POS. II Prot._______________/295.11.06

OGGETTO: Ambiente - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione unica ex art.12, D.Lgs. n.387/2003 e autorizzazione ex art.269, D.Lgs. 152/2006 - Quesiti.



ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
Dipartimento Industria (servizio II)


e, p.c.  ASSESSORATO REGIONALE DEL  
  TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
  Dipartimento Territorio e Ambiente 
  SEDI 






1. Con nota prot. n.1825 del 17 novembre 2006 codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente una problematica relativa al procedimento unico disciplinato dall'art.12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, di competenza del medesimo, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ed alla possibilità di considerare, per gli impianti (biomasse) soggetti ad autorizzazione all'emissione in atmosfera ex art.269, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il relativo procedimento, di competenza dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, quale un sub-procedimento del primo.
Riferisce al riguardo codesto Dipartimento che, sulla scorta di quanto espresso dallo Scrivente nel parere n. 170 del 2006 reso con nota prot. n.12777 del 18.07.2006, ha ritenuto di convocare nelle conferenze di servizi indette ex art.12, D.Lgs. n.387/2006 cit. anche l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, nonchè l'URIG e l'Ispettorato regionale della sanità ex art.269, D.Lgs. n.152/2006.
Riferisce ancora codesto Dipartimento che l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, ritenendo di non avere titolo a partecipare al procedimento ex art.12, D.Lgs. n.387/2003, ha convocato distinte conferenze di servizi ex art.269, D.Lgs.n.152/2006 per la fissazione dei limiti alle emissioni.
Ciò premesso, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente "di volersi esprimere in ordine all'individuazione dell'autorità regionale competente ad esprimersi sul rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" e degli altri soggetti competenti in ambito regionale ai sensi dell'art.269, D.Lgs. n.152/2006 ed, in generale, "in ordine alla correttezza dell'applicazione dell'art.12 D.Lgs. n.387/20003, così come operata dagli uffici del Dipartimento Industria a garanzia della semplificazione amministrativa".
Infine, codesto Dipartimento, in relazione alla problematica affrontata nel precedente parere, ha chiesto di chiarire se il medesimo mantenga la competenza alla voltura delle autorizzazioni emesse ai sensi dell'art.17, D.P.R. 24.05.1988, n.203, in caso di cessioni di azienda o di mutamenti di ragione sociale dei soggetti titolari delle autorizzazioni medesime.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Occorre innanzitutto chiarire il quadro normativo di riferimento dal momento che la problematica in oggetto, che concerne la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, implica l'esame di parametri legislativi diversi rispetto a quelli esaminati nel precedente parere su citato.

La disciplina fondamentale in materia è contenuta, com'è noto, nel D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, che ha dettato disposizioni agevolative in attuazione della direttiva 2001/77/CE per la promozione dell'uso di risorse rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
In particolare l'art.12, avente ad oggetto la "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative", dispone al terzo e quarto comma che:
"3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.".

Per quanto concerne poi il profilo ambientale, il complesso normativo cui fare riferimento, per i predetti impianti, come lo Scrivente aveva brevemente anticipato nel precedente parere (che aveva comunque ad oggetto altre categorie di impianti e cioè le centrali termoelettriche e le raffinerie di olii minerali), è il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 e non l'art.269, D,lgs. 3 aprile 2006, n.152.
Si era chiarito infatti che <<L'autorizzazione ex art.269, D.Lgs. cit. è necessaria per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera, fatte salve talune fattispecie espressamente escluse dalla norma (primo comma) ed in particolare quella di cui all'art.267, D.Lgs. cit. che, al terzo comma, dispone che "Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59; per gli impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo".
(.....)
... il D.Lgs. n.59/05 all'art.1, commi 3, 4 e 5, stabilisce che debbano essere rilasciate, in applicazione della disciplina sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, anche le autorizzazioni uniche (...) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili disciplinati dal D.Lgs. n.387/2002 ...>>.

Tornando più diffusamente sul campo di applicazione del D.Lgs. n.152/2006 cit., va ribadito che invero la parte quinta del medesimo riguarda la disciplina degli impianti fissi che producono emissioni in atmosfera.
Tuttavia, malgrado l'ampia riduzione dei disposti normativi ora applicabili, -si vedano in tal senso gli artt.280, 289 e 297, relativi ad "Abrogazioni"-, la normativa sulla tutela dall'inquinamento atmosferico, ad onta della tentata unificazione, resta ben lungi dall'essere disciplinata da un unico atto.
Di fatto, dunque, lo "spazio" occupato dalla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 cit. riguarda la disciplina sulle emissioni derivanti da sorgenti "fisse", ma non integralmente, restando in vigore provvedimenti normativi, anche recenti, cui certe categorie di impianti fissi che danno luogo ad emissioni in atmosfera sono tuttora assoggettate, ove ricadenti nei rispettivi campi di applicazione, anche in seguito all'entrata in vigore della Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 e, più specificamente, del suo Titolo I.
Quest'ultimo, come accennato nel precedente parere, all'art.267 fa salvo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, chiarendo che per tali impianti l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione alle emissioni di cui al successivo art.269.

Tra gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale rientrano quelli di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Infatti, il D.Lgs. n.59/05 cit., recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" all'art.1, nel definire il campo di applicazione, al quinto comma, dispone testualmente che:
"5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto.".

La problematica in oggetto va dunque risolta alla luce del disposto di cui all'art.12, D.Lgs. n.387/2003 cit. integrato, sotto il profilo ambientale, dal D.Lgs. n.59/2005 cit., secondo quanto stabilito all'art.1, comma quinto, del medesimo.
Dalle disposizioni testè citate risulta di tutta evidenza che il legislatore, nell'intento di agevolare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il procedimento per la costruzione dei medesimi, ha integrato in un unico procedimento, facente capo all'autorità competente ex art.12, D.Lgs. n.387/2003 e dunque a codesto Assessorato, anche l'autorizzazione ex D.Lgs. n.59/2005.

Pertanto, in ordine ai soggetti che codesto Assessorato dovrà convocare nella conferenza di servizi indetta ex art.12, D.Lgs. n.387/2003 cit., questi devono essere individuati, per quanto sopra chiarito, alla luce delle disposizioni procedurali di cui al medesimo art.12, D.Lgs. n.387/2003, nonchè di quelle di cui al D.Lgs. n.59/2005 cit.
L'art.5, D.Lgs. ult. cit., in particolare, dispone che alla conferenza di servizi devono essere invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale (comma 10), e che nel suo ambito interviene anche l'acquisizione delle prescrizioni del sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 "Testo unico delle leggi sanitarie" (comma 11).


3. In ordine all'ultimo quesito posto da codesto Dipartimento -se il medesimo mantenga o meno la competenza alla voltura delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.17, D.P.R. n.203/1988 cit., ormai abrogato dal D.Lgs. n.152/2006 cit.-, si osserva quanto segue.
Va ricordato che l'art.17, D.P.R. ult. cit., per le centrali termoelettriche e per le raffinerie di oli minerali disponeva che le autorizzazioni previste per la costruzione e l'esercizio dei predetti impianti venissero rilasciate dal Ministro per l'industria (in ambito regionale, da codesto Assessorato), previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità (in ambito regionale, i relativi assessorati).
Nel chiamare integralmente quanto più diffusamente affermato nel parere su citato, basta qui ricordare che lo Scrivente, preso atto che il D.Lgs. n.152/2006 non ha riformulato la predetta disposizione di cui all'art.17, D.P.R. cit., aveva chiarito che l'autorizzazione all'emissione è per tutti gli impianti, ivi comprese le centrali termoelettriche (con i limiti ivi segnalati), il provvedimento finale di un procedimento a se stante da condurre secondo le prescrizioni di cui al terzo comma dell'art.269, D.Lgs. cit. e intestato in capo all'autorità ordinariamente prevista per il rilascio di tutte le autorizzazioni ex art.269, D.lgs. cit. e, dunque, in ambito regionale, all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Non può che ribadirsi che la problematica deve essere affrontata alla luce del nuovo D.Lgs. n.152/2006, per il quale sono tenuti al conseguimento di autorizzazione ex novo gli impianti per i quali si intenda realizzare una modifica sostanziale, con ciò intendendosi "quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse".

Nel caso di modifica non sostanziale, invece, fermo restando l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Autorità competente, -tenuta, ove del caso ad aggiornare l'autorizzazione originaria - vige il criterio del silenzio assenso, decorsi 60 giorni dalla presentazione della relativa comunicazione.
In entrambi i casi è chiaro che, per quel che concerne la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la competenza non può che intestarsi in capo all'autorità ordinariamente prevista dalla nuova disciplina e, dunque, in ambito regionale, all'Assessorato del territorio e dell'ambiente.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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