Pos. 3  Prot. N. 19630 - 287/06.11  



Oggetto: Edilizia economica e popolare - Alloggio in cooperativa realizzato con contributo di cui alla l.r. n. 79/1975 - Assegnazione in proprietà senza ratifica.




Allegati n........................




  ASSESSERATO REGIONALE COOPERAZIONE 

COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione Commercio Artigianato   
  PALERMO 



1 - Con nota 9-11-2006, n. 7437 Serv. 4S, U.O.n.1, codesto Dipartimento espone di aver provveduto nel settembre 2004 a ratificare l'assegnazione degli alloggi realizzati da una cooperativa edilizia ai soci in possesso dei requisiti di legge.
La stessa cooperativa comunicava il 21 marzo 2006 le dimissioni del socio Costa Alessio e la conseguente disdetta dell'assegnazione dell'alloggio già disposta in suo favore chiedendo nel contempo l'emissione di un altro provvedimento di ratifica dell'assegnazione ad un nuovo socio il quale, però, al momento della verifica dei requisiti soggettivi, risultava già assegnatario di altro alloggio cooperativo.
Per tal motivo nell'aprile di quest'anno codesto Assessorato chiedeva alla cooperativa la sua sostituzione con altro assegnatario, senza tuttavia che siano pervenute notizie al riguardo.

In data 15 luglio 2006 è pervenuto all'Amministrazione un atto notarile di assegnazione definitiva con accollo del mutuo, stipulato già il 9-5-2006 in favore del predetto sig. Costa Alessio il quale, però, a quella data non risultava a codesto Assessorato né socio della cooperativa né, di conseguenza, destinatario del preventivo assenso (ratifica) dell'Amministrazione.

Poiché ai sensi dell'art. 139 del R.D. 1165/1938 il contratto di mutuo edilizio individuale mediante il quale il socio assegnatario acquista la proprietà dell'immobile va stipulato previo "nulla osta" (allora) del Ministero dei lavori pubblici ( ora di codesto Assessorato) e considerato che ai sensi dell'art. 7, punto 3 del D.A. 7-7-2005, n. 125 la stipula dell'atto notarile di assegnazione definitiva con accollo di mutuo non ratificato dal codesto Dipartimento comporta la decadenza dalle agevolazioni ed il recupero dell'intero contributo già concesso, è stato comunicato nei confronti del predetto acquirente l'avvio del procedimento di revoca della quota di mutuo a lui intestata.

Detto acquirente, con lettera del 23-10-2006 ha presentato le proprie osservazioni chiedendo l'emissione di un provvedimento di ratifica in sanatoria in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed avendo il sodalizio cooperativo, con delibere 17-4-2006 e 26-4-2006, provveduto alla sua riammissione come socio ed alla rassegnazione dell'alloggio in suo favore.

Sulla possibilità di assentire a tale richiesta previa verifica dei requisiti posseduti dal predetto acquirente, viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio.

2. Dalla lettura degli atti allegati alla richiesta di parere e, in particolare, dalla nota a firma di del sig. Alessio Costa, è dato comprendere che lo stesso si era dimesso dalla cooperativa per essere sostituito dal genitore. Verificata l'impossibilità di quest'ultimo di accedere ai benefici per il precedente acquisto di altro alloggio cooperativo, il dimissionario è stato riammesso al sodalizio ed ha ottenuto l'assegnazione dell'abitazione per la quale ha poi stipulato l'atto individuale di accollo della quota di mutuo col conseguente acquisto della proprietà. Tali circostanze, viene specificato, non furono comunicate all'Assessorato nel convincimento si trattasse essenzialmente di una reintegrazione nella posizione di socio e assegnatario per la quale era intervenuta l'originaria ratifica del 7-9-2004.
Sembra, allo scrivente, che la volontà di "reintegrare" il socio Costa Alessio nella posizione originaria, venuta meno per effetto delle dimissioni volontarie, seppure non letteralmente desumibile dal tenore letterale delle delibere trasmesse in copia, possa comunque evincersi dal comportamento della cooperativa stessa coerente con tale intenzione nonché dall'inesistenza di opposizioni da parte di alcuno dei soci. In buona sostanza, il principio di conservazione degli atti amministrativi consiglierebbe di ritenere confermata l'originaria ratifica dell'assegnazione anche nei confronti del socio riammesso, previa verifica, ovviamente, della permanenza in capo allo stesso soggetto dei requisiti per l'accesso ai benefici previsti dalla l.r. n. 79/1975.
Va poi tenuto in considerazione che il nulla osta di cui all'art. 139 del RD n. 1165/1938 non ha il carattere dell'autorizzazione in senso proprio intesa quale provvedimento diretto a rimuovere in via preventiva un limite ostativo all'esercizio di un diritto soggettivo ma " costituisce esplicazione della generale funzione ministeriale di vigilanza e controllo sulle cooperative edilizie e contributi statali, sotto il duplice profilo dell'interesse sociale alla soddisfazione del bisogno dell'abitazione a favore delle categorie meno abbienti e del controllo della destinazione della erogazione del pubblico denaro" ( Cons. Stato Sez. Ad. Plen, sent. n. 52 del 16-12-1980, Soc. Cooperativa Edilizia Medaglia d'Oro Masi c. Ministero dei lavori pubblici); tale sua natura parrebbe consentirebbe un suo espresso rilascio "in sanatoria" (cfr. C. Stato, sez. IV, 15-04-1986, n. 272; C. Stato, sez. IV, 15-04-1986, n. 272).



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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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