali componenti una permanenza in carica ulteriore rispetto al termine di scadenza dell'intero consiglio.
Diversamente argomentando, il consiglio di amministrazione diverrebbe un organo "permanente" con componenti soggetti a diversa durata e non può essere sfuggito al legislatore che la scadenza del consiglio provinciale (pure di durata quinquennale) chiamato a designare i componenti fra i quali vanno individuati il presidente e vice presidente dell'istituto, interverrà sempre prima della scadenza del quinquennio riferito al consiglio di amministrazione.

A tale conclusione conduce anche il fatto che l'art. 4 della l.r. n. 10/1977 indica chiaramente che il consiglio è (già) costituito, con decreto del Presidente della Regione, con la nomina di almeno sei componenti (fra i quali come presidente e vice presidente devono essere compresi i componenti di nomina della provincia) facendone salva la successiva integrazione con gli altri membri la cui durata in carica resta collegata al quinquennio decorrente dal decreto presidenziale.       


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.







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