Pos. 2   Prot. N. / 285.11.06 



Oggetto: Riconoscimento degli stabilimenti per la produzione, trasformazione e commercio degli alimenti di origine animale. Limite all'autocertificazione dei requisiti. Trattamento dati personali.




Allegati n...........................







ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Ispettorato regionale veterinario - Servizio 2

PALERMO





1 - Con nota n. 3129 del 7 novembre scorso, codesto Ispettorato, dopo aver premesso una dettagliata esposizione della disciplina relativa alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari ed in particolare di quelli di origine animale, pone allo Scrivente il seguente quesito.
A seguito dell'approvazione dell'accordo ( del 9 febbraio 2006 ) ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 281/97, con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni ha adottato le linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 853 de 2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale, codesto Ispettorato ritiene indifferibile la adozione di un provvedimento formale che recepisca le suddette linee guida e che definisca le procedure relative alle modalità di accesso al riconoscimento necessario all'attivazione di stabilimenti da adibire alla produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
A tal proposito viene manifestata l'esigenza "di verificare ..entro quali limiti ci si possa attenere al meccanismo della autocertificazione ed entro quali limiti, invece, ci si debba avvalere della acquisizione del documento già emesso dalle altre competenti Amministrazioni". In particolare viene chiesto allo Scrivente se, limitando al minimo il ricorso all'autocertificazione, possa essere previsto l'obbligo di produrre in originale la seguente documentazione :
- certificato integrale di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato corredata dell'apposita dicitura "antimafia";
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue riferita alla specifica tipologia di attività oggetto della richiesta di riconoscimento;
- attestazione rilasciata dall'organo comunale competente sulla agibilità/abitabilità dei locali con espressa destinazione d'uso riferibile alla specifica tipologia di attività oggetto del riconoscimento;
- attestazione rilasciata dalla competente Azienda unità sanitaria locale sulla potabilità delle acque in uso presso lo stabilimento.
Viene, infine, chiesto l'avviso di questo Ufficio sulla possibilità di acquisire apposita dichiarazione con la quale il richiedente il riconoscimento autorizzi l'Amministrazione al trattamento dei dati personali ai fini della loro utilizzazione per attività istituzionali, ivi compresa la pubblicazione nella GURS.

2 - In ordine al quesito sulla possibilità di limitare il ricorso all'autocertificazione, imponendo l'esibizione del documento originale richiesto, occorre fare riferimento al sistema delineato dalla normativa in materia di documentazione amministrativa ed, in particolare, al testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Le disposizioni contenute nella Sezione III del Capo III del testo unico, finalizzate alla acquisizione diretta di documenti da parte della pubblica amministrazione, prevedono misure di semplificazione della documentazione amministrativa . In base all'art. 43 del detto testo unico le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere ai cittadini i certificati in tutti i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione. Il ricorso all'autocertificazione diventa, così, il principio fondamentale cui deve adeguarsi l'azione di qualsiasi pubblica amministrazione, unitamente a quello di acquisire autonomamente dati o notizie relative al cittadino senza richiedere allo stesso il relativo certificato. Ciò nell'ottica di uno snellimento dell'azione amministrativa volto alla semplificazione dei procedimenti ed al miglioramento dei rapporti tra cittadini ed amministratori.
Nella Sezione V del Capo III del testo unico sono contenute le norme in materia di dichiarazioni sostitutive. Le figure giuridiche ivi previste e disciplinate sono sostanzialmente due : alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, che consente di comprovare tutti gli stati, le qualità ed i fatti indicati dall'art. 46, si affianca la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà( art. 47 ) la quale può riguardare tutte le altre circostanze non contenute nell'elencazione specifica e puntuale dell'art. 46, di cui l'interessato abbia diretta conoscenza.
Da un punto di vista pratico le due figure si differenziano per le modalità di sottoscrizione. Mentre la prima, infatti, non necessita di alcuna particolare formalità in proposito, la seconda - secondo quanto stabilisce ora l'art. 38 del testo unico - deve essere firmata in presenza del dipendente addetto ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per quanto riguarda la riconducibilità all'una o all'altra figura di dichiarazione, va rilevato che le circostanze comprovabili con la dichiarazione sostitutiva di certificazione ( art. 46 )comprendono tutti gli stati, qualità e fatti che siano certificabili da parte di una pubblica amministrazione. Viene consentito al cittadino di sostituire un atto amministrativo di certezza con una propria dichiarazione. La richiesta dei certificati elencati in detta disposizione da parte del funzionario della pubblica amministrazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio ( art. 74 ). Fa eccezione al principio dell'autocertificabilità la disposizione recata dall'art. 49 che prescrive l'insostituibilità dei certificati medici,sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
In ordine alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà il già citato art. 47 prevede che queste riguardino stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza del dichiarante. Il ricorso a tale dichiarazione non sostituisce una certificazione ma un atto di notorietà. Va richiamata l'attenzione sul 3° comma della norma che recita "Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari d pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".
Ai sensi, poi, dell'art. 19 con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere attestata la conformità all'originale della copia di un documento.
Va infine considerato che le dichiarazioni sostitutive, assolvendo solo alla funzione probatoria e conoscitiva propria degli atti sostituiti ( e non alla funzione certativa che resta in capo alla p.a. ), devono indicare di questi ultimi con completezza il contenuto o quella parte del contenuto che sia nel caso specifico rilevante al fine del procedimento amministrativo, ivi compreso il contenuto meramente eventuale degli atti sostituiti, ove quest'ultimo si riferisca a fatti o qualità che debbano essere comprovate ( cfr. Cons. Stato IV, n. 550 del 2005 ).
Alla luce di quanto sopra, e sempre che speciali disposizioni non prevedano diversamente, con riferimento alle documentazioni elencate nella richiesta di parere e che codesto Ispettorato vorrebbe sottrarre all'autocertificazione, si osserva quanto segue.
Il certificato di iscrizione alla Camera di commercio rientra sicuramente tra quelli autocertificabili ai sensi dell'art. 46 in quanto compreso nella lettera i)"iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni". L'esigenza, manifestata da codesto Ispettorato, di disporre "di una fonte certa ed univoca da cui attingere i dati anagrafici e fiscali dell'impresa" può essere soddisfatta richiedendo tali dati nella dichiarazione sostitutiva ovvero con l'acquisizione d'ufficio prevista dall'art. 43 del testo unico. Quanto alla collegata certificazione antimafia, questa, rientrando nella introdotta lett. aa) dell'art. 46 può formare oggetto di dichiarazione sostitutiva. Le difficoltà manifestate da codesto Ispettorato in ordine agli adempimenti prescritti in proposito dalla Prefettura di Palermo con la nota del 30 maggio 2001, non legittimano la negazione del diritto in parola. Va evidenziato, inoltre, che ove il certificato di iscrizione alla Camera di commercio ( o la dichiarazione sostitutiva ) sia privo del nulla osta antimafia va richiesta da parte della pubblica amministrazione la relativa comunicazione alla prefettura ai sensi degli artt. 3 e 6, 3° e 4° comma, del D.P.R. 252/98 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
Circa, invece, l'attestazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale sulla potabilità delle acque, si ritiene che detta documentazione vada esclusa dalla facoltà di autocertificazione perché rientrante nella previsione dell'art. 49 del testo unico in quanto certificato sanitario.
Relativamente alla rimanente documentazione indicata nella richiesta di parere si ritiene che la stessa possa essere validamente sostituita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi puntualmente gli estremi dell'atto ed il suo contenuto con riferimento agli specifici requisiti richiesti per il riconoscimento. Può, in ogni caso, sopperire la produzione della fotocopia dell'atto con dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi dell'art. 19 del testo unico.

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Passando al secondo quesito, relativo all'autorizzazione al trattamento dei dati, mentre si segnala l'obbligo di informativa ai sensi dell'art 13 del d. lgs. n. 196 del 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), si richiama l'art. 18 dello stesso decreto legislativo che, al comma 4, dispone che "Salvo quanto previsto nella parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato ". Pertanto, i soggetti pubblici possono trattare i dati personali senza il consenso preventivo dell'interessato, ma soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle limitazioni deducibili dal codice e dalle norme legislative e regolamentari rinvenibili in relazione alla specifica materia trattata. Per la pubblicazione dei dati nella Gazzetta ufficiale vanno applicate le norme relative alla comunicazione e diffusione dei dati previste dal titolo III con riferimento al tipo di dati da trattare ed ai divieti previsti dall'art. 25.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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