Pos. 3   Prot. N./290.06.11 



Oggetto: Trasporti. L.r. n. 11/2004. Trasporto combinato strada-mare delle merci. Bonus ambientale. Periodo di applicazione.




Allegati n...........................

Assessorato regionale Turismo,
Comunicazioni e Trasporti Dipartimento Trasporti
Servizio VIII

PALERMO


1 . Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento pone un quesito concernente l'applicazione della legge regionale n. 11 del 2004 che, allo scopo di promuovere il trasporto combinato strada-mare delle merci, prevede incentivi economici in favore delle piccole e medie imprese di autotrasporto per un periodo massimo di tre anni. In particolare l'art. 20 della legge citata prevede uno stanziamento complessivo di 35 mila migliaia di euro per il triennio 2004-2006.
Il predetto regime di aiuto, notificato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, è stato dichiarato compatibile ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, con decisione del 6 ottobre 2004.
Successivamente, con D.A. n. 60 del 18 aprile 2005, è stato stabilito, quale termine iniziale di applicazione degli incentivi in esame, il 1° giugno 2005. Conseguentemente il previsto triennio di applicazione dovrebbe concludersi il 1° giugno 2008.
Ciò posto, codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi "sulla correttezza o meno del termine sopra indicato per la conclusione del periodo di applicazione del regime di aiuto in questione".
2. La legge regionale 5 luglio 2004, n. 11, recante Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato strada-mare delle merci, al fine di ridurre gli effetti negativi del trasporto stradale sull'ambiente, intende promuovere il trasporto combinato strada-mare nelle rotte tra i porti della Sicilia ed i porti dell'Italia continentale. A tal fine istituisce, per un periodo di tre anni, un sistema di incentivi destinati alle piccole e medie imprese, con sede nei paesi dell'Unione Europea, che esercitino, per conto proprio o di terzi, l'attività di autotrasporto (art. 1, comma 1).

Gli incentivi sono corrisposti sotto forma di bonus ambientale da rimborsare in proporzione al maggior costo sostenuto dall'autotrasportatore che utilizza il trasporto marittimo in luogo di quello su strada (cfr. art. 1, comma 2).

Il bonus è costituito da 2 parti: una parte fissa, corrispondente al 25%, e una parte premio, corrispondente al restante 75%. Il diritto alla parte fissa sorge, per tutto il periodo di utilizzo, a seguito del solo imbarco del mezzo pesante sul mezzo marittimo, comprovato dal possesso della relativa polizza di imbarco quietanzata. Il diritto alla parte premio sorge, invece, a partire dal termine del secondo trimestre del periodo di utilizzo ed è subordinato al conseguimento, da parte dell'impresa, di incrementi progressivi del ricorso al trasporto combinato strada-mare (cfr. artt. 9 e 10).

Ai sensi dell'art. 11 della legge in esame : "L'Assessore regionale per il turismo le comunicazioni e i trasporti stabilisce, con proprio decreto, la data di inizio del periodo di applicazione del bonus". In attuazione di tale norma l'articolo 1 del D.A. n. 60 del 18 aprile 2005 ha stabilito che "... il periodo di applicazione del bonus ambientale ... avrà inizio dall'1 giugno 2005".

Ai sensi del successivo art. 20, comma 1 : "Per le finalità dell'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per il triennio 2004-2006, la spesa complessiva di 35 mila migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2004 e 17.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006."

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Le misure di aiuto in esame, già contenute nel d.d.l. n. 700/XIII, recante Provvedimenti per la riqualificazione del trasporto merci in Sicilia attraverso l'incentivazione del trasporto combinato strada-mare, approvato dalla Giunta di Governo con delibera n. 303 del 14 ottobre 2003, sono state trasmesse alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato con nota di questo Ufficio del 13 novembre 2003, a firma del Presidente. Con successiva nota del 14 luglio 2004 è stato altresì trasmesso il testo della legge regionale in oggetto.

Con Decisione C(2004)3635fin del 6 ottobre 2004 la Commissione ha deciso "di considerare il piano di aiuti in esame compatibile con il trattato CE a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE e di non sollevare obiezioni in merito".

Al paragrafo 2.7 (Durata e dotazione finanziaria della misura) della citata decisione la Commissione dichiara che : "La Regione Siciliana intende applicare il sistema descritto per un periodo massimo di tre anni. La spesa per le misure in oggetto è stimata in 35.000.000 di euro per l'intero periodo. A norma dell'articolo 20 della legge regionale, 1.000.000 di euro sarà autorizzato per l'esercizio finanziario 2004 e 17.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006".

Al successivo paragrafo 2.8 (Procedimento) la Commissione precisa che : "La Regione definisce con proprio decreto i modi e le procedure per la realizzazione e la regolamentazione del sistema".

Al paragrafo 3 della decisione in esame, concernente la Valutazione del piano di aiuto, la Commissione - premesso che "l'obiettivo principale della politica comunitaria nel settore del trasporto combinato è il trasferimento modale dalla strada verso altri modi di trasporto" (cfr. Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, Libro bianco sulla politica dei trasporti, Regolamento CE n. 1382/2003 del 22 luglio 2003) - chiarisce che "gli aiuti destinati allo sviluppo del trasporto combinato e di attività che contribuiscano a ridurre la congestione sulle strade sono misure adottate nell'interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato" e che pertanto l'articolo citato è "la base giuridica appropriata per analizzare la compatibilità del piano di aiuti notificato".

Come è noto l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE - ponendo una deroga espressa al principio della incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo - afferma che : "Possono considerarsi compatibili con il mercato comune : gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

La disposizione in esame consente quindi di ricomprendere nel suo ambito sia i cd. aiuti a finalità regionale, ossia quelli destinati a promuovere lo sviluppo economico delle regioni sfavorite tramite un sostegno agli investimenti o alla creazione di posti di lavoro, sia i cd. aiuti settoriali, ossia quelli diretti ad un settore economico particolare.

Con riferimento a questi ultimi l'applicabilità della deroga in esame viene in genere subordinata alla ricorrenza di tre requisiti . la necessità dell'intervento pubblico, la sua proporzionalità e la mancata alterazione degli scambi comunitari in misura contraria al comune interesse. In altri termini un aiuto settoriale può beneficiare della deroga in esame purchè la situazione dell'attività interessata lo renda necessario e purchè abbia una durata limitata e un'intensità proporzionata, in modo da non incidere sugli scambi comunitari in misura rilevante.

Nella decisione in esame la Commissione valuta l'applicabilità della deroga di cui al citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c) alle misure in oggetto facendo riferimento non tanto agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (in GUCE C 74 del 10.3.1998) quanto piuttosto a fonti del diritto comunitario derivato e a precedenti decisioni della stessa Commissione intervenute nella materia degli aiuti di Stato al trasporto combinato (cfr. Regolamento CE n. 2196/98 del Consiglio, del 1° ottobre 1998, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari ad azioni di tipo innovativo a favore del trasporto combinato, art. 5, par. 1, lett. d), in GUCE L 277 del 14.10 1998 ; decisione della Commissione del 4 maggio 1999, relativa alle misure per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, in GUCE L 227 del 28.8.1999).

In buona sostanza le misure previste dalla legge regionale in oggetto sembrano essere state valutate dalla Commissione come aiuti settoriali e non come aiuti a finalità regionale.

Ciò posto, sotto il profilo della compatibilità comunitaria, cui sembra fare riferimento codesto Dipartimento nella nota cui si risponde, non sembra allo Scrivente che l'applicazione del bonus in oggetto dal 1° giugno 2005 al 1° giugno 2008 possa comportare problemi. Del resto i limiti espressamente previsti dalla Commissione nella decisione di compatibilità sopra richiamata attengono alla durata ( tre anni) e alla dotazione finanziaria complessiva ( 35 mila migliaia di euro) (cfr. paragrafo 2.7), mentre viene riconosciuta alla Regione la facoltà di definire, con proprio decreto, "i modi e le procedure per la realizzazione e la regolamentazione del sistema" (cfr. paragrafo 2.8).

Diverso sarebbe stato il quadro se le misure di aiuto in esame fossero state esaminate dalla Commissione come aiuti a finalità regionale e in quanto tali fossero state valutate in base ai citati Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

In questa seconda ipotesi, infatti, poiché, come è noto, dal 1° gennaio 2007 troveranno applicazione gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 ( in GUUE C 54 del 4.3.2006), si sarebbe dovuta verificare la coerenza delle misure in esame con i nuovi Orientamenti, come del resto previsto al punto 107 degli stessi Orientamenti (" Inoltre ... risulta necessario rivedere la giustificazione continua e l'efficacia di tutti i regimi di aiuti a finalità regionale ...").

Conclusivamente si segnala a codesto Dipartimento quanto previsto al punto 33 della decisione di compatibilità sopra citata in ordine all'impegno delle autorità competenti a trasmettere alla Commissione " ... una relazione annuale per indicare l'efficacia della misura nel conseguire gli obbiettivi stabiliti dal piano, soprattutto in termini di riduzione del traffico stradale e di uso più intenso del trasporto combinato strada-mare da parte delle piccole e medie imprese".

  Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente. 
   

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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