Pos. 3  Prot. N. 205 - 300.06.11 



Oggetto: Edilizia economica e popolare - Sgombero di alloggi occupati senza titolo - Competenza all'adozione dei relativi provvedimenti


Allegati n........................



  ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 

DIPARTIMENTO LL.PP.
                      PALERMO 



1 - Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede il parere dello scrivente in ordine all'individuazione dell'ente competente all'adozione dei provvedimenti di sgombero degli alloggi popolari occupati da non aventi titolo.
La questione, infatti, è oggetto di un conflitto negativo di competenza fra uno IACP ed un Comune in base a contrapposte considerazioni. Il Comune sostiene infatti che l'art. 18 del DPR n. 1035/1972 prevede che il decreto di rilascio dell'alloggio debba essere adottato dal Presidente dello IACP, IN QUANTO l'art. 95 del DPR n. 616/1977 ha attribuito ai comuni le sole funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché dei relativi provvedimenti di decadenza, revoca, annullamento. Tale trasferimento di competenza è stato recepito in Sicilia con l'art. 7 della l.r. n. 1/1979. Agli Istituti autonomi per le case popolari sarebbero così rimaste le sole funzioni di amministrazione e conservazione del proprio patrimonio immobiliare compresa l'adozione del su richiamato decreto di rilascio.
Vero è che con l'art. 5 della legge regionale n. 1/1992, il legislatore, nel dettare norme per il censimento e la regolarizzazione delle occupazioni abusive in favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, ha disposto che il Comune debba provvedere allo sgombero degli immobili detenuti in via dei fatto dagli occupanti non aventi titolo alla "sanatoria" ma tale previsione vrebbe carattere eccezionale e comproverebbe il fatto che al di fuori delle ipotesi di sanatoria spetti IACP l'adozione dei provvedimenti di sgombero, ai sensi del citato art. 18 del DPR 1035/1972.
Di diverso avviso è lo IACP per il quale l'art. 5 della l.r. n. 1/1992 ha fissato una competenza valida in via generale per tutti i casi di abusiva occupazione.

2. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4286 del 20-04-1991 l'art. 95 del D.P.R. n. 616/1977, emesso per l'attuazione della legge 22 giugno 1975, n. 382 (concernente il trasferimento di funzioni amministrative dello Stato agli enti locali) nel disporre che "le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinarsi a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio", recepisce una nozione tecnico-giuridica di "funzione amministrativa concernente l'assegnazione di alloggio" che va oltre i limiti della mera formazione della graduatoria degli aspiranti, per includere le connesse funzioni di vigilanza e di rimozione della assegnazione in presenza di cause ostative o dirimenti, quali sono previste dagli artt. 16 e seguenti del citato D.P.R. n. 1035 del 1972. Al di là di questo specifico trasferimento di competenze, non vi ha dubbio, però, che restino ferme le istituzionali attribuzioni proprie dell'I.A.C.P. in materia di amministrazione e conservazione del patrimonio, nel cui ambito è da ricomprendersi l'atto tipico di autotutela costituito dall'ordine di rilascio ex art. 18 citato D.P.R. 1035 del 1972, che, come quello nel caso di specie, sia finalizzato al recupero della disponibilità di un alloggio occupato senza titolo, cioè, non in forza di un previo provvedimento di assegnazione, ma nell'assenza dell'inderogabile presupposto della competenza del Comune ad emettere il provvedimento ablativo.( Cassazione Civile Sent. n. 4286 del 20-04-1991).
La competenza comunale prevista dall'art. 5 della l.r. n. 1/1992 nel caso di sgombero degli alloggi da parte degli occupanti non aventi titolo alla sanatoria dopo la verifica delle situazioni sanabili è coerente col sistema che attribuisce all'ente locale, a regime, le funzioni amministrative in tema di assegnazione dell'abitazione. Al di fuori dell'esercizio di tali funzioni amministrative e nel caso di alloggi che risultino abusivamente occupati senza il presupposto di un provvedimento di assegnazione o senza la possibilità di un accertamento amministrativo (censimento di cui alla predetta l.r. n. 1/1992) finalizzato alla regolarizzazione della situazione, l'art. 18 del DPR n. 1035/1972 non fa venir meno la competenza dell'Istituto ad adottare il decreto rivolto a conseguire la disponibilità dell'immobile occupato abusivamente (cfr. in tal senso Cass., sez. un., 16-07-2001, n. 9647).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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