Pos. 3  Prot. N. 1321 / 313-06-11  



Oggetto: Edilizia - Sanatoria di cui al D. L. n. 269/2003 - Nulla osta per vincolo idrogeologico.




Allegati n........................


                   



                  ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E                     FORESTE 
                  DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE 
                                   
                                      PALERMO 


1. Con nota 29-11-2006, N. 544 del Servizio tutela, codesto Dipartimento riferisce che l' Ispettorato dipartimentale delle foreste di Catania ha assunto la decisione di non rilasciare dal 1° giugno 2006 il nulla osta per il vincolo idrogeologico per opere oggetto di sanatoria ai sensi del D.l. 30-9-2003, n. 269, convertito in legge 24-11-2003, n. 326 il cui art. 32, comma 27, lett D dispone: " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

  Codesta Amministrazione ritiene, invece, che il vincolo idrogeologico non è preclusivo della possibilità di trasformazione o nuova utilizzazione del territorio ma mira alla tutela degli interessi pubblici ed alla prevenzione del danno pubblico e che pertanto il nulla osta " ai soli fini idrogeologici" vada comunque rilasciato in quanto il'accoglimento o meno delle concessioni o autorizzazioni in sanatoria è demandato alla competenza del sindaco nell'ambito delle sue competenze in materia urbanistica ed edilizia. Viene pertanto chiesto sulla questione l'avviso dello scrivente.

2. Ai sensi dell'art. 24 della l.r. 5-11-2004, n. 15 il condono edilizio di cui all'art. 32 del D.l. n. 269/2003 trova applicazione in Sicilia nella stessa misura e forma prevista nello Stato (cfr. già in tal senso la circolare dell'Assessore Regionale del territorio e dell'ambiente 10-2-2004 pubblicata sulla GURS del 20 febbraio 2004, n. 8). Va pertanto rilevato, come chiarito al paragrafo 6 della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7-12-2005, n. 2699/C ( su GURI n. 52 del 3-3-2006) a proposito delle opere indicate dalla lettera d) del comma 27 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, che non sono suscettibili di sanatoria quelle abusive, realizzate in zone vincolate allorché si verifichi la compresenza dei seguenti presupposti:
1) sussistenza dei vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali;
2) anteriorità dell'imposizione del vincolo rispetto al compimento dell'abuso;
3) presenza di opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
La predetta circolare evidenzia, tuttavia, che la pur restrittiva formulazione dello stesso art. 32, comma 27 non consente di escludere qualsiasi ipotesi di sanatoria sui beni vincolati. Sono infatti sanabili gli abusi "formali", cioè le opere realizzate in maniera conforme alle norme urbanistiche ed agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge; inoltre, il rinvio all'art. 32 della legge n. 47/1985 (richiamato dal comma 27 dell'art. 32 del decreto legge come convertito dalla legge n. 326/2003 e riformulato nel contenuto dal successivo comma 43 ) fa ritenere ugualmente sanabili gli interventi realizzati in presenza dei presupposti di cui al comma 1 ultima parte dello stesso articolo (32 della l. n. 47/1985) che riguarda le violazioni concernenti variazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non superino il 2% delle misure prescritte. Ulteriore possibilità (che non attiene, però, al vincolo oggetto della richiesta di parere) riguarda le opere interne anche se in contrasto con gli strumenti urbanistici realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali già non sussiste l'obbligo del previo nulla osta ambientale.
Ne consegue che, pur in relazione a quanto previsto dall'art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. n. 269/2003, un rifiuto (espresso) di rilascio del nulla osta da parte dell'Ispettorato come pure il silenzio sulla richiesta ( che si sostanzia in un formale diniego) appare possibile non tanto in via generale ed aprioristicamente ma deve presupporre una concreta valutazione della compatibilità dell'opera col vincolo idrogeologico ai fini del rilascio o meno della concessione in sanatoria anche in relazione all'epoca dell'abuso rispetto alla data di imposizione del vincolo.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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