Pos. I Prot. _______ /318.06.

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Sottomisura 5.01a del POR Sicilia 2000/2006 - Assoggettabilità delle somme ad esecuzione forzata.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
(rif. nota 6 dicembre 2006, n. 390S)

PALERMO
. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che ai fini della realizzazione della sottomisura 5.01a del POR Sicilia 2000/2006, con decreti dirigenziali n. 253/3S e 255/3S del 7 febbraio 2006, sono stati concessi all'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo due finanziamenti per la ristrutturazione di due padiglioni; riferisce al riguardo codesto Assessorato che, ad oggi, i predetti finanziamenti non sono stati ancora erogati.
   appresenta altresì codesto Dipartimento che in sede di riprogrammazione della indicata sottomisura 5.01a è stata poi approvata la graduatoria degli interventi presentati tra i quali figura quello proposto dell'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo avente ad oggetto il potenziamento e la riqualificazione di un padiglione; precisa al riguardo codesta Amministrazione che per il predetto intervento, ad oggi, non è stato emesso il relativo decreto di concessione del finanziamento.
Ciò premesso, considerato che è stato notificato a codesta Amministrazione l'atto di pignoramento presso terzi "per crediti presenti e futuri vantati dall'Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo",vien chiesto se le somme da erogare da codesto Dipartimento "per gli interventi già finanziati, siano tra quelle soggette ad esecuzione forzata , circostanza quest'ultima, che impedirebbe sia la realizzazione delle opere che il raggiugimento degli obbiettivi di spesa, ovvero se per le stesse possa operare il vincolo di destinazione previsto dalla normativa comunitaria che le vincola al raggiungimento di puntuali finalità".
. Preliminarmente all'esame della questione prospettata pare opportuno precisare, in via generale, che i crediti pecuniari verso la pubblica amministrazione divengono certi, liquidi ed esigibili solo dopo la formale emissione del titolo di spesa; pertanto, nella fattispecie, non essendosi ancora provveduto ad erogare i finanziamenti oggetto dei provvedimenti di concessione, e, dunque, non essendosi provveduto ad adottare i relativi titoli di spesa, ad oggi, non si configura un credito certo, liquido ed esigibile dell'Ente Fiera nei confronti dell'Amministrazione regionale. Tuttavia, tenuto conto che l'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non ancora liquidi ed esigibili in ragione della loro attitudine a svolgere comunque una funzione satisfattiva del diritto dell'esecutante, deve ritenersi che, nel caso in esame, le somme corrispondenti ai finanziamenti concessi ma non ancora erogati al predetto Ente Fiera, poiché integrano l'aspettativa di un credito, concorrono a formare la garanzia patrimoniale del creditore dello stesso Ente Fiera; conseguentemente, trattasi di accertare se e in che termini tali crediti per finanziamenti da erogare possano configurarsi quali crediti impignorabili.
Al riguardo si osserva, in via generale, che la materia della impignorabilità dei crediti costituisce una eccezione al principio della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 del codice civile ai sensi del quale "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"; la predetta materia, in particolare, trova specifica disciplina nell'art. 545 del codice di procedura civile che, dopo avere individuato nei primi tre commi i crediti impignorabili (crediti alimentari, crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali, somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego), al comma 6 prevede espressamente:"restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge". osto che non sussiste alcun elemento per assimilare il credito dell'Ente Fiera a quelli espressamente qualificati come impignorabili nei primi tre commi dell'art. 545 c.p.c., resta da verificare se il vincolo di indisponibilità esecutiva del predetto credito possa trovare fondamento nel riportato comma 6 del medesimo art. 545 c.p.c.
Al riguardo giova anzitutto evidenziare che i finanziamenti in questione vanno considerati nel contesto degli interventi previsti dal Programma operativo regionale (POR) Sicilia 2000/2006 alla realizzazione del quale concorrono, oltre alle risorse regionali e statali, anche le risorse dei Fondi strutturali europei; in secondo luogo, poi, va altresì sottolineato che, per espressa previsione contenuta nel richiamato Programma operativo, la Regione siciliana cura l'attuazione del medesimo POR "nel rispetto delle direttive, dei termini e delle modalità stabilite dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260 del 21 giugno 1999" contenente disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Sotto tale profilo viene in rilievo l'art. 32 del citato Reg. (CE) n. 1260/1999 che, nel disciplinare i pagamenti, al paragrafo 1, tra l'altro, così dispone: "l'autorità di pagamento provvede affinchè i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto". La riferita disposizione comunitaria garantisce dunque che i beneficiari finali degli interventi il cui finanziamento è assicurato, ancorchè parzialmente, dai Fondi strutturali, ricevano integralmente gli importi per la realizzazione dei progetti presentati; in altri termini, l'esecuzione finanziaria degli interventi deve assicurare la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie e, dunque, deve garantire il trasferimento rapido ed efficiente delle risorse ai beneficiari finali senza ritardi ingiustificati e senza decurtazioni che potrebbero ridurre l'importo dovuto. ertanto, nella fattispecie, deve affermarsi che, in forza della richiamata normativa comunitaria, l'Ente Fiera, beneficiario finale dalla sottomisura 5.01a del POR Sicilia 2000/2006, deve ricevere integralmente dall'Amministrazione regionale (autorità di pagamento) le somme concesse in relazione agli interventi finanziati, ciò che ovviamente induce a concludere nel senso della indisponibilità esecutiva delle medesime somme, ovvero nel senso della impossibilità di aggredire tali somme mediante espropriazione presso terzi.
a soluzione qui prospettata, circa la possibilità di sottrarre le somme de quibus alla procedura esecutiva, trova conferma anche alla luce di una lettura sistematica che tenga conto di altre disposizioni del richiamato Reg. (CE) n.1260/1999, ed in particolare degli artt. 34 e 38; la prima delle richiamate disposizioni prevede, tra l'altro che l'autorità di gestione (ovvero, nell'ambito del POR, l'amministrazione regionale) responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione" degli strumenti con cui si realizzano gli interventi dei Fondi strutturali; ed invero, il pignoramento delle somme da erogare all'Ente Fiera impedirebbe, come peraltro rileva codesto Dipartimento, la realizzazione dell'intervento progettato dallo stesso Ente, con conseguente sorgere della responsabilità dell'amministrazione regionale, ex art. 34 del Reg. n. 1260/1999, in relazione alla mancata attuazione delle azioni programmate.
'art. 38 del citato Reg. n. 1260/1999 viene poi in rilievo laddove prevede per gli Stati membri (e, cioè, nell'ambito del POR, per l'amministrazione regionale) "la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi" e, a tal fine, li impegna, sia ad adottare "sistemi di gestione e controllo che consentano l'impiego efficace e corretto dei fondi comunitari", sia a tenere a disposizione della Commissione europea, "per un periodo di tre anni" successivamente al pagamento da parte della Commissione medesima del saldo relativo ad un intervento, tutti i documenti giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi all'intervento stesso; ed invero, nell'ipotesi di mancata realizzazione dei progetti proposti dall'Ente Fiera a seguito del pignoramento delle somme da erogare, appare evidente che l'amministrazione regionale non potrebbe effettuare il controllo finanziario dell'interventi proposti con conseguente mancato rispetto della norma testè richiamata. nfine, l'impossibilità di distrarre dalla loro specifica destinazione le somme dovute per gli interventi finanziati e la loro connessa impignorabilità sembra possa farsi discendere indirettamente dall'art. 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (Dec. 27-2-2006, n. 2006/235/CE) ai sensi del quale "i beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia". Tale previsione è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all'indipendenza delle Comunità; considerato dunque che il funzionamento delle Comunità non deve essere ostacolato da provvedimenti coercitivi che incidono sull'attuazione dei programmi d'azione non appare infondato sostenere che le somme da erogare per il finanziamento di interventi inseriti nel POR Sicilia 2000/2006 non sono soggette ad esecuzione forzata.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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