Pos. 2   Prot. N. / 296.11.06 



Oggetto: Lavoratori socialmente utili - Importo integrativo ex art. 8 d. lgs. 468/97 - Ricalcalo a seguito del CCRL.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEL
LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la
formazione professionale

PALERMO





1 - Con nota del Servizio V n. 3541 del 15 novembre 2006, codesta Agenzia ha chiesto il parere dello Scrivente sull'accoglibilità delle richieste avanzate dai lavoratori in oggetto utilizzati dall'Amministrazione regionale volte ad ottenere il ricalcalo dell'importo integrativo previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 468 del 1997, "a seguito del rinnovo (giuridico ed economico) del contratto collettivo di lavoro del comparto della Regione siciliana relativo ai bienni 2002/2003 e 2004/2005" pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione del 21 maggio 2005; importo già erogato agli stessi per gli anni 2003, 2004 e 2005.
Detta "indennità integrativa" è stata corrisposta agli interessati a decorrere dal 1° giugno 2003, ai sensi dell'art. 83 della l.r. n. 4 del 2003 che autorizza, appunto, l'Assessore per il lavoro all'erogazione della detta indennità. Il relativo importo veniva rapportato alle retribuzioni previste per i dipendenti regionali dal contratto di lavoro vigente a quella data.

2 - L'art. 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n, 468, al comma 2 dispone che, nel caso di impegno dei lavoratori in parola per un orario superiore alle 20 ore settimanali, a questi compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore ".
La legge regionale n. 23 del 2002, all'art. 44 precisa la portata del suddetto importo integrativo nel senso che la tariffa oraria di tale importo " va calcolata detraendo dalla retribuzione iniziale prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali nonché...".
Risulta così chiaramente che la tariffa oraria delle prestazioni eccedenti le 20 ore settimanali viene determinata con riferimento alla retribuzione iniziale spettante ai dipendenti dell'ente utilizzatore che svolgono attività analoghe a quelle prestate dai lavoratori in parola.
Sembra indubbio che la retribuzione iniziale cui viene rapportato l'importo integrativo in questione vada fissata con riferimento al periodo di svolgimento delle attività lavorative ed ai corrispondenti ammontari secondo le decorrenze fissate dal pertinente contratto collettivo di lavoro.
Il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale, pubblicato il 21 maggio 2005, ha effetti per la parte economica dall'1 gennaio 2002 e concerne il biennio 2002/2003. Il rinnovo contrattuale per gli anni successivi non è stato ancora stipulato. Pertanto, considerato che l'indennità integrativa è stata corrisposta ai lavoratori interessati a decorrere dal 1° giugno 2003, il calcolo della stessa va fatto con riferimento alla retribuzione iniziale spettante in quel periodo al corrispondente personale regionale ( secondo il suddetto CCRL ).
Va evidenziato, peraltro, che analogo discorso vale per l'importo orario relativo agli anni successivi al 2003 che andrà rapportato alle retribuzioni che saranno concordate in sede di rinnovo contrattuale.
La considerazione del costo della liquidazione delle somme dovute alla luce di quanto sopra, mentre non può influire sulla spettanza delle stesse per le prestazione effettuate, dovrà sicuramente rilevare nella futura determinazione delle ore (eccedenti le 20 ) autorizzabili per l'impiego dei lavoratori in oggetto e dello stanziamento relativo.

3 - .A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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