Pos. 3   Prot. N. /301.o6.11 



Oggetto: Portavoce: trattamento di missione per il raggiungimento della sede di servizio.




Allegati n........................       
                                                   
                               
                          Presidenza della Regione 
                          Ufficio di Gabinetto                                 dell'On.le Assessore  
                       
                      e p.c. Dipartimento regionale del personale,                         dei servizi generali, di quiescenza,                             previdenza ed assistenza del personale 
   

PALERMO

  1-Con la suindicata nota codesto Ufficio di Gabinetto ha chiesto allo scrivente un parere circa l' erogabilità del trattamento in oggetto in analogia a quanto stabilito per i consulenti dei quali al portavoce si applica, ai sensi dell'art.15 l.r. 10 del 2000, il trattamento economico e normativo. 
  Le perplessità al riguardo muovono dal rilievo che nonostante la suddetta equiparazione tra consulente e portavoce e l'indubbio disagio economico che per entrambi comporta lo spostamento dalla propria residenza, i rispettivi rapporti di collaborazione sembrano differire quanto alla natura giuridica. 


  2-Bisogna innanzitutto rilevare come con l'introduzione nell'ordinamento regionale della disciplina dell'informazione e comunicazione istituzionale di cui all'art.127 della l.r. 2 del 2002 l'art. 15 della l.r. 10 del 2000, regolante la figura del portavoce, "nelle more del complessivo riassetto della normativa riguardante gli uffici stampa",non sia più vigente. 
  Attualmente infatti anche nell' ambito dell'Amministrazione regionale per il portavoce si applica l'art.7 della legge 7 giugno 2000,n.150.Il recepimento di tale norma ad opera dell'art. 127 cit. risulta tuttavia limitato al comma 1 che regola compiti e incompatibilità della figura professionale. Per il trattamento economico del portavoce del Presidente della Regione e degli Assessori regionali il legislatore regionale ha infatti fatto rinvio alle disposizioni regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione. 
  In conformità a tali disposizioni al portavoce esterno all'Amministrazione assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato spetta il trattamento fondamentale ed accessorio della corrispondente qualifica di personale regionale in base alle funzioni contrattualmente convenute(cfr.art.3 ,co.4 del D.P.Reg.10 maggio 2001,n.8).Se invece il portavoce esterno all'Amministrazione è titolare di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa al medesimo si applica il trattamento stabilito per lo svolgimento di tali collaborazioni nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione. In tale ultima ipotesi attualmente il compenso del portavoce è il medesimo del consulente di cui all'art.51 della l.r.41 del 1985 ma ciò si verifica solo perchè , in assenza di specifica normativa che lo quantifichi, la Giunta regionale ha fissato l'importo da erogare ai collaboratori coordinati e continuativi con riferimento a quello stabilito per i consulenti.  
  In ordine quindi allo specifico quesito circa il raggiungimento della sede istituzionale da parte del portavoce esterno all'Amministrazione può in primo luogo osservarsi che non sembra si versi comunque in ipotesi di invio in missione. L'istituto della missione si caratterizza infatti per la circostanza che il dipendente è chiamato a svolgere, in favore dell' amministrazione di appartenenza la prestazione lavorativa per un brevissimo arco di tempo in una sede diversa da quella abituale di servizio. 
  Quanto più esattamente alla possibilità di riconoscere un rimborso della spese sostenute per spostarsi dalla propria residenza la soluzione è negativa se il portavoce sia legato all' Amministrazione da un contratto di lavoro subordinato in quanto estranea alla disciplina dell'impiego regionale alla quale, come visto, bisogna fare riferimento. 
  Analogamente deve concludersi se trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa nulla sia al riguardo stabilito nella relativa convenzione. 


  3.- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale. 



4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    

   


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