Pos. 3   Prot. N. /272.06.11 



Oggetto: Cumulo pensione stipendi.




Allegati n........................                   
                               




                              Presidenza della Regione 

Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale
Palermo




       


  1-Con la suindicata nota viene chiesto allo scrivente un parere sulla problematica in oggetto. 
  Gli specifici quesiti ai quali fornire risposta attengono in primo luogo al trattamento di pensione dell'attuale Direttore Generale dell'Agenzia per i rifiuti e le acque il quale a qualche mese dall'insediamento in tale carica ha risolto per dimissioni volontarie il rapporto con l'Amministrazione regionale dalla quale proveniva e ove aveva optato per il collocamento fuori ruolo.  
  Codesto Dipartimento dovendo formalizzare lo schema di decreto di pensione, predisposto dall'Assessorato competente sulla base della retribuzione in atto goduta presso l'Agenzia, rileva l'unitarietà e continuità dei due rapporti e ritiene quindi che la fattispecie ricada nel divieto di cumulo di cui all'art.133 del D.P.R. 1092 del 1973 (Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).  
   


  In considerazione di ciò sarebbe pertanto orientato a sospendere il trattamento di pensione per procedere alla sua liquidazione "all'atto della cessazione del nuovo rapporto e sulla base della totalità dei servizi resi". 
  Tuttavia, pur nella certezza dell'applicabilità al caso di specie del citato art.133, codesto Dipartimento nutre restanti dubbi sull'attuale vigenza di tale norma a cagione dei recenti interventi legislativi in materia di cumulabilità tra redditi da lavoro e pensioni. Nè a fugare tali perplessità soccorre la giurisprudenza della Corte dei Conti riferendo il Dipartimento di aver reperito soltanto due sentenze di segno opposto tra loro, l'una della Sez.Piemonte l'altra di quella del Veneto. 
   
  Aggiungendo che l'INPDAP continua ad applicare l'articolo del testo unico considerandolo norma speciale il Dipartimento chiede di conoscere l'avviso dello scrivente sulla vigenza della disposizione. 
  Viene poi considerato che, anche per l'ipotesi di cumulabilità dei trattamenti in esame, dovrebbero applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IX del D.P.R. n.1092/1973 ed in particolare " sia pure per assimilazione" la regola contenuta nell'art.131,c.3. Codesto Dipartimento ritiene, infatti, che l'opzione ivi prevista e alla quale consegue la perdita del contestuale godimento della pensione risulti implicitamente dalla scelta di accettare il nuovo incarico. 
  Un terzo aspetto sottoposto allo scrivente riguarda l' inclusione nella base pensionabile dell'indennità di incarico contrattualmente attribuita al Direttore Generale dell'Agenzia che ad avviso dell' Ufficio richiedente si tradurrebbe in una "duplicazione di importi aventi lo stesso identico titolo". 
  Quanto al trattamento di buonuscita il Dipartimento riferisce di aver provveduto cautelativamente alla liquidazione dell'importo maturato in relazione al servizio svolto presso la Regione e sulla base del trattamento ivi goduto prima del collocamento fuori ruolo riservandosi di applicare al termine del presente incarico l'art.4 del D.P.R.n.1032/1973 così percorrendo un percorso analogo a quello delineato con riferimento al trattamento di pensione. 
  Concludendo viene sottolineata, con richiesta allo Scrivente di esprimersi al riguardo, la refluenza della soluzione del primo quesito sulla posizione dei dirigenti regionali in quiescenza preposti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.  




   
   
   
  2-Le incertezze manifestate da codesto Dipartimento in ordine all'applicabilità del divieto di cumulo recato dall'art.133 del D.P.R. 1092 del 1973 al Direttore generale dell'Agenzia per i rifiuti e le acque riguardano esclusivamente l'attuale vigenza della norma ma non anche la sussumibilità della fattispecie in esame in quella contemplata da detto articolo alla lett.f) che recita "nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi".Su quest'ultimo aspetto pertanto si omette ogni esame. 
  Con riferimento invece alla situazione in cui versano i dirigenti regionali in quiescenza nominati Capo di Gabinetto può osservarsi che è di tutta evidenza che il nuovo rapporto intrattenuto da tali soggetti sia riferibile al precedente nei termini legislativamente indicati poichè il nuovo incarico presso la medesima Amministrazione è stato loro conferito solo perchè dirigenti regionali in quiescenza ; il precedente rapporto d'impiego ha costituito cioè un presupposto essenziale del secondo rapporto. 
  Alla puntuale corrispondenza alla fattispecie astratta non può quindi che conseguire l'applicabilità della norma e pertanto a tali soggetti è vietato cumulare i due trattamenti. 
  Passando alla problematica generale relativa alla perdurante e attuale vigenza dell'art.133 del T.U., lo scrivente in mancanza di consolidata giurisprudenza non può che richiamarsi, come già l'INPDAP, al noto principio secondo cui una legge generale successiva non abroga quella speciale precedente ferma restando per i canoni esegetici che presiedono alla configurazione del rapporto tra norma generale e norma speciale la vigenza di quest'ultima al di fuori dei casi di esclusione espressamente indicati.  
  Con riferimento a quanto rappresentato da Codesto Dipartimento relativamente all'opzione di cui all'art.131del T.U. nell'ipotesi che il divieto non operi e sia ammessa la riunione o ricongiunzione dei servizi va osservato che non potendo l'opzione considerarsi implicitamente intervenuta dovrebbe venire espressamente prestata secondo le modalità e nel termine normativamente previsti (cfr.artt.131 e 151 del DPR 1092/1973).Si ricorda inoltre che la rifusione, da parte dell'interessato, dei ratei di pensione già percetti assurge a condizione che legittima a conseguire un unico trattamento di pensione e non trova deroga alcuna, tanto nel caso di cumulo di stipendi e pensioni di cui all'art. 131, quanto nel caso più generale di possibili riunioni o ricongiungimenti di servizi ai sensi degli artt. 112 e segg. 
   




  Si rende a questo punto necessario verificare se sia corretto che la Regione determini la pensione spettante al proprio dirigente sulla base del trattamento economico risultante dal contratto che disciplina il nuovo incarico. 
  Al riguardo appare producente riportare la disposizione contenuta nell'art.7,c.10 della l.r.19 del 2005 citata dallo schema di decreto a fondamento di tale determinazione: 

" ......... Qualora direttore generale e direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche e integrazioni"
      Sembra allo scrivente che la norma, che, per i dirigenti regionali posti a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico, collega l'effetto dell'unico esito pensionistico al trattamento complessivamente goduto presso l'Agenzia, nel contempo escluda che, a fini pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale possa considerare il trattamento corrisposto dall'Agenzia in costanza di attività lavorativa con la medesima. 
  Conseguentemente ove, come nel caso in esame, il dirigente, ponendo fine al solo rapporto d'impiego con la Regione, abbia separato i due rapporti, non ha più ragion d'essere la considerazione unitaria dei medesimi a fini pensionistici e previdenziali. 
  In altri termini poiché ratio della norma è quella di far rientrare tutto il servizio svolto presso l'Agenzia nell'ambito del rapporto d'impiego regionale onde consentirne la valutazione nella base pensionabile, ove ciò non sia possibile, la pensione a carico della Regione va calcolata con riferimento alle anzianità contributive e alle retribuzioni maturate alla data del collocamento fuori ruolo. 
  Giova ricordare che la norma di cui all'art.7,co.10,della l.r. 19/05 riecheggia quella introdotta dallo Stato per i componenti di autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie (cfr. art.39, L.488/1999 come modificato da art.1, c.151, L 266/2005) con riferimento alla quale l'INPDAP con nota 3-8-2006 n.47 ha precisato che" se l'interessato, in costanza di attività lavorativa con l'Autorità, risolve il rapporto di lavoro con l'ente di provenienza e, conseguentemente, chiede un autonomo trattamento pensionistico, la pensione, qualora il soggetto sia stato collocato in posizione di aspettativa senza assegni o fuori ruolo, è determinata prendendo a riferimento la retribuzione dell'ente di provenienza; in particolare, per la posizione di aspettativa senza assegni, occorre  


considerare le retribuzioni virtuali cui avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica, se fosse rimasto in servizio presso il datore di lavoro originario; per la posizione di fuori ruolo occorre, sempre per il calcolo di una autonoma pensione, far riferimento all'anzianità contributiva e alle retribuzioni maturate al momento del medesimo collocamento fuori ruolo".
L'Istituto di previdenza ritiene pure che solo se "l'interessato abbia contestualmente risolto il rapporto di lavoro con l'Ente/Amministrazione di provenienza e sia, allo stesso tempo, cessato dalle funzioni di componente di una Autorità indipendente" le retribuzioni percepite quale corrispettivo dell'attività svolta presso l'Autorità possono essere valutate nella base pensionabile.
  Quanto affermato dall'Istituto sembra potersi applicare anche all'ipotesi disciplinata dalla norma regionale che per i dirigenti regionali posti a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico collega l'effetto dell'unico esito pensionistico al trattamento complessivamente goduto presso l'Agenzia. 
  Per quanto riguarda la buonuscita spettante al dirigente di che trattasi si condivide il percorso sin qui seguito dall'Amministrazione che " ha già provveduto a liquidare l'indennità maturata in relazione al servizio regionale prestato e sulla base del trattamento economico corrisposto prima del collocamento in aspettativa" ( rectius fuori ruolo)del dirigente. 


  3-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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