Pos. I Prot. _______ /328.06.11


OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Commercio - Interventi ex art. 49 l.r. n. 20/2003 - Perentorietà del termine di presentazione della documentazione.
ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
(Rif. nota 4 dicembre 2006, n. 10865/5S)

PALERMO

1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che in favore di una delle ditte danneggiate a seguito dell'incendio verificatosi il 27 agosto 1999 in piazza Generale Cascino a Palermo, con D.A. 13 aprile 2005, n.616/5S, è stato autorizzato il pagamento di un anticipo del contributo una tantum previsto dall'art. 49, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
Riferisce altresì codesta Amministrazione che il predetto decreto assessoriale n. 616/5S/2006, prevede l'obbligo per la ditta beneficiaria di trasmettere, "entro sei mesi", la documentazione attestante la ripresa della attività produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali.
Ciò premesso -considerato che a seguito della trasmissione tardiva della indicata documentazione codesto Assessorato notificava alla ditta interessata l'avvio del procedimento di revoca del contributo e tenuto conto, altresì, che la medesima ditta faceva pervenire una nota giustificativa del ritardo relativo alla ripresa della attività- vien chiesto l'avviso dello scrivente in merito alla natura perentoria o ordinatoria del termine di sei mesi previsto dall'art. 3 del citato D.A. n. 616/5S/2006.
Al riguardo ritiene codesto Assessorato che "la non chiara menzione della perentorietà del termine, contenuto nel medesimo decreto, renderebbe possibile una interpretazione più flessibile della norma nel senso di considerare tale termine come ordinatorio".

2. L'art. 3 del richiamato D.A. n. 616/5S/2006, prevede, tra l'altro, che "la ripresa della attività commerciale ed il mantenimento dei livelli occupazionali dovrà essere documentata dall'impresa beneficiaria entro 6 mesi dall'erogazione di parte del contributo di cui all'art. 2; qualora trascorso il termine predetto non dovesse pervenire a questa Amministrazione la documentazione attestante le suddette condizioni si provvederà entro trenta giorni dal predetto termine alla revoca del contributo ed al recupero della somma erogata compresi gli interessi legali".
La riferita disposizione, pur non qualificando espressamente il previsto termine di sei mesi come perentorio, contiene l'esplicita previsione della sanzione di revoca del contributo nell'ipotesi di inutile decorso del termine, ciò che attesterebbe comunque la natura perentoria del medesimo termine.
Tuttavia, nella fattispecie, pare opportuno approfondire la ricerca interpretativa volta ad indagare la natura del termine de quo al fine di accertare se sussistano le condizioni per affermarne il carattere ordinatorio.
Al riguardo si fa presente, in via generale, che la previsione di un termine quale onere da rispettare per la concessione di contributi o di altri benefici economici è funzionale al rispetto dei principi di certezza del diritto e di equità dell'azione amministrativa, rispondenti alla duplice necessità di conoscere preventivamente, al fine di rispettare i vincoli di bilancio, il numero dei richiedenti ed i contenuti delle richieste nonché di porli su un piano di parità in ordine alla possibilità di beneficiare delle scelte amministrative da compiersi.
I termini di che trattasi hanno, generalmente, natura perentoria attesa la duplice necessità dell'Amministrazione da un lato di porre un limite cronologico alle istanze dei privati, e dall'altro di garantire la par condicio dei richiedenti nella ipotesi di una selezione degli stessi ai fini della erogazione di contributi o altri benefici economici.
Ciò detto in via generale, si osserva ora che, nella fattispecie, non vengono in rilievo le richiamate esigenze di interesse pubblico in considerazione delle quali dovrebbe sostenersi la natura perentoria del termine; ed invero, il termine in esame non riguarda la presentazione dell'istanza per accedere ad una selezione tra più partecipanti, ma attiene alla presentazione della documentazione richiesta successivamente alla erogazione di una parte del contributo de quo ed al fine di procedere al pagamento della restante parte del medesimo contributo.
Il termine di cui all'art. 3 del citato D.A. n. 616/5S/2006, non assolve, dunque, ad una funzione di certezza nella individuazione del numero dei beneficiari del contributo e nella quantificazione del relativo onere finanziario; esso, piuttosto, ha lo scopo di indicare un limite cronologico entro cui deve essere riavviata l'attività produttiva al fine di provvedere al pagamento della quota di contributo non erogata, il cui pagamento è appunto subordinato alla verifica dell'effettiva ripresa dell'attività economica.
In altri termini, ciò che viene in rilievo nel caso in esame è proprio la verifica della effettiva ripresa della attività produttiva e non l'interesse della Amministrazione a conoscere in via preventiva il numero delle istanze da soddisfare e il loro contenuto al fine di rispettare le previsioni di bilancio e la par condicio tra i partecipanti.
Ed infatti, come risulta dalle premesse del citato D.A. n. 616/5S/2006, la ditta interessata ha già presentato l'istanza per l'accesso al contributo in parola e in favore della stessa si è già provveduto ad impegnare la somma corrispondente al contributo concesso.
Pertanto, il termine in esame riguarda un adempimento necessario ai fini del pagamento della quota di contributo ancora non erogata e non incide sulle valutazioni di competenza dell'Amministrazione attinenti alla fase della selezione tra più partecipanti per l'accesso al beneficio economico.
Sotto tale profilo, dunque, ben potrebbe affermarsi il carattere ordinatorio del termine di che trattasi.
Del resto non può non rilevarsi che scopo della disposizione di cui all'art. 49, comma 1, della l.r. n. 20/2003, è quello di assicurare alle ditte vittime dell'evento dannoso indicato in epigrafe, una sorta di indennizzo per consentire le azioni necessarie alla ripresa della attività produttiva; tale scopo, invero, verrebbe certamente sacrificato qualora si applicasse rigidamente la previsione contenuta nell'art. 3 del D.A. n. 616/5S/2006 e si considerasse come perentorio il termine ivi previsto .
Pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra formulate può ritenersi che il termine di cui all'art. 3 del D.A. n. 616/5S/2006 ha carattere ordinatorio.

Infine, per completezza di esposizione, si osserva altresì che nella fattispecie non sembrerebbe comunque rispondente allo spirito della norma di riferimento, nonchè ai principi cui soggiace l'esercizio dell'azione amministrativa, procedere alla revoca del provvedimento di concessione del contributo e al recupero della quota già erogata; al riguardo, invero, è sufficiente evidenziare che la ditta beneficiaria del contributo in parola ha ripreso l'attività produttiva ed ha trasmesso, sebbene oltre il termine previsto, la documentazione attestante la ripresa della attività fornendo altresì le giustificazioni del mancato rispetto del termine de quo; considerato, dunque, che risultano realizzate le finalità pubbliche sottese alla erogazione del beneficio in questione (ripresa dell'attività e mantenimento dei livelli occupazionali) non sembra sussistere l'interesse pubblico attuale e concreto nel cui ambito deve trovare fondamento l'atto di ritiro; ciò a fortiori qualora si consideri che il recupero della somma erogata determinerebbe, come risulta dalle note allegate alla richiesta di parere, l'interruzione della medesima attività e, dunque, un effetto contrario rispetto a quello perseguito dal legislatore regionale con l'art. 49 della l.r. n. 20/2003.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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