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1-Con la suindicata nota codesto Assessorato ha chiesto un parere in ordine all'accoglibilità delle richieste in oggetto indicate riferendo le |
perplessità rappresentate dal competente Ufficio del Genio Civile circa le disposizioni da applicare. |
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Infatti a fronte del divieto di prelevare materiali negli alvei dei fiumi,canali e zone golenali recato dall'art.8 della l.r. n.24 del 1991 risulta ancora vigente la disposizione del R.D. n.523 del 1904 che all'art.97 prevede uno specifico regime autorizzatorio anche per gli imterventi di cui alla lettera m) consistenti in " estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici". |
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Pertanto, considerato che da diversi esercizi finanziari nessuna somma è stata stanziata per eseguire gli interventi di manutenzione e pulitura degli ecosistemi fluviali che il legislatore regionale, con la normativa già citata, sembra aver affidato all'esclusiva competenza della pubblica autorità preposta alla manutenzione idraulica, si chiede di conoscere se le disposizioni del R.D.siano tuttora applicabili. |
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Al riguardo viene pure riferito, da un lato, che accogliendo le richieste dei privati si risolverebbe parte dei problemi causati negli ultimi anni da eventi pluviometrici eccezionali e, dall'altro, che i privati sembrano interessati ad estrarre materiali in esubero accostati lungo le golene dell'alveo dei fiumi e non inerti alluvionali dal letto dei torrenti. |
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L'applicabilità dell'istituto in Sicilia risulta però preclusa dalla legislazione regionale attualmente in vigore. |
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Infatti la legge regionale 15 maggio 1991,n.24 che ha riguardo ai giacimenti minerari da cava, materia nella quale la competenza esclusiva è riconosciuta alla regione dallo statuto speciale ex art. 14, lett. f) e lett. h) ( cfr.Cass., sez. III, 16-01-1997), all'art.8, con riferimento agli alvei e alle zone golenali dei corsi d'acqua, stabilisce il generale divieto dell'attività di cava (co.1) facendo carico all'autorità preposta alla manutenzione idraulica dei corsi d'acqua la sola rimozione di depositi necessaria alla sicurezza del corso d'acqua (co.2). |
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Il legislatore regionale, riesaminate le opere e le attività di estrazione in relazione allo specifico collegamento anche funzionale con l'attività di regimazione idraulica dei corsi d'acqua, ha ritenuto di inserirle nell'ambito degli interventi di tutela del patrimonio idrico. |
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Nel nuovo sistema anche gli interventi indicati nella lett)m dell'art.97 del R.D. n.523 del 1904 sono consentiti solo per il perseguimento dell'interesse generale al mantenimento della sicurezza del corso d'acqua affidato alle cure dell'autorità regionale competente, in virtù del trasferimento dei compiti statali alla regione, disposto dall'art. 2, n. 2 d.p.r. 1 luglio 1977, n. 683. |
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Si rappresenta inoltre che il divieto di prelievo di cui al citato art.8 della l.r. 24/91, essendo riferito indistintamente ai "materiali", non legittima un'interpretazione che lo circoscriva solo ad alcuni. |
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Peraltro il termine "prelievo" sta ad indicare tutte le azioni consistenti nel rimuovere e portar via i materiali che si trovino nei fiumi,canali,zone golenali. Pertanto la tesi prospettata da codesto Assessorato con riferimento ai materiali accostati lungo le golene dell'alveo non sembra in linea con normativa vigente. |