Pos. 2   Prot. N. / 326.11.06 



Oggetto: Responsabile di laboratorio di analisi - Requisiti.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Ispettorato regionale sanitario
PALERMO






1 - Con nota del Servizio 3 prot. 4223 del 28 novembre 2006 (pervenuto allo Scrivente il successivo 11 dicembre senza i citati allegati), codesto Ispettorato pone a quest'Ufficio la seguente questione relativa ai requisiti prescritti per i responsabili dei laboratori di analisi.
La legge regionale 8 novembre 1988, n. 39,"Determinazione dei requisiti tecnici delle case di cura private per l'autorizzazione alla gestione" prescrive all'allegato 6 (Dotazione di personale ) per il responsabile del servizio di analisi il possesso dei titoli previsti dal DPCM 10 febbraio 1984.
Il primo comma dell'art. 8 di detto DPCM dispone per il direttore (medico o biologo) dei laboratori generali di base, tra gli altri, il requisito della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi.
Tale disposizione è stata dichiarata illegittima, per quanto qui interessa, con riferimento ai biologi per contrasto con la l. 396 del 1967 sull'ordinamento della professione di biologo (Tar Lazio n. 1459 del 1985 e Consiglio di Stato n. 528 del 1991).
Il D.A. 17 giugno 2002 ,con il quale l'Assessore per la sanità ha dettato "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana", tra i requisiti organizzativi delle strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale prevede per il direttore tecnico il "possesso della specializzazione nella branca specialistica specifica per la quale la struttura è autorizzata ad erogare prestazioni" specificando che "Questo requisito non è soggetto a deroghe".
Sulla base di tale disposizione, "nel rispetto di professionalità di pari dignità (medico, biologo, chimico) e nel rispetto delle attribuzioni delegate alle Regioni dal Titolo V della Costituzione..", codesto Ispettorato ritiene che "il responsabile di un laboratorio di analisi di una struttura sanitaria(sia pubblica che privata accreditata ) debba possedere i requisiti di qualificazione funzionale stabiliti dal DPCM citato e confermati dal D.A. Sanità 890/2002 per la Direzione tecnica, e cioè la specializzazione".
Alla luce del contrasto evidenziato tra il DPCM citato ( nella formulazione modificata dalle suindicate sentenze ) ed il D.A. 17 giugno 2002, viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla disposizione applicabile nella valutazione dei titoli del responsabile di un laboratorio di analisi.

2 - Il DPCM 10 febbraio 1984 "Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio" è stato emanato ai sensi dell'art. 25, c. 12,della legge sulla riforma sanitaria 23 dicembre 1978 n. 833, che prevede la formulazione ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, vale a dire in via di coordinamento, di uno schema-tipo idoneo a definire i requisiti minimi delle suddette strutture.
Detto atto costituisce, pertanto, uno schema tipo da valere su tutto il territorio nazionale per garantire uniformità di prestazioni; l'indirizzo e coordinamento è preordinato al perseguimento di esigenze unitarie rispetto all'attività regionale amministrativa ed indirettamente all'attività regionale legislativa.
Come evidenziato da codesto Ispettorato, la legge regionale n. 39 del 1988 si adegua, richiamandolo, per i requisiti del responsabile del servizio di analisi, al suddetto DPCM 10 febbraio 1984 e successive modifiche.
Il rinvio a quanto previsto dal detto DPCM è sicuramente effettuato alle sue disposizioni vigenti ( "e successive modifiche") ed applicabili.
Le sentenze citate in premessa ( TAR Lazio 27 novembre 1985 n. 1459 e Consiglio di Stato IV n. 528 dell'1 luglio 1991 ) hanno dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 del DPCM in parola nella parte in cui impone ai biologi, per l'assunzione della direzione dei laboratori di analisi, il requisito della specializzazione o della libera docenza in branca attinente all'attività di laboratorio. Ciò in quanto detta prescrizione risulta in contrasto con la legge n. 396 del 1967 sull'ordinamento della professione di biologo che abilita il professionista all'esercizio della professione senza prescrivere altro requisito oltre l'iscrizione all'albo.
Detto DPCM, pur se fondato su "delega" contenuta nella legge n. 833 del 1978, costituisce disposizione di natura amministrativa che, pertanto, non può consentire di superare statuizioni di una norma primaria (l. 396/67). Esso va, pertanto, applicato prescindendo dalla disposizione in contrasto con la legge.
Lo stesso è a dirsi per il decreto assessoriale 17 giugno 2002 contenente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana che nella parte seconda dell'allegato 1, tra i requisiti prescritti per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, dispone che "Il direttore tecnico deve essere in possesso della specializzazione nella branca specialistica specifica per la quale la struttura è autorizzata ad erogare prestazioni". Tale requisito generale viene ribadito dal richiamo effettuato nella parte concernente i requisiti specifici per la medicina di laboratorio.
Il riferimento, effettuato da codesto Ispettorato, alle competenze delle Regioni ai sensi delle modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalle legge costituzionale n. 3 del 2001 non serve a legittimare la valenza delle disposizioni in questione contenute nel suddetto decreto dell'Assessore per la sanità.
Invero la previsione del requisito della specializzazione per i biologi va ricondotta alla materia delle professioni sanitarie.
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, la materia "professioni" è ascritta nell'ambito della competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nella quale "spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Detti principi fondamentali ( v. D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni ) sono da considerare quelli risultanti dalla legislazione statale già in vigore per le singole professioni.
La Corte Costituzionale ha in più occasioni affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale, definendo tale principio come limite invalicabile della potestà legislativa regionale ( cfr. Corte Cost. 353 del 2003 e 319 del 2005 ).
A prescindere, comunque, dalla definizione dei limiti alla potestà regionale, va evidenziato come nel caso di specie non venga in considerazione l'esame ( di compatibilità costituzionale ) della legislazione regionale, ma la legittimità di un atto amministrativo ( decreto assessoriale ) rispetto a normative vigenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che la previsione del decreto 17 giugno 2002 concernente il requisito della specializzazione, vada (quanto meno ) disapplicata con riferimento alla figura professionale dei biologi, conformemente alle disposizioni del DPCM 10 febbraio 1984 nella formulazione risultante dalle indicate pronunce giurisdizionali.

3 - .A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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