Pos. I Prot. _______ /288.06.11


OGGETTO: Energie - Carburanti - Trasferimento impianto di distribuzione - Legittimità del diniego comunale.



ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria

PALERMO


1. Con nota 13 novembre 2006, n. 6271, l'Ufficio di Catania rappresenta che una ditta titolare di concessione per l'esercizio di un impianto distribuzione di carburanti su un terreno di proprietà comunale, a seguito dell'avvio di un procedimento di rimozione coatta, non ha trasferito l'impianto nell'area alternativa messa a disposizione dal comune ed ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento volontario del medesimo impianto in un terreno di proprietà privata.
Rappresenta altresì codesto Ufficio che il comune di destinazione del trasferimento ha denegato l'autorizzazione al trasferimento stesso per i due seguenti motivi: il sito individuato dalla ditta interessata per l'ubicazione dell'impianto "non ricade all'interno delle aree localizzate nel piano comunale di ristrutturazione e razionalizzazione e distribuzione Carburanti"; la localizzazione individuata dalla ditta risulta altresì "in contrasto con quanto disposto dall'art. 21 l.r. n. 97 del 5/8/1982 a causa del mancato rispetto della distanza di m. 300 da impianto preesistente nello stesso senso di marcia in strada urbana".
Considerato che la ditta de qua, nel contestare la legittimità del diniego espresso dal comune, ha chiesto il riesame della pratica, codesto Ufficio formula le seguenti osservazioni:
a) con riferimento al primo motivo di diniego ritiene che il comune "non esprime nessuna valutazione circa la compatibilità con lo strumento urbanistico vigente dell'area privata alternativa" individuata dalla ditta; da ciò consegue che, secondo il comune, il trasferimento "deve essere assentito solo ed esclusivamente nelle aree pubbliche individuate nel piano comunale";
b) con riferimento al secondo motivo di diniego -tenuto conto che il realizzando impianto disterebbe m. 150 da un impianto preesistente che eroga esclusivamente un prodotto diverso- nella fattispecie acquista rilievo accertare se l'art. 21 della l. r. n. 97/1982, debba interpretarsi nel senso che la distanza minima fra gli impianti ivi prevista va calcolata con riguardo a tutti i distributori di carburanti localizzati nella medesima strada urbana, ovvero nel senso che tale distanza debba essere rispettata solo tra gli impianti che erogano lo stesso prodotto.
Ciò premesso vien chiesto se "il diniego al trasferimento espresso dal comune ... sia legittimamente motivato".

2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata si fa presente, in via generale, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, la motivazione del provvedimento deve indicare "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche" del provvedimento stesso; pertanto sono illegittimi per violazione di legge gli atti che non indicano, ovvero indicano in modo incompleto, i presupposti di fatto o le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Precisato quanto sopra, appare ora opportuno richiamare le disposizioni che qui rilevano, ciò al fine di ricostruire il quadro normativo alla cui stregua devono valutarsi le argomentazioni espresse dal comune.
I criteri per l'installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale sono dettati dal titolo III della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, che comprende tre norme (artt. 20, 21 e 22); in particolare, l'art. 20, comma 1, prevede, tra l'altro, che allo scopo di assicurare la migliore localizzazione territoriale degli impianti, i comuni rilasciano le autorizzazioni di cui all'art. 12 della l.r. n. 1/1979, per l'installazione dei distributori stradali di carburante "con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente titolo e previa valutazione degli interessi locali attinenti all'assetto territoriale".
Il successivo art. 21 dispone, tra l'altro, che l'autorizzazione all'installazione di distributori stradali di carburante può essere rilasciata purchè ricorrano i requisiti ivi indicati tra cui vi è quello della distanza minima fra gli "impianti siti nelle strade urbane" che deve essere non inferiore a metri 300; infine l'art. 22 prevede che l'autorizzazione del comune "non può essere rilasciata nei casi di cui alle lettere a, b, c, e d del precedente art. 6", il quale elenca appunto le ipotesi in cui l'autorizzazione al trasferimento dell'impianto di distribuzione di carburanti non può essere rilasciata (impianto che insiste in zone classificate "centri storici"; impianto posto a marciapiede che non abbia una propria sede di rifornimento; impianto posto in prossimità di incroci, curve o dossi che costituisce pericolo per la circolazione, ecc.).
Il trasferimento volontario dell'impianto per la distribuzione di carburanti è disciplinato dall'art. 10 del D.A. 12 giugno 2003 ("Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia"), il quale, al comma 12, per quanto qui interessa, prevede che sulle istanze di trasferimento vanno acquisiti i pareri del comune di provenienza e di destinazione "in ordine alla necessità del pubblico servizio", nonché dell'ente proprietario della strada (comune, ANAS, o provincia) "in ordine alle distanze e al disposto di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/1982"; il successivo comma 13 del predetto art. 10 specifica altresì che "in ordine alle distanze di cui all'art. 21 della legge regionale n. 97/1982, in particolare, l'ente dovrà esprimersi tenendo conto degli impianti esistenti o realizzandi ...".
Le richiamate disposizioni della l.r. n. 97/1982, subordinano dunque il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'installazione dei distributori di carburante alla previa valutazione degli interessi locali attinenti all'assetto territoriale nonché al previo accertamento della sussistenza del requisito della distanza minima tra gli impianti e della insussistenza di una delle particolari ipotesi di cui all'art. 6 della l. r. n. 97/1982.
Contenuto sostanzialmente analogo hanno poi le disposizioni del Piano (D.A. 12 giugno 2003) che, precisando l'ambito di competenza entro cui devono essere espresse le valutazioni dell'ente territoriale, richiedono una valutazione in ordine alla necessità del pubblico servizio, nonché, qualora il comune sia anche l'ente proprietario della strada, in ordine al rispetto delle distanze minime e del disposto dell'art. 6 della l.r. n. 97/1982; del resto, deve rilevarsi che la valutazione degli interessi locali attinenti all'assetto territoriale di cui all'art. 20, comma 1, della l.r. n. 97/1982, e la valutazione in ordine alla necessità del pubblico servizio richiesta dall'art. 10, comma 12, del D.A. 12 giugno 2003, appaiono strettamente collegate tra loro, laddove si consideri che entrambe sono comunque finalizzate al precipuo scopo di garantire la migliore localizzazione territoriale degli impianti.
Se questo è dunque il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie, deve ritenersi che il parere adottato dal comune interessato -poiché contiene sia le argomentazioni relative alla nuova localizzazione dell'impianto, sia quelle relative al requisito della distanza minima- è conforme alla disposizioni sopra richiamate che individuano l'ambito delle valutazioni dell'ente locale; conseguentemente deve affermarsi che il medesimo parere, esponendo in modo completo le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione è legittimamente motivato.
Con riferimento alle osservazioni formulate da codesto Ufficio si rileva anzitutto che il parere del comune, laddove espressamente constata (cfr. nota 3 marzo 2006, n. 9144, trasmessa in allegato alla richiesta di parere) che il sito individuato dalla ditta interessata "non ricade all'interno delle aree localizzate" nel Piano comunale di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, contiene certamente una valutazione circa la compatibilità della localizzazione proposta dalla medesima ditta con lo strumento urbanistico vigente. Si osserva altresì che lo strumento urbanistico del comune (e, cioè, il Piano comunale sopra indicato) è predisposto tenendo ovviamente conto degli interessi locali attinenti all'assetto territoriale nonchè delle esigenze connesse alla necessità di garantire la migliore localizzazione territoriale degli impianti; in altri termini, il Piano comunale presuppone e nel contempo è espressione di quelle valutazioni preventive che devono essere esposte dallo stesso comune in sede di rilascio del parere de quo. Pertanto, nella fattispecie, il diniego espresso dal comune, fondato sulla circostanza che il sito individuato dalla ditta non ricade all'interno delle aree localizzate nel Piano comunale, è conforme alle valutazioni richieste dall'art. 20, comma 1, della l.r. n. 97/1982 e dall'art. 10, comma 12, del D.A. 12 giugno 2003.
Per quanto poi concerne l'interpretazione dell'art. 21, comma 1, della l.r. n. 97/1982, al fine di accertare se il requisito della distanza minima ivi prevista "fra gli impianti" siti nelle strade urbane, debba essere rispettato con riferimento a tutti gli impianti localizzati nella medesima strada ovvero con riferimento solo a quelli che erogano lo stesso prodotto, si fa presente che l'uso del generico termine "impianti" farebbe propendere, alla stregua di una interpretazione strettamente letterale e formalistica, per la prima soluzione; tuttavia appare ragionevole ritenere che la distanza minima debba essere rispettata solo tra gli impianti che erogano lo stesso prodotto, con la conseguenza che il Piano carburanti attualmente vigente (D.A. 12 giugno 2003), non contenendo al riguardo alcuna disposizione di deroga, andrebbe opportunamente modificato (in conformità, peraltro, a quanto disposto dai precedenti Piani) prevedendo che le distanze minime di cui al citato art. 21, comma 1, della l. r. n. 97/1982, non sono applicabili tra impianti che erogano prodotti diversi.
Infine, per completezza, si precisa che anche qualora, per ipotesi, si dovesse ritenere che il parere espresso dal comune sia illegittimamente motivato, lo stesso può essere annullato in sede giurisdizionale su istanza di chi ne ha interesse ovvero in sede amministrativa da parte dello stesso organo che lo ha emanato in via di autotutela. Si fa presente altresì che, in ossequio ai principi generali in materia di efficacia degli atti amministrativi, l'atto è comunque pienamente efficace, nonostante la sua invalidità, fino a quando non venga annullato; pertanto, nella fattispecie in esame, poiché il parere del comune è espressione delle valutazioni che rientrano nella competenza dell'ente locale, deve ritenersi che l'adozione dello stesso in termini negativi integra una condizione ostativa al rilascio da parte di codesta Amministrazione dell'autorizzazione al trasferimento.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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