POS. II Prot._______________/314.06.11

OGGETTO: Enti di formazione. Spese per il personale. Rendicontazione. Esoneri sindacali.





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
PALERMO



1. Con nota prot. 458/UO4 del 22 novembre 2006, pervenuta allo Scrivente il 1 dicembre successivo, codesto Dipartimento, rappresentando che, ai sensi della l.r. 6 marzo 1976, n. 24, finanzia corsi di formazione professionale, diramando agli enti gestori direttive anche in ordine alla rendicontazione della spesa, sostanzialmente chiede allo Scrivente un parere in ordine alla possibilità di ammettere a rendicontazione anche le spese sostenute dagli enti di formazione per personale in permesso sindacale o in esonero sindacale retribuito a tempo pieno.

Rappresenta codesto Dipartimento che, a termini dell'art. 23 dello Statuto dei lavoratori (l. 300 del 1970) e dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente dagli enti di formazione professionale, sono previsti permessi retribuiti per l'espletamento di mandato sindacale, nonché esoneri sindacali a tempo pieno retribuiti.

Tuttavia codesto Dipartimento ha evidenziato (anche in colloqui chiarificatori con dirigenti dello stesso) che non è chiaro sino a che misura possano considerarsi dovuti permessi ed esoneri sindacali da parte degli enti di formazione (ai quali soli s'intestano i rapporti di lavoro e i corrispondenti obblighi correlati ai rapporti sindacali) cui la Regione, poi, rimborsa i relativi costi in uno con i costi per il personale destinato alla corsualità formativa.




2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La questione sottoposta coinvolge, prioritariamente, disposizioni di contratti collettivi di lavoro, la cui interpretazione esula dalle competenze dello Scrivente e va demandata alle parti che tali C.C.N.L. hanno stipulato.

Tuttavia, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime dal fornire delle indicazioni di massima, fermo restando quanto testè riferito in ordine all'interpretazione di disposizioni contrattuali.

L'art. 23 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) prevede per i dirigenti delle rappresentanze aziendali di associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, permessi retribuiti per l'espletamento del relativo mandato nella maggior misura tra le previsioni (minime) previste dall'articolo medesimo e quelle previste nei contratti collettivi di lavoro.

Il C.C.N.L. di categoria 1/1/1998- 31/8/2003, stipulato il 25 ottobre 2002 (attualmente vigente, non risultandone approvati di successivi), prevede rappresentanze sindacali unitarie di uno o tre membri per ciascun centro o struttura formativa (a seconda se la struttura o centro impegni sino a 15 dipendenti o più) a ciascuno dei quali sono riconosciuti permessi retribuiti di otto ore mensili in media per anno formativo (art. 20, lett. A).

Il predetto C.C.N.L., prevede, inoltre, esoneri sindacali a tempo pieno retribuiti, nella misura di un esonero a livello nazionale per ciascuna delle organizzazioni CGIL, CISL, UIL e SNALS-ConfSAL (art. 20, lett. E, nn. 1 e 3), nonché per CGIL, CISL, UIL, per attività sindacali, un esonero ogni 500 addetti su un massimo di 16.000 operatori della formazione (art. 20, lett. E, n. 2).

Ancorchè non sia espressamente stabilito che gli esoneri si riferiscono complessivamente a tutto il comparto del personale della formazione, e non già a ciascun ente o istituzione formativa, tuttavia che il riferimento sia da effettuarsi al complesso del comparto sembrerebbe sia da ricavarsi e dalla base numerica del riferimento medesimo e dalla lettura delle analoghe previsioni del precedente C.C.N.L. 1994-1997 che all'art. 3, lett. D) prevedeva 50 esoneri complessivi su base nazionale da ripartirsi, poi, tra le organizzazioni sindacali.

L'art. 20 del C.C.N.L. in questione, tuttavia, contiene una norma transitoria per la quale, sino all'avvio dell'Ente bilaterale previsto dall'art. 3 del medesimo contratto collettivo, restano in vigore gli esoneri sindacali attualmente utilizzati e concordati. Occorrerebbe, quindi, accertare a tale fine se l'Ente bilaterale in questione sia stato già avviato o meno.

Da quanto sopra evidenziato, pertanto, mentre i permessi sindacali ai componenti delle rappresentanze aziendali sono attribuiti nell'ambito di ciascuna struttura o centro, per gli esoneri è a quelli complessivamente previsti dal C.C.N.L. (o a quelli transitoriamente ancora operanti) che occorrerebbe riferirsi.

Ancorchè nel C.C.N.L. in questione non sia riprodotta la previsione (presente nel precedente 1994-1997) secondo cui "i permessi e gli esoneri sindacali sono riconosciuti quale costo contrattuale", tuttavia non par dubbio che tali istituti debbano considerarsi ricompresi nei complessivi costi contrattuali del personale della formazione.

Pertanto codesto Dipartimento potrà ammettere, tra i corsi relativi al personale, anche i costi correlati alle assenze per motivi sindacali.


In ordine a tali costi, mentre quelli correlati ai permessi -gestibili all'interno del singolo ente e dallo stesso attestabili- sono di immediata individuazione, per gli esoneri, dato che, come riferito, appaiono fissati complessivamente a livello dell'intero comparto, occorrerà che l'ente di formazione, chieda all'organizzazione sindacale, cui il lavoratore da porre in esonero appartiene, di attestare che l'esonero stesso non sia in eccedenza al numero complessivo di quelli previsti dal C.C.N.L. e già utilizzati.

Tali attestazioni dovrebbero, poi, corredare la documentazione di rendicontazione che ciascun ente trasmette a codesto Dipartimento a giustificazione dell'impiego delle risorse economiche trasferite o da trasferire.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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